Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2002, n. 16085
CASS
Sentenza 13 marzo 2002

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In tema di riesame di misure cautelari reali, deve ritenersi rituale la presentazione della relativa richiesta presso la cancelleria della sezione penale che ha emesso il provvedimento impugnato, anziché presso la cancelleria della sezione per il riesame dello stesso tribunale, in quanto la ripartizione interna dell'ufficio giudiziario non dà luogo a distinte competenze(la Corte ha escluso, inoltre, che il passaggio interno della richiesta alla cancelleria della sezione del riesame possa essere qualificato come "spedizione" ai sensi dell'art. 583 cod. proc.pen., norma non richiamata espressamente dall'art. 324 cod. proc. pen. e, quindi, non applicabile nella procedura del riesame).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2002, n. 16085
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16085
    Data del deposito : 13 marzo 2002

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