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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15301/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
CL ER Presidente relatrice
CO DI UD
ND RC UD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 15301/2025 , avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Pisogne (BS), Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. ZANARDINI CLAUDIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Pisogne (BS), Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. ZANARDINI CLAUDIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 27.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con residenza fissata Persona_1
presso la madre, a IA AM (BS) in Via Novella 17 B;
2) Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qual Parte_2 Persona_1
volta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici dello stesso e, in ogni caso: a weekend alternati, dal sabato alle ore 09,00 e sino alla domenica alle ore 20,00, oltre ad un pomeriggio/sera durante la settimana, sino alle 20,00, con possibilità di concordare con la sig.ra
[...]
anche un eventuale pernottamento infrasettimanale. Durante le vacanze estive, quindici Parte_1
giorni, anche non consecutivi, che i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi entro il giorno
31.05 di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, una settimana, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
durante le vacanze pasquali, tre giorni, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio minore la somma mensile di 250,00 €. da versare in Persona_1 via anticipata, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dell'ex compagna, entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat e verrà corrisposta fin tanto che il figlio non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
4) Ciascuno dei genitori sosterrà, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio minore secondo il seguente schema di ripartizione: Persona_1
“spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie: la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da ciascun genitore;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio della sola sig.ra Parte_1
5) L'assegno unico universale per il figlio minore verrà interamente percepito Persona_1
dalla sig.ra a tal fine, il sig. si impegna a consegnare/sottoscrivere Parte_1 Parte_2 eventuale documentazione gli venisse richiesta dall'ex compagna al fine di consentirle di ottenere il predetto beneficio da parte dell'ente competente;
6) I genitori rilasciano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore Persona_1
7) spese di lite compensate tra le Parti.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio, dalla quale è nato il figlio Persona_1
in data 4.3.2018, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato
[...]
Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori-figlio.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e figlio appaiono conformi all'interesse del minore, che si è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità e della tenera età del minore, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento del figlio minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
CL ER
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
CL ER Presidente relatrice
CO DI UD
ND RC UD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 15301/2025 , avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Pisogne (BS), Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. ZANARDINI CLAUDIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Pisogne (BS), Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. ZANARDINI CLAUDIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 27.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con residenza fissata Persona_1
presso la madre, a IA AM (BS) in Via Novella 17 B;
2) Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qual Parte_2 Persona_1
volta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici dello stesso e, in ogni caso: a weekend alternati, dal sabato alle ore 09,00 e sino alla domenica alle ore 20,00, oltre ad un pomeriggio/sera durante la settimana, sino alle 20,00, con possibilità di concordare con la sig.ra
[...]
anche un eventuale pernottamento infrasettimanale. Durante le vacanze estive, quindici Parte_1
giorni, anche non consecutivi, che i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi entro il giorno
31.05 di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, una settimana, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
durante le vacanze pasquali, tre giorni, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio minore la somma mensile di 250,00 €. da versare in Persona_1 via anticipata, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dell'ex compagna, entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat e verrà corrisposta fin tanto che il figlio non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
4) Ciascuno dei genitori sosterrà, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio minore secondo il seguente schema di ripartizione: Persona_1
“spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie: la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da ciascun genitore;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio della sola sig.ra Parte_1
5) L'assegno unico universale per il figlio minore verrà interamente percepito Persona_1
dalla sig.ra a tal fine, il sig. si impegna a consegnare/sottoscrivere Parte_1 Parte_2 eventuale documentazione gli venisse richiesta dall'ex compagna al fine di consentirle di ottenere il predetto beneficio da parte dell'ente competente;
6) I genitori rilasciano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore Persona_1
7) spese di lite compensate tra le Parti.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio, dalla quale è nato il figlio Persona_1
in data 4.3.2018, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato
[...]
Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori-figlio.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e figlio appaiono conformi all'interesse del minore, che si è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità e della tenera età del minore, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento del figlio minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
CL ER
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209