Sentenza 13 marzo 2002
Massime • 1
In tema di riesame di misure cautelari reali, deve ritenersi rituale la presentazione della relativa richiesta presso la cancelleria della sezione penale che ha emesso il provvedimento impugnato, anziché presso la cancelleria della sezione per il riesame dello stesso tribunale, in quanto la ripartizione interna dell'ufficio giudiziario non dà luogo a distinte competenze(la Corte ha escluso, inoltre, che il passaggio interno della richiesta alla cancelleria della sezione del riesame possa essere qualificato come "spedizione" ai sensi dell'art. 583 cod. proc.pen., norma non richiamata espressamente dall'art. 324 cod. proc. pen. e, quindi, non applicabile nella procedura del riesame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2002, n. 16085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16085 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 13/03/2002
1. Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - N. 422
3. Dott. ALFREDO TERESI - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VITTORIO EVANGELISTA - Consigliere - N. 42908/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE MA nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 12.10.2001 che ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta, unitamente ad IE LO EP nato a [...] il [...],
avverso il provvedimento di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Milano in data 10.07.2001;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
Con ordinanza 9.05.2001 il Tribunale del riesame di Milano dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta da IE MA e da IE LO IN avverso il provvedimento di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Milano in data 10.07.2001 perché depositata irritualmente davanti l'autorità giudiziaria che l'aveva emesso (Tribunale di Milano sezione 2^ penale) anziché davanti al giudice competente a decidere (Tribunale di Milano sezione 2^ penale), come previsto c) dall'art. 324 n. 1 c.p.p.. Proponeva ricorso per cassazione IE MA deducendo che il ricorso era stato presentato presso la cancelleria di una delle sezioni del Tribunale di Milano e che, non sussistendo competenza funzionale del Tribunale del riesame, la presentazione era rituale perché proposta davanti all'autorità giudiziaria competente, dovendo l'istanza essere inoltrata a quella della sezione che avrebbe dovuto deciderla quanto meno in applicazione della disposizione di cui all'art. 568 n. 5 c.p.p.. Quindi, l'impugnazione, proposta entro i 10 giorni dalla conoscenza del provvedimento, non poteva essere considerata tardiva essendo il ritardo della trasmissione degli atti al giudice del riesame da attribuire alla cancelleria della sezione che li aveva ricevuti. Soggiungeva di non aver al ricevuto la prescritta comunicazione della trascrizione del sequestro, sicché anche per tale profilo non erano ancora decorso il termine per impugnare.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Va, anzitutto, precisato che la declaratoria di inammissibilità non attiene alla tardività della presentazione dell'istanza di riesame, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente, ma alla irrituale presentazione della stessa perché eseguita presso una cancelleria incompetente.
In tema di presentazione dell'istanza di riesame, dispone l'art. 324 c.p.p che "la richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5 (il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento...) ... con le forme previste dall'art. 582". Trattasi di eccezione alla regola generale con espresso richiamo all'art. 582 circa la modalità della presentazione. La giurisprudenza di questa Corte sul punto non ha assunto un uniforme orientamento.
Alcune decisioni hanno preso in considerazione la presentazione dell'istanza presso la cancelleria diversa da quella del Tribunale competente, al solo fine di valutarne la tempestività. Il rinvio che in tema di presentazione della richiesta di riesame l'art. 309, comma quarto, cod. proc. pen. (applicabile anche all'appello in virtù del richiamo dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. pen.) fa alle forme dell'art. 582 stesso codice comprende anche il secondo comma del medesimo art. 582, secondo il quale le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria della Pretura in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all'estero. Una volta avvenuta la presentazione della richiesta o dell'appello in tali ultimi uffici nel termine di dieci giorni di cui al terzo comma dell'art. 309 cod. proc. pen. è del tutto irrilevante, al fine della tempestività, che l'atto raggiunga o meno entro lo stesso termine la cancelleria del Tribunale indicato nel comma settimo dello stesso art. 309 cod. proc. pen.. (Nello stesso senso, sentenza n. 12 delle Sezioni Unite penali del 18 giugno 1991). (Cass. Sez. Un. 11, 18.06.1991, D'Alfonso, RV 187922) Giusto il rinvio all'art. 582 operato dal comma secondo dell'art. 324 del nuovo Cod. Proc. Pen., la richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro può esser presentata, oltre che nella cancelleria del giudice del riesame, anche nella cancelleria della pretura, ai sensi del comma secondo del suddetto art. 582; In tal caso è al momento in cui l'atto è presentato nella cancelleria del pretore che deve farsi riferimento per valutarne la tempestività, essendo irrilevante, ai fini dell'ammissibilità del riesame, il momento in cui l'atto, in seguito alla trasmissione, perviene al tribunale del riesame.
(Cass. Sez. 5^ n. 4827, 11.10.1990. Putrino, RV 185864) Altre sentenze, invece, hanno specificamente trattato il tema della cancelleria competente a ricevere l'atto pervenendo all'univoca conclusione che l'unica competente è quella del giudice del riesame. In tema di riesame, le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione del gravame costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione. Ne consegue che sia la presentazione dell'istanza di riesame, sia quella del ricorso per Cassazione avverso la decisione del Tribunale della libertà vanno presentate nella cancelleria dello stesso Tribunale, con esclusione, anche per la parte, di qualsiasi soluzione alternativa.
(Cass. Sez. 6^, n. 3539, 6.12.1990, Messora, RV 187018) La richiesta di riesame contro i provvedimenti di sequestro e, considerata dal nuovo codice di procedura penale un'impugnazione, ancorché il primo comma dell'art. 325, in relazione al comma quinto dello stesso articolo stabilisca che essa vada presentata nella cancelleria del tribunale competente per decidere e siano richiamate, dal secondo comma le sole norme per la presentazione dell'impugnazione di cui all'art. 582 e non anche quelle di cui all'art. 583. Ne consegue che la presentazione della richiesta di riesame avvenuta davanti alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero la spedizione della richiesta ai sensi dell'art. 583, determina l'inammissibilità della richiesta stessa, per quanto disposto dall'art. 591 lett. c).
(Cass. Sez. 6^ n. 1694, 6.05.1991, Palombi, RV 190150) In tema di riesame di misure cautelari reali, deve ritenersi irrituale la presentazione della relativa richiesta nella cancelleria della Pretura del luogo ove la parte si trova anziché, in quella del Tribunale competente per il riesame. Invero la individuazione dell'ufficio presso il quale la richiesta deve essere presentata risulta in maniera chiara dal richiamo che il comma primo dell'art.324 cod. proc. pen. fà al comma quinto, che ha riguardo al Tribunale
competente a decidere sulla richiesta medesima, ne' a diversa conclusione può pervenirsi in virtù del richiamo che il comma secondo del suddetto articolo fa all'art. 582 dello stesso codice, trattandosi di riferimento concernente esclusivamente le forme con le quali la richiesta va proposta.
(Cass. Sez. 1^, n. 4486, 3.11.1992, Fedele, RV 194278) Tali decisioni sono condivisibili perché aderenti alla lettera ed alla ratio della norma che prevede una eccezione alla regola secondo cui l'impugnazione si propone al giudice a quo, eccezione che richiama l'art. 582, ma non l'art. 583 sicché non è consentita, per questa impugnazione, la spedizione dell'atto.
Nella specie, però, l'istanza di riesame è stata presentata presso una delle cancellerie del Tribunale di Milano, competente per la decisione, sicché la stessa è stata ritualmente proposta dato che la cancelleria del riesame è compresa nella ripartizione interna di quell'ufficio e che non può qualificarsi spedizione, ai sensi dell'art. 583 c.p.p., l'invio dell'istanza da una all'altra cancelleria del medesimo Tribunale.
Pertanto l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per la trattazione del riesame.
P.M.Q.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2002