Art. 3.
La determinazione degli importi dei mutui, di cui al precedente articolo, per ciascun ente e istituzione e' effettuata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica, sulla base della media dei contributi assegnati dallo Stato agli enti e alle istituzioni medesime per i bienni 1967-68, 1969-70 e 1971-72, tenendo conto dei risultati qualitativi e quantitativi accertati per ciascun ente e istituzione.
La determinazione degli importi dei mutui, di cui al precedente articolo, per ciascun ente e istituzione e' effettuata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica, sulla base della media dei contributi assegnati dallo Stato agli enti e alle istituzioni medesime per i bienni 1967-68, 1969-70 e 1971-72, tenendo conto dei risultati qualitativi e quantitativi accertati per ciascun ente e istituzione.