Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 2427
CS
Rigetto
Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittima attribuzione punteggio sub-criterio 2.3 (anzianità mezzi)

    Il Collegio ritiene corretto il metodo di valutazione dell'anzianità basato sull'anno di immatricolazione, come stabilito dal TAR, e rigetta il metodo di calcolo 'a giorni' proposto dall'appellante. Anche con il punteggio maggiore attribuito dal TAR, l'appellante non avrebbe superato l'aggiudicataria.

  • Rigettato
    Arrotondamento punteggio

    L'appellante non ha indicato la base giuridica per tale arrotondamento, né contestato che l'aggiudicataria avrebbe comunque ottenuto un punteggio superiore.

  • Rigettato
    Interpretazione sub-criterio 2.3

    Il Collegio ritiene che il sub-criterio 2.3 faccia riferimento esclusivamente alle ambulanze e non alle automediche, data la chiara dicitura letterale. L'interpretazione analogica proposta dall'appellante incidentale non è ammissibile.

  • Improcedibile
    Indicazione ambulanza priva di autorizzazione sanitaria

    Tale motivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del rigetto dell'appello principale e del primo motivo di appello incidentale.

  • Improcedibile
    Anzianità nel servizio 118

    Tale motivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del rigetto dell'appello principale e del primo motivo di appello incidentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 2427
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2427
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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