Sentenza breve 18 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 18/03/2026, n. 5149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5149 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05149/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01069/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2026, proposto da RA NA, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
contro
la Commissione Interministeriale Ripam, il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
-dell'elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto il punteggio di 20,5 punti, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario;
-dell'avviso del 28 ottobre u.s., con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso
de quo , nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti;
-del provvedimento con cui è stato comunicato alla ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo ;
-dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende la ricorrente;
-dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre u.s., nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti;
-del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 20,5 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all'interno del proprio questionario;
-del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo , con particolare riferimento ai quesiti nn. 1 e 26;
-dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo , e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 1 e 26, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;
-del bando di concorso de quo , nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
-dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti;
-ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo ;
-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati idonei;
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua , ai fini della relativa inclusione nella graduatoria, tra i candidati idonei.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. VA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
1. La ricorrente ha partecipato al concorso in oggetto, risultando inidonea all’esito della prova scritta, avendo ottenuto un punteggio pari a 20,5, a fronte della soglia di idoneità fissata dalla lex specialis a 21/30.
2. In questa sede, la candidata lamenta la formulazione ritenuta errata e/o fuorviante dei quesiti n. 1 e n. 26, ai quali non ha dato risposta.
3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di rito sollevata dalla difesa erariale, posto che il Ministero della Giustizia, se non pone in essere gli atti della procedura, ne è comunque destinatario degli effetti e, dunque, inciso dall’attività amministrativa.
6. Nel merito, si osserva quanto segue.
6.1. Il primo quesito è il seguente: “ Ai sensi dell'art. 283 del codice di procedura civile, il giudice d'appello può sospendere, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata? ” Risposte: a) Sì, sempre d'ufficio, quando sussistano gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti; b) Sì, su istanza di parte, quando sussistano gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti; c) Sì, se richiesto dal pubblico ministero.
Ad avviso della ricorrente, la risposta sub b), ritenuta corretta dalla commissione, si fonderebbe sulla formulazione non più vigente dell’art. 283 c.p.c. e, pertanto, escluso che la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata possa avvenire d’ufficio o su istanza del pubblico ministero, il quesito non contemplerebbe alcuna risposta corretta.
Il motivo è fondato.
La vigente formulazione dell’art. 283 c.p.c., introdotta dalla riforma Cartabia, non prevede più, quale presupposto per la sospensione, la sussistenza di “gravi motivi”, bensì la ricorrenza di “ un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti ”.
Ne deriva che il quesito, non contenendo alcuna risposta corretta, deve essere neutralizzato mediante riparametrazione della soglia di idoneità, al fine di verificare se la candidata abbia diritto di accedere alle fasi successive della procedura concorsuale, previo scrutinio del secondo quesito (v. infra , par. 6.3).
6.2. Diversamente, quanto al secondo quesito (“ Ai sensi del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., se una Pubblica Amministrazione occupa più di 15 dipendenti, è possibile costituire in essa rappresentanze sindacali aziendali? ” Risposte: a) Sì, ad opera delle organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi; b) Sì, ad opera di ogni organizzazione sindacale; c) Sì, ad opera delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi), la risposta ritenuta corretta dall’amministrazione (quella sub c) è nella legge. In particolare, l’art. 42, comma 2, d.lgs. n. 165/01 prevede che “ le organizzazioni sindacali che (…) siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni ”. Il comma 8 precisa che “ gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti ”.
La presenza di una risposta univoca rende infondata la censura sul punto.
6.3. Rideterminando la soglia di idoneità secondo la formula 40:21=39:21, assegnando alle risposte esatte il valore di 0,76923 e il valore di 0,25641 come penalità per le risposte errate, risulta che la ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 21,28 (arrotondato per eccesso a 21,30) e, dunque, deve essere dichiarata idonea.
7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto parzialmente, con compensazione delle spese di lite in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei limiti indicati in motivazione.
Spese compensate; contributo unificato refuso, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT CA, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
VA EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA EL | IT CA |
IL SEGRETARIO