CASS
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - RG PO TA DI GI GIOVANBATTISTA TONA RC IA MO SENTENZA Sul ricorso proposto da: LA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
lette le conclusioni del PG, Giulio Romano, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 19 settembre 2024, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione che NT PE, terzo interessato nel procedimento di prevenzione n. 67/22 a carico di AL PE, aveva avanzato nei confronti della dottoressa Paola CE, componente del collegio del Tribunale di Napoli – sezione misure di prevenzione. Secondo la Corte territoriale la dichiarazione di ricusazione era stata proposta oltre i termini fissati a pena di decadenza dall’art. 38, comma 1, cod. proc. pen. In particolare la dottoressa CE era stata invitata ad astenersi dalla difesa mentre era pendente il procedimento;
il magistrato aveva presentato dichiarazione di astensione in data 14/06/2022, ma il Presidente del Tribunale l’aveva respinta in data 30/06/2022; all’udienza del 22/11/2022 il giudice relatore aveva svolto la relazione in ordine alla proposta di misura di prevenzione patrimoniale a carico di AL PE;
quindi il procedimento era stato rinviato prima al 24/01/2023 e quindi al 21/03/2023. Prima di quest’ultima udienza il difensore di NT PE, Avv. Cola, aveva reso dichiarazione di ricusazione avuto riguardo ad una causa di incompatibilità della dottoressa CE, che ravvisava nel fatto che costei aveva espresso il suo convincimento nel primo grado di un altro giudizio di prevenzione recante n. 200/14, nel quale era stato ritenuto che la provvista di denaro, indicata dalla difesa come somma di provenienza lecita, utilizzata per l’acquisto dell’appartamento al Penale Sent. Sez. 1 Num. 321 Anno 2025 Presidente: DE AR EP Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 29/11/2024 piano terzo di un immobile di via Filangieri, con contratto a favore di terzo stipulato da EN Franchini in favore di NT PE, fosse in realtà di AL PE. Secondo la Corte di appello, di questa causa di incompatibilità la difesa di NT PE era già a conoscenza avendo il collegio svolto nei mesi antecedenti diverse udienze, non solo di carattere interlocutorio. La Corte aggiungeva anche NT PE doveva comunque considerarsi a conoscenza della causa di incompatibilità sin dall’emissione del decreto di sequestro dell’immobile sopra indicato, poiché la dottoressa CE aveva in precedenza composto il collegio che aveva proceduto nel giudizio recante n. 200/14, che aveva deciso sulla confisca dei beni. 2. Avverso l’ordinanza il difensore del ricusante, con un primo atto depositato il 09/11/2024, denunciava vizio di cui all’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza dell’art. 420ter cod. proc. pen., sanzionata da nullità ex art. 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. 2.1 Nel corso del procedimento sull’istanza di ricusazione la Corte di appello aveva disposto, dopo la prima udienza del 27/11/2023, diversi rinvii dapprima per integrare il contraddittorio con il proposto AL PE e quindi per acquisire il parere del Procuratore Generale. Dopo queste udienze rinviate per ragioni imputabili all’amministrazione, veniva infine fissata l’udienza del 19/09/2024, in vista della quale, con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata indirizzata alla casella istituzionale della Corte di appello in data 13/09/2024, il difensore di NT PE formulava istanza di rinvio per concomitante impegno processuale, relativo a procedimento a carico di imputato detenuto, da egli assistito quale unico difensore. La Corte di appello dava atto del pervenimento dell’istanza di rinvio ma la rigettava sull’assunto che si trattava di procedura in camera di consiglio nella quale il difensore è sentito solo se compare. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha tenuto conto dei principi elaborati dalla più recente giurisprudenza, secondo la quale anche nei procedimenti camerali a partecipazione non necessaria la presentazione di un’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore rende evidente la volontà di partecipare all’udienza e pertanto deve essere valutata. Ricorda in particolare che la Corte di Cassazione ha già ritenuto la nullità dei procedimenti camerali in cui, in presenza di un legittimo impedimento, tempestivamente fatto valere dal difensore, non è stato concesso il richiesto rinvio, in particolare nell’ambito dei giudizi dinanzi al Tribunale di sorveglianza e dinanzi al Tribunale del riesame. Pertanto chiede l’annullamento del provvedimento impugnato 2.2 Con successivo atto in data 11/09/2024, la difesa articola altro ricorso in cui denuncia nuovamente il vizio di cui all’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza dell’art. 420ter cod. proc. pen. e vi aggiunge una doglianza in ordine all’erroneità della statuizione che ha ritenuto l’inosservanza del termine previsto dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen., previsto a pena di decadenza dall’art. 38, comma 1, cod. proc. pen. Contesta che all’udienza del 22/11/2022 sia stata effettivamente svolta la relazione e sostiene che dopo quell’udienza erano stati disposti rinvii in via preliminare, sicchè alla data di deposito della dichiarazione di ricusazione non era stata svolta alcuna attività che potesse far ritenere spirato il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. Pertanto chiede l’annullamento del provvedimento affinchè l’istanza di ricusazione sia decisa nel merito. 3. Il Procuratore Generale, Giulio Romano, chiede l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti appresso specificati. 2. Assorbente è il primo motivo che attiene ad una questione preliminare di integrità del contraddittorio e di validità del procedimento. Il ricorrente denuncia difatti un vizio che affligge l’ordinanza resa dalla Corte di appello nel procedimento di ricusazione all’udienza del 19/09/2024, con la quale la medesima Corte territoriale ha ritenuto di non dover prendere in esame il legittimo impedimento rappresentato dal difensore di NT PE con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata indirizzata alla casella istituzionale della Corte di appello in data 13/09/2024, poiché il procedimento di ricusazione si svolgeva nelle forme della camera di consiglio nella quale il difensore è sentito solo se compare. L’illegittimità di questa ordinanza avrebbe viziato l’intero procedimento nella sua prosecuzione e quindi infine anche il provvedimento oggi impugnato. 3. La giurisprudenza più recente ha espresso con continuità l’orientamento che estende la disciplina che dà rilievo al legittimo impedimento anche ai procedimenti camerali a partecipazione facoltativa, qualora sia stata espressa la volontà di partecipare. Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, IF LL e altri, Rv. 267748 aveva affermato – in relazione al giudizio camerale abbreviato in appello – che «la scelta del difensore di comparire in udienza camerale, aderendo ad una specifica linea difensiva, non può essere vanificata da un evento imprevisto e imprevedibile o da forza maggiore» e che pertanto non tenendo conto dell’impedimento si sarebbe posta una limitazione all’esercizio di difesa dell’imputato, non giustificabile con riferimento alle esigenze di snellezza e celerità proprie del rito camerale. Il principio era stato elaborato in termini generali e superava quello opposto, formulato pure in termini generali da Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234146. Tanto che Sez. 2, n. 8473 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278510, con riferimento ad un procedimento di appello minorile instaurato a seguito di impugnazione emessa nel giudizio abbreviato, ha ritenuto affetto da nullità a regime intermedio ex art. 18, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. lo svolgimento dell’udienza camerale in assenza del difensore impedito, premette che la ratio decidendi Sez. U, n. 41432 del 27/06/2016 «consenta di ritenere applicabile l’art. 420ter cod. proc. pen. anche ai procedimenti camerali a partecipazione facoltativa diversi dal procedimento camerale di appello che si svolga con rito abbreviato». Questa interpretazione è accolta anche per i procedimenti camerali di sorveglianza e (sebbene - anche di recente - con qualche pronuncia di diverso avviso) per i procedimenti in materia di misure cautelari personali. Sez. 4, n. 4940 del 03/11/2022, dep. 2023, Rv. 284095 ha stabilito che l’art. 420ter cod. proc. pen. sia applicabile anche al procedimento di appello avverso i provvedimenti cautelari reali, muovendo dalla giurisprudenza della Corte EDU e concludendo che «è dunque condizione indefettibile che la possibilità di un adeguato esercizio del diritto di difesa venga comunque assicurata, in qualunque modulo procedimentale e in qualunque fase processuale, segnatamente attraverso il vaglio dialettico, nel contraddittorio delle parti, di ogni risultanza acquisita». La motivazione affronta anche i profili di compatibilità con la Costituzione di una diversa interpretazione che ritenga autorizzato dal disposto dell’art. 127 codi. proc. pen. una valutazione di irrilevanza del legittimo impedimento del difensore, perché la sua partecipazione è facoltativa. E conclude che, se vi è prova che il difensore abbia scelto di articolare le sue ragioni partecipando all’udienza e ne sia impedito, il mancato riconoscimento del diritto al rinvio della trattazione 3 dell’udienza risulterebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost. Sicchè è imposta l’opzione interpretativa più conforme a Costituzione. L’orientamento è oramai largamente prevalente (tra le pronunce più recenti Sez. 5, n. 37801 dell’11/07/2023, n.m., e Sez. 6, n. 32360 dell’08/07/2024, n.m., che danno rilevanza all’impedimento del difensore per ragioni di salute nei giudizi cautelari;
Sez. 1, n. 31412 del 19/04/2024, n.m. per il giudizio di sorveglianza). 4. Non vi sono ragioni per non estendere il principio formulato in termini così generali anche ad un procedimento camerale che attiene alla garanzia della terzietà del giudice, come quello disciplinato in relazione alle dichiarazioni di ricusazione. Tale procedimento è posto a presidio del diritto ad un equo processo, garantito dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU, in forza del quale ogni ordinamento deve assicurare l’esame della causa da un giudice che, oltre ad essere indipendente, sia anche imparziale. Il contraddittorio pieno nel procedimento di ricusazione deve considerarsi indispensabile in quanto funzionale al riconoscimento del diritto, fondamentale sia in forza delle norme nazionali sia in forza di quelle sovranazionale, ad un giudice che offra garanzia di imparzialità. Tanto più in ragione del fatto che nel giudizio di ricusazione deve essere accertata la ricorrenza o meno di una delle situazioni tassativamente previste dall’art. 34 cod. proc. pen. in cui l’imparzialità del giudice è compromessa ex se, in generale e in astratto. Ritenere non estensibile a tale procedimento i principi elaborati dalla giurisprudenza per altri procedimenti in camera di consiglio in cui si applicano le medesime regole processuali, comporterebbe l’affermazione di un inammissibile deficit di giurisdizionalizzazione in una sede giudiziale nella quale deve essere verificata la concreta attuazione di un diritto, già riconosciuto dall’ art. 6, paragrafo 1, CEDU, e che nell’ordinamento interno ha assunto autonoma rilevanza con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione), sì da costituire connotato essenziale e necessario dell’esercizio di ogni giurisdizione (cfr. Corte Cost. n. 179 del 15/10/2024). Si tratta di una verifica nella quale l’essenzialità delle garanzie di contraddittorio deriva dalla chiara distinzione delle scansioni di questo procedimento, rispetto a quello nel quale viene data attuazione all’obbligo di astensione del giudice che autonomamente ritenga di versare in condizioni di incompatibilità (dove non è prevista la partecipazione delle parti e che si svolge nell’ambito dei rapporti organizzativi e gerarchici degli uffici giudiziari). La richiesta della parte di essere presente e interloquire in udienza dinanzi alla Corte che deve decidere sulla situazione in cui versa il giudice che dovrà decidere della causa che la riguarda, contestuale alla (o implicita nella) richiesta di rinvio per un concomitante impedimento, non può pertanto essere ritenuta irrilevante in ragione della facoltatività della sua partecipazione, ma merita lo stesso attento esame richiesto dall’art. 420ter cod. proc. pen. nell’ambito degli altri procedimenti. 5. Il provvedimento impugnato deve essere, quindi, annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, nel quale, libera nell’esito, l’autorità procedente dovrà valutare la fondatezza del legittimo impedimento addotto dalla parte che aveva promosso il giudizio di ricusazione e quindi procedere allo svolgimento delle ulteriori attività processuali viziate dall’ordinanza illegittima del 13/09/2024.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli. 4 Così è deciso, 29/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA EP DE AR 5
lette le conclusioni del PG, Giulio Romano, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 19 settembre 2024, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione che NT PE, terzo interessato nel procedimento di prevenzione n. 67/22 a carico di AL PE, aveva avanzato nei confronti della dottoressa Paola CE, componente del collegio del Tribunale di Napoli – sezione misure di prevenzione. Secondo la Corte territoriale la dichiarazione di ricusazione era stata proposta oltre i termini fissati a pena di decadenza dall’art. 38, comma 1, cod. proc. pen. In particolare la dottoressa CE era stata invitata ad astenersi dalla difesa mentre era pendente il procedimento;
il magistrato aveva presentato dichiarazione di astensione in data 14/06/2022, ma il Presidente del Tribunale l’aveva respinta in data 30/06/2022; all’udienza del 22/11/2022 il giudice relatore aveva svolto la relazione in ordine alla proposta di misura di prevenzione patrimoniale a carico di AL PE;
quindi il procedimento era stato rinviato prima al 24/01/2023 e quindi al 21/03/2023. Prima di quest’ultima udienza il difensore di NT PE, Avv. Cola, aveva reso dichiarazione di ricusazione avuto riguardo ad una causa di incompatibilità della dottoressa CE, che ravvisava nel fatto che costei aveva espresso il suo convincimento nel primo grado di un altro giudizio di prevenzione recante n. 200/14, nel quale era stato ritenuto che la provvista di denaro, indicata dalla difesa come somma di provenienza lecita, utilizzata per l’acquisto dell’appartamento al Penale Sent. Sez. 1 Num. 321 Anno 2025 Presidente: DE AR EP Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 29/11/2024 piano terzo di un immobile di via Filangieri, con contratto a favore di terzo stipulato da EN Franchini in favore di NT PE, fosse in realtà di AL PE. Secondo la Corte di appello, di questa causa di incompatibilità la difesa di NT PE era già a conoscenza avendo il collegio svolto nei mesi antecedenti diverse udienze, non solo di carattere interlocutorio. La Corte aggiungeva anche NT PE doveva comunque considerarsi a conoscenza della causa di incompatibilità sin dall’emissione del decreto di sequestro dell’immobile sopra indicato, poiché la dottoressa CE aveva in precedenza composto il collegio che aveva proceduto nel giudizio recante n. 200/14, che aveva deciso sulla confisca dei beni. 2. Avverso l’ordinanza il difensore del ricusante, con un primo atto depositato il 09/11/2024, denunciava vizio di cui all’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza dell’art. 420ter cod. proc. pen., sanzionata da nullità ex art. 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. 2.1 Nel corso del procedimento sull’istanza di ricusazione la Corte di appello aveva disposto, dopo la prima udienza del 27/11/2023, diversi rinvii dapprima per integrare il contraddittorio con il proposto AL PE e quindi per acquisire il parere del Procuratore Generale. Dopo queste udienze rinviate per ragioni imputabili all’amministrazione, veniva infine fissata l’udienza del 19/09/2024, in vista della quale, con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata indirizzata alla casella istituzionale della Corte di appello in data 13/09/2024, il difensore di NT PE formulava istanza di rinvio per concomitante impegno processuale, relativo a procedimento a carico di imputato detenuto, da egli assistito quale unico difensore. La Corte di appello dava atto del pervenimento dell’istanza di rinvio ma la rigettava sull’assunto che si trattava di procedura in camera di consiglio nella quale il difensore è sentito solo se compare. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha tenuto conto dei principi elaborati dalla più recente giurisprudenza, secondo la quale anche nei procedimenti camerali a partecipazione non necessaria la presentazione di un’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore rende evidente la volontà di partecipare all’udienza e pertanto deve essere valutata. Ricorda in particolare che la Corte di Cassazione ha già ritenuto la nullità dei procedimenti camerali in cui, in presenza di un legittimo impedimento, tempestivamente fatto valere dal difensore, non è stato concesso il richiesto rinvio, in particolare nell’ambito dei giudizi dinanzi al Tribunale di sorveglianza e dinanzi al Tribunale del riesame. Pertanto chiede l’annullamento del provvedimento impugnato 2.2 Con successivo atto in data 11/09/2024, la difesa articola altro ricorso in cui denuncia nuovamente il vizio di cui all’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza dell’art. 420ter cod. proc. pen. e vi aggiunge una doglianza in ordine all’erroneità della statuizione che ha ritenuto l’inosservanza del termine previsto dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen., previsto a pena di decadenza dall’art. 38, comma 1, cod. proc. pen. Contesta che all’udienza del 22/11/2022 sia stata effettivamente svolta la relazione e sostiene che dopo quell’udienza erano stati disposti rinvii in via preliminare, sicchè alla data di deposito della dichiarazione di ricusazione non era stata svolta alcuna attività che potesse far ritenere spirato il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. Pertanto chiede l’annullamento del provvedimento affinchè l’istanza di ricusazione sia decisa nel merito. 3. Il Procuratore Generale, Giulio Romano, chiede l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti appresso specificati. 2. Assorbente è il primo motivo che attiene ad una questione preliminare di integrità del contraddittorio e di validità del procedimento. Il ricorrente denuncia difatti un vizio che affligge l’ordinanza resa dalla Corte di appello nel procedimento di ricusazione all’udienza del 19/09/2024, con la quale la medesima Corte territoriale ha ritenuto di non dover prendere in esame il legittimo impedimento rappresentato dal difensore di NT PE con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata indirizzata alla casella istituzionale della Corte di appello in data 13/09/2024, poiché il procedimento di ricusazione si svolgeva nelle forme della camera di consiglio nella quale il difensore è sentito solo se compare. L’illegittimità di questa ordinanza avrebbe viziato l’intero procedimento nella sua prosecuzione e quindi infine anche il provvedimento oggi impugnato. 3. La giurisprudenza più recente ha espresso con continuità l’orientamento che estende la disciplina che dà rilievo al legittimo impedimento anche ai procedimenti camerali a partecipazione facoltativa, qualora sia stata espressa la volontà di partecipare. Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, IF LL e altri, Rv. 267748 aveva affermato – in relazione al giudizio camerale abbreviato in appello – che «la scelta del difensore di comparire in udienza camerale, aderendo ad una specifica linea difensiva, non può essere vanificata da un evento imprevisto e imprevedibile o da forza maggiore» e che pertanto non tenendo conto dell’impedimento si sarebbe posta una limitazione all’esercizio di difesa dell’imputato, non giustificabile con riferimento alle esigenze di snellezza e celerità proprie del rito camerale. Il principio era stato elaborato in termini generali e superava quello opposto, formulato pure in termini generali da Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234146. Tanto che Sez. 2, n. 8473 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278510, con riferimento ad un procedimento di appello minorile instaurato a seguito di impugnazione emessa nel giudizio abbreviato, ha ritenuto affetto da nullità a regime intermedio ex art. 18, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. lo svolgimento dell’udienza camerale in assenza del difensore impedito, premette che la ratio decidendi Sez. U, n. 41432 del 27/06/2016 «consenta di ritenere applicabile l’art. 420ter cod. proc. pen. anche ai procedimenti camerali a partecipazione facoltativa diversi dal procedimento camerale di appello che si svolga con rito abbreviato». Questa interpretazione è accolta anche per i procedimenti camerali di sorveglianza e (sebbene - anche di recente - con qualche pronuncia di diverso avviso) per i procedimenti in materia di misure cautelari personali. Sez. 4, n. 4940 del 03/11/2022, dep. 2023, Rv. 284095 ha stabilito che l’art. 420ter cod. proc. pen. sia applicabile anche al procedimento di appello avverso i provvedimenti cautelari reali, muovendo dalla giurisprudenza della Corte EDU e concludendo che «è dunque condizione indefettibile che la possibilità di un adeguato esercizio del diritto di difesa venga comunque assicurata, in qualunque modulo procedimentale e in qualunque fase processuale, segnatamente attraverso il vaglio dialettico, nel contraddittorio delle parti, di ogni risultanza acquisita». La motivazione affronta anche i profili di compatibilità con la Costituzione di una diversa interpretazione che ritenga autorizzato dal disposto dell’art. 127 codi. proc. pen. una valutazione di irrilevanza del legittimo impedimento del difensore, perché la sua partecipazione è facoltativa. E conclude che, se vi è prova che il difensore abbia scelto di articolare le sue ragioni partecipando all’udienza e ne sia impedito, il mancato riconoscimento del diritto al rinvio della trattazione 3 dell’udienza risulterebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost. Sicchè è imposta l’opzione interpretativa più conforme a Costituzione. L’orientamento è oramai largamente prevalente (tra le pronunce più recenti Sez. 5, n. 37801 dell’11/07/2023, n.m., e Sez. 6, n. 32360 dell’08/07/2024, n.m., che danno rilevanza all’impedimento del difensore per ragioni di salute nei giudizi cautelari;
Sez. 1, n. 31412 del 19/04/2024, n.m. per il giudizio di sorveglianza). 4. Non vi sono ragioni per non estendere il principio formulato in termini così generali anche ad un procedimento camerale che attiene alla garanzia della terzietà del giudice, come quello disciplinato in relazione alle dichiarazioni di ricusazione. Tale procedimento è posto a presidio del diritto ad un equo processo, garantito dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU, in forza del quale ogni ordinamento deve assicurare l’esame della causa da un giudice che, oltre ad essere indipendente, sia anche imparziale. Il contraddittorio pieno nel procedimento di ricusazione deve considerarsi indispensabile in quanto funzionale al riconoscimento del diritto, fondamentale sia in forza delle norme nazionali sia in forza di quelle sovranazionale, ad un giudice che offra garanzia di imparzialità. Tanto più in ragione del fatto che nel giudizio di ricusazione deve essere accertata la ricorrenza o meno di una delle situazioni tassativamente previste dall’art. 34 cod. proc. pen. in cui l’imparzialità del giudice è compromessa ex se, in generale e in astratto. Ritenere non estensibile a tale procedimento i principi elaborati dalla giurisprudenza per altri procedimenti in camera di consiglio in cui si applicano le medesime regole processuali, comporterebbe l’affermazione di un inammissibile deficit di giurisdizionalizzazione in una sede giudiziale nella quale deve essere verificata la concreta attuazione di un diritto, già riconosciuto dall’ art. 6, paragrafo 1, CEDU, e che nell’ordinamento interno ha assunto autonoma rilevanza con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione), sì da costituire connotato essenziale e necessario dell’esercizio di ogni giurisdizione (cfr. Corte Cost. n. 179 del 15/10/2024). Si tratta di una verifica nella quale l’essenzialità delle garanzie di contraddittorio deriva dalla chiara distinzione delle scansioni di questo procedimento, rispetto a quello nel quale viene data attuazione all’obbligo di astensione del giudice che autonomamente ritenga di versare in condizioni di incompatibilità (dove non è prevista la partecipazione delle parti e che si svolge nell’ambito dei rapporti organizzativi e gerarchici degli uffici giudiziari). La richiesta della parte di essere presente e interloquire in udienza dinanzi alla Corte che deve decidere sulla situazione in cui versa il giudice che dovrà decidere della causa che la riguarda, contestuale alla (o implicita nella) richiesta di rinvio per un concomitante impedimento, non può pertanto essere ritenuta irrilevante in ragione della facoltatività della sua partecipazione, ma merita lo stesso attento esame richiesto dall’art. 420ter cod. proc. pen. nell’ambito degli altri procedimenti. 5. Il provvedimento impugnato deve essere, quindi, annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, nel quale, libera nell’esito, l’autorità procedente dovrà valutare la fondatezza del legittimo impedimento addotto dalla parte che aveva promosso il giudizio di ricusazione e quindi procedere allo svolgimento delle ulteriori attività processuali viziate dall’ordinanza illegittima del 13/09/2024.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli. 4 Così è deciso, 29/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA EP DE AR 5