CASS
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/04/2025, n. 14429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14429 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
osservazione e intercettazione da cui si riscontravano nell’abitazione di OL movimenti e traffici correlati all’arrivo della partita di stupefacente;
la perquisizione e il sequestro dello stupefacente in questione;
i successivi contatti tra MA e LL nei quali quest’ultimo manifestava disappunto per aver ricevuto meno stupefacente di quanto pattuito, chiedendone conto al MA. 4. La sentenza impugnata ha motivatamente disatteso la principale censura prospettata dai ricorrenti, ed in questa sede reiterata, secondo cui i riferimenti frequenti nelle intercettazioni alla locazione di un immobile a Busto Arsizio da parte di MA trovavano spiegazione nel fatto egli fosse effettivamente alla ricerca di una casa per sé e per la sua compagna e in tal senso avrebbe chiesto l’aiuto del AR. Quindi i riferimenti nei colloqui alla locazione della “casa” sarebbero stati veritieri e avrebbero consentito di fornire una interpretazione diversa delle conversazioni e dei rapporti tra MA, AR e lo stesso LL. Tesi asseritamente supportata dalle deposizioni di due testi, AR DO e IG RI. La Corte di merito ha logicamente svalutato il valore di tali testimonianze, affermando che i detti testi non avevano saputo indicare di che abitazione si trattasse e tanto meno da chi fosse data in locazione;
né i ricorrenti avevano provveduto a produrre il contratto di locazione asseritamente stipulato da AR per conto di MA, ovvero a chiedere la deposizione del soggetto che avrebbe 3 Firmato Da: ND RA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3614bb36e331a9d0 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072 Penale Sent. Sez. 4 Num. 14429 Anno 2025 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: RA ND Data Udienza: 12/03/2025 locato l’immobile indirettamente al MA. I giudici di appello hanno poi proceduto ad una analisi dettagliata delle conversazioni intercettate reputate rilevanti ai fini della ricostruzione del fatto-reato in questione, offrendo una ricostruzione puntuale, precisa e logica dei rapporti intercorsi fra gli imputati e dell’oggetto delle loro conversazioni, essenzialmente imperniate su temi riguardanti soldi e prezzi praticati sulla piazza in riferimento all’operazione di cessione di stupefacente, individuando in maniera esauriente e congrua il contorno e l’inserimento strumentale dell’argomento “casa”, utilizzato per rendere meno chiaro il principale oggetto dei contatti e per cercare di inquadrare in ambito “lecito” il rapporto tra gli imputati MA e AR. Non è questa la sede per ripercorrere in dettaglio le puntuali argomentazioni che la sentenza impugnata sviluppa (v. pagg. 38-49) per affermare la responsabilità di MA e AR in ordine al reato loro contestato;
né i ricorrenti si confrontano in maniera specifica con il percorso argomentativo offerto sul punto dai giudici territoriali. Basterà qui riportare quanto ritenuto emergente dal complesso delle intercettazioni analizzate, vale a dire l’esistenza di un rapporto di affari tra LL e MA per sostanze stupefacenti non precisate, con indicazione di valori di mercato, di piazza e di utili. NN MA si attivava con RM NO AR, di base a Busto Arsizio, ed entrambi seguivano i contatti con un soggetto da loro chiamato “GI”. La preoccupazione di costoro era di aver assunto impegni precisi con LL, ricevendo degli anticipi, senza essere sicuri di concludere l’affare con il detto GI. Gli incontri con GI si verificavano. Parallelamente, OL ed altro soggetto si recavano in zona Milano e facevano rientro a Trieste. Dal rientro la polizia rilevava la possibile presenza di stupefacente nella disponibilità del gruppo. Il 26 LL contestava a MA la circostanza che la “macchina” aveva più chilometri, che erano stati abbassati. MA lo tranquillizzava e gli diceva che avrebbe risolto lui. Il 28 si procedeva alla perquisizione ed al sequestro dell’ingente quantitativo di stupefacente. Il 31 LL ricontattava MA, lamentandosi di essere stato fregato e, a dire di MA, AR era andato a parlare con l’altra persona, evidentemente per appianare il contrasto. Si tratta di una valutazione fondata sull’esame di fatto delle conversazioni con specifica confutazione del loro contenuto alternativo, come proposto dalla difesa sia negli appelli che negli attuali ricorsi e quindi non ulteriormente censurabile in questa sede. Gli elementi di prova processualmente emersi sono stati compiutamente analizzati, dandosi agli stessi una interpretazione congrua, logica e coerente che, come tale, non è sindacabile nella presente sede di legittimità. 5. Le censure dei ricorrenti in tema di trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate, per le considerazioni che seguono.
5.1. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta ampiamente motivato con riferimento alla posizione soggettiva e oggettiva dei due imputati: quanto al AR, è stata valorizzata la negativa personalità del medesimo desunta dai precedenti a carico e l’assenza di elementi favorevoli in tal senso valutabili;
quanto al MA, oltre ai numerosi precedenti penali, è stato negativamente considerato il ruolo decisivo del medesimo nella vicenda in esame, stante il suo ruolo di collegamento tra gli acquirenti triestini, i fornitori lombardi e l’intermediario AR.
5.2. Il diniego dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. nei confronti del AR è stato motivatamente giustificato con la considerazione che il medesimo non aveva avuto un ruolo marginale, ma di sicuro e rilevante apporto alla condotta concorsuale, in funzione dei diversi contatti telefonici dallo stesso intrattenuti, oltre che con il MA, con il fornitore GI, anche in riferimento ad un eventuale campione di stupefacente che lo stesso GI avrebbe dovuto fornire al AR, secondo quanto emergente da una telefonata del 20.1.2015 intercorsa tra AR e MA. Proprio 4 Firmato Da: ND RA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3614bb36e331a9d0 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072 in considerazione di tali rapporti diretti con il fornitore dello stupefacente, il ruolo del AR è stato logicamente ritenuto essenziale e, quindi, non di “minima importanza” nell’economia della vicenda illecita in disamina. 6. Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente ND RA EUGENIA SERRAO 5 Firmato Da: ND RA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3614bb36e331a9d0 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072
la perquisizione e il sequestro dello stupefacente in questione;
i successivi contatti tra MA e LL nei quali quest’ultimo manifestava disappunto per aver ricevuto meno stupefacente di quanto pattuito, chiedendone conto al MA. 4. La sentenza impugnata ha motivatamente disatteso la principale censura prospettata dai ricorrenti, ed in questa sede reiterata, secondo cui i riferimenti frequenti nelle intercettazioni alla locazione di un immobile a Busto Arsizio da parte di MA trovavano spiegazione nel fatto egli fosse effettivamente alla ricerca di una casa per sé e per la sua compagna e in tal senso avrebbe chiesto l’aiuto del AR. Quindi i riferimenti nei colloqui alla locazione della “casa” sarebbero stati veritieri e avrebbero consentito di fornire una interpretazione diversa delle conversazioni e dei rapporti tra MA, AR e lo stesso LL. Tesi asseritamente supportata dalle deposizioni di due testi, AR DO e IG RI. La Corte di merito ha logicamente svalutato il valore di tali testimonianze, affermando che i detti testi non avevano saputo indicare di che abitazione si trattasse e tanto meno da chi fosse data in locazione;
né i ricorrenti avevano provveduto a produrre il contratto di locazione asseritamente stipulato da AR per conto di MA, ovvero a chiedere la deposizione del soggetto che avrebbe 3 Firmato Da: ND RA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3614bb36e331a9d0 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072 Penale Sent. Sez. 4 Num. 14429 Anno 2025 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: RA ND Data Udienza: 12/03/2025 locato l’immobile indirettamente al MA. I giudici di appello hanno poi proceduto ad una analisi dettagliata delle conversazioni intercettate reputate rilevanti ai fini della ricostruzione del fatto-reato in questione, offrendo una ricostruzione puntuale, precisa e logica dei rapporti intercorsi fra gli imputati e dell’oggetto delle loro conversazioni, essenzialmente imperniate su temi riguardanti soldi e prezzi praticati sulla piazza in riferimento all’operazione di cessione di stupefacente, individuando in maniera esauriente e congrua il contorno e l’inserimento strumentale dell’argomento “casa”, utilizzato per rendere meno chiaro il principale oggetto dei contatti e per cercare di inquadrare in ambito “lecito” il rapporto tra gli imputati MA e AR. Non è questa la sede per ripercorrere in dettaglio le puntuali argomentazioni che la sentenza impugnata sviluppa (v. pagg. 38-49) per affermare la responsabilità di MA e AR in ordine al reato loro contestato;
né i ricorrenti si confrontano in maniera specifica con il percorso argomentativo offerto sul punto dai giudici territoriali. Basterà qui riportare quanto ritenuto emergente dal complesso delle intercettazioni analizzate, vale a dire l’esistenza di un rapporto di affari tra LL e MA per sostanze stupefacenti non precisate, con indicazione di valori di mercato, di piazza e di utili. NN MA si attivava con RM NO AR, di base a Busto Arsizio, ed entrambi seguivano i contatti con un soggetto da loro chiamato “GI”. La preoccupazione di costoro era di aver assunto impegni precisi con LL, ricevendo degli anticipi, senza essere sicuri di concludere l’affare con il detto GI. Gli incontri con GI si verificavano. Parallelamente, OL ed altro soggetto si recavano in zona Milano e facevano rientro a Trieste. Dal rientro la polizia rilevava la possibile presenza di stupefacente nella disponibilità del gruppo. Il 26 LL contestava a MA la circostanza che la “macchina” aveva più chilometri, che erano stati abbassati. MA lo tranquillizzava e gli diceva che avrebbe risolto lui. Il 28 si procedeva alla perquisizione ed al sequestro dell’ingente quantitativo di stupefacente. Il 31 LL ricontattava MA, lamentandosi di essere stato fregato e, a dire di MA, AR era andato a parlare con l’altra persona, evidentemente per appianare il contrasto. Si tratta di una valutazione fondata sull’esame di fatto delle conversazioni con specifica confutazione del loro contenuto alternativo, come proposto dalla difesa sia negli appelli che negli attuali ricorsi e quindi non ulteriormente censurabile in questa sede. Gli elementi di prova processualmente emersi sono stati compiutamente analizzati, dandosi agli stessi una interpretazione congrua, logica e coerente che, come tale, non è sindacabile nella presente sede di legittimità. 5. Le censure dei ricorrenti in tema di trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate, per le considerazioni che seguono.
5.1. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta ampiamente motivato con riferimento alla posizione soggettiva e oggettiva dei due imputati: quanto al AR, è stata valorizzata la negativa personalità del medesimo desunta dai precedenti a carico e l’assenza di elementi favorevoli in tal senso valutabili;
quanto al MA, oltre ai numerosi precedenti penali, è stato negativamente considerato il ruolo decisivo del medesimo nella vicenda in esame, stante il suo ruolo di collegamento tra gli acquirenti triestini, i fornitori lombardi e l’intermediario AR.
5.2. Il diniego dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. nei confronti del AR è stato motivatamente giustificato con la considerazione che il medesimo non aveva avuto un ruolo marginale, ma di sicuro e rilevante apporto alla condotta concorsuale, in funzione dei diversi contatti telefonici dallo stesso intrattenuti, oltre che con il MA, con il fornitore GI, anche in riferimento ad un eventuale campione di stupefacente che lo stesso GI avrebbe dovuto fornire al AR, secondo quanto emergente da una telefonata del 20.1.2015 intercorsa tra AR e MA. Proprio 4 Firmato Da: ND RA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3614bb36e331a9d0 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072 in considerazione di tali rapporti diretti con il fornitore dello stupefacente, il ruolo del AR è stato logicamente ritenuto essenziale e, quindi, non di “minima importanza” nell’economia della vicenda illecita in disamina. 6. Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente ND RA EUGENIA SERRAO 5 Firmato Da: ND RA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3614bb36e331a9d0 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072