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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 815/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 347/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400007849000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230008448106000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230008448106000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230011297239000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230013273990000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, CO IA ha impugnato la Comunicazione di fermo amministrativo ricevuta in data 24 ottobre 2024 sull'app “IO” e, dopo aver esposto le ragioni a sostegno dell'impugnativa, ha formulato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità, ovvero annullare,
l'iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo tg. Targa_1 comunicata sull'App Io in data 24 ottobre 2024, per omessa/irregolare/inesistente notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03480202400007849000 e degli atti presupposti;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità, ovvero annullare, la richiamata comunicazione preventiva di fermo in conseguenza della sua omessa/irregolare/ inesistente notifica;
3) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità, ovvero annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202400007849000 per omessa/irregolare/inesistente notifica delle sottese cartelle di pagamento nn. 03420230011297239000, 03420230008448106000 e
03420230013273990000; 4) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità, ovvero annullare, le iscrizioni a ruolo e le cartelle di pagamento nn. 03420230011297239000, 03420230008448106000 e
03420230013273990000 in conseguenza della loro omessa/irregolare/inesistente notifica;
5) per l'effetto, condannare parte resistente alla restituzione dell'importo di euro 262,58, corrispondente al pagamento della prima rata della rateazione AR034_259734”.
Si è costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione, contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese di lite.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Da un esame della documentazione prodotta dall'agente di riscossione emerge che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202400007849000 è stata consegnata con raccomandata A/R
a persona di famiglia della destinataria.
Riguardo alle modalità della notifica del predetto atto, va osservato che, con la sentenza n. 21558/15 (a cui successivamente si è aggiunta la sentenza n. 17248/17), la Cassazione ha precisato che “la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”.
In tali casi sussiste “la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass., n. 15795/16). Se la notifica dell'atto è effettuata in via diretta, ossia a mezzo posta ordinaria, non è necessario l'invio della successiva raccomandata in caso di consegna a persona di famiglia, in quanto le modalità di notificazione a mezzo posta ordinaria sono disciplinate dal decreto 9 aprile 2001 (approvazione delle condizioni generali del servizio postale), che prevede, all'art. 32 del decreto 9 aprile 2001 (invii a firma), che "tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta", mentre l'art. 39 dello stesso decreto (nuclei familiari) dispone che
"sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi e servizio di portierato, il portiere" (vedi anche Cass., n. 6041/2022).
Tutto quanto esposto porta a ritenere che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03480202400007849000 sia stata regolarmente notificata.
Ciò comporta che tutte le censure di cui al ricorso relative alla fase antecedente alla notifica del preavviso del fermo impugnato sono intempestive, in quanto andavano proposte in una tempestiva impugnativa della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202400007849000.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
b) condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in
€ 300,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 347/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400007849000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230008448106000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230008448106000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230011297239000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230013273990000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, CO IA ha impugnato la Comunicazione di fermo amministrativo ricevuta in data 24 ottobre 2024 sull'app “IO” e, dopo aver esposto le ragioni a sostegno dell'impugnativa, ha formulato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità, ovvero annullare,
l'iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo tg. Targa_1 comunicata sull'App Io in data 24 ottobre 2024, per omessa/irregolare/inesistente notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03480202400007849000 e degli atti presupposti;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità, ovvero annullare, la richiamata comunicazione preventiva di fermo in conseguenza della sua omessa/irregolare/ inesistente notifica;
3) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità, ovvero annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202400007849000 per omessa/irregolare/inesistente notifica delle sottese cartelle di pagamento nn. 03420230011297239000, 03420230008448106000 e
03420230013273990000; 4) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità, ovvero annullare, le iscrizioni a ruolo e le cartelle di pagamento nn. 03420230011297239000, 03420230008448106000 e
03420230013273990000 in conseguenza della loro omessa/irregolare/inesistente notifica;
5) per l'effetto, condannare parte resistente alla restituzione dell'importo di euro 262,58, corrispondente al pagamento della prima rata della rateazione AR034_259734”.
Si è costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione, contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese di lite.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Da un esame della documentazione prodotta dall'agente di riscossione emerge che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202400007849000 è stata consegnata con raccomandata A/R
a persona di famiglia della destinataria.
Riguardo alle modalità della notifica del predetto atto, va osservato che, con la sentenza n. 21558/15 (a cui successivamente si è aggiunta la sentenza n. 17248/17), la Cassazione ha precisato che “la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”.
In tali casi sussiste “la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass., n. 15795/16). Se la notifica dell'atto è effettuata in via diretta, ossia a mezzo posta ordinaria, non è necessario l'invio della successiva raccomandata in caso di consegna a persona di famiglia, in quanto le modalità di notificazione a mezzo posta ordinaria sono disciplinate dal decreto 9 aprile 2001 (approvazione delle condizioni generali del servizio postale), che prevede, all'art. 32 del decreto 9 aprile 2001 (invii a firma), che "tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta", mentre l'art. 39 dello stesso decreto (nuclei familiari) dispone che
"sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi e servizio di portierato, il portiere" (vedi anche Cass., n. 6041/2022).
Tutto quanto esposto porta a ritenere che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03480202400007849000 sia stata regolarmente notificata.
Ciò comporta che tutte le censure di cui al ricorso relative alla fase antecedente alla notifica del preavviso del fermo impugnato sono intempestive, in quanto andavano proposte in una tempestiva impugnativa della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202400007849000.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
b) condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in
€ 300,00, oltre accessori come per legge.