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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 234/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente e Relatore NUZZI GABRIELLA, Giudice ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2816/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 40 81100 Caserta CE Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4532/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 8 e pubblicata il 05/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240012744960000 IVA-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7589/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza enumerata nel frontespizio la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta in composizione monocratica, compensando fra le parti le spese di lite, accoglieva il ricorso di Resistente_1 contro la cartella esattoriale notificatale l'11/03/2024 a seguito di un controllo automatizzato sulla dichiarazione iva 2021 per l'anno d'imposta 2020, con la quale le si liquidava il pagamento di un debito iva di euro 2.304,88 non coperto dal credito dell'anno precedente in quanto insussistente.
Il Giudice di prime cure annullava con la seguente motivazione l'impugnata cartella: tale atto traeva origine da un pregresso avviso di irregolarità, con il quale si disconosceva il credito iva relativo all'anno precedente a causa di versamenti inferiori rispetto a quanto dichiarato con modello iva 2020 per l'anno d'imposta 2019; pertanto la contribuente provvedeva a rateizzare il richiestole importo di 4.729,00 euro oltre sanzioni e interessi e iniziava anche a pagare le prime rate, essendo attualmente in corso il pagamento delle restanti rate;
a seguito di liquidazione della successiva dichiarazione iva 2021 per l'anno d'imposta 2020, nella quale era riportato ancora il credito iva 2019 di euro 2.237,00, l'Agenzia delle Entrate richiedeva nuovamente il versamento di tale importo, sebbene la contribuente stesse già pagando a rate le somme dovute;
tale richiesta era dunque illegittima, in quanto la pretesa consisteva in una duplicazione dell'importo che era già in corso di pagamento rateizzato.
Contro tale sentenza di primo grado l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta proponeva appello, chiedendone l'accoglimento con doppia vittoria di spese per i seguenti motivi: il controllo automatizzato ex art. 54 bis dpr 633/1973 sulla dichiarazione iva 2021 per l'anno d'imposta 2020, essendo frutto di un calcolo meramente aritmetico, imponeva il recupero del debito iva di euro 2.304,88 non coperto dal credito iva dell'anno precedente in quanto insussistente;
la contribuente riconosceva l'inesistenza di tale credito iva, tant'è che lo stava ricostituendo, ma tutto ciò non può tradursi in una duplicazione della medesima imposta;
ed invero, fin tanto che la provvista non sarà integrata, l'ufficio potrà prendere in considerazione il solo credito iva coperto da un'imposta versata effettivamente;
al tal proposito nel modelli iva esiste un quadro VQ in cui la contribuente avrebbe dovuto indicare il credito maturato a seguito dei versamenti rateizzati, in quanto la funzione di tale quadro è proprio quella di mettere in evidenza l'esistenza dei crediti potenziali, che non possono ancora essere inseriti nel rigo VL 33, nonché la loro trasformazione in crediti effettivi a seguito dei successivi versamenti. Resistente_1 La , sebbene ritualmente citata, non risulta costituita nel presente giudizio di appello.
Non essendo stata richiesta la pubblica udienza, all'odierna data del 09/12/2025 questa Corte si riuniva in camera di consiglio e decideva la causa come da dispositivo depositato nel sistema telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi, da ritenersi pregiudiziali ed assorbenti di ogni altra questione proposta dalle parti.
1) E' del tutto evidente che, per come è stata compilata la dichiarazione iva 2021 per l'anno d'imposta 2020, l'ufficio non poteva non emettere l'impugnata cartella, altrimenti avrebbe finito per avallare un credito d'imposta già disconosciuto o comunque solo potenziale e non ancora effettivo, essendo ancora in corso il pagamento rateizzato relativo all'anno d'imposta 2019.
2) L'errata compilazione del rigo VL 33 e la mancata compilazione del quadro VQ, nel caso in specie, non sono irregolarità meramente formali, perché, se non prontamente rilevate in sede di controllo automatico, potrebbero significare il riconoscimento da parte dell'ufficio di un credito iva in realtà non ancora esistente almeno in quella misura.
3) Nondimeno, alla contribuente deve essere riconosciuta in qualunque successivo momento la possibilità di opporsi alla materiale riscossione dell'impugnata cartella, qualora dimostri di avere completato i pagamenti rateizzati ancora in corso e di non dovere pertanto essere sottoposta due volte alla stessa pretesa erariale.
4) Considerata la particolarità dell'intera vicenda, ricorrono le ragioni gravi ed eccezionali, ai sensi dell'art. 92 co. 2° cod. proc. civ. e 15 d.lgs. n. 546/1992, per ritenere compensate le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso a Napoli il 09/12/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
AN LE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente e Relatore NUZZI GABRIELLA, Giudice ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2816/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 40 81100 Caserta CE Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4532/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 8 e pubblicata il 05/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240012744960000 IVA-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7589/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza enumerata nel frontespizio la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta in composizione monocratica, compensando fra le parti le spese di lite, accoglieva il ricorso di Resistente_1 contro la cartella esattoriale notificatale l'11/03/2024 a seguito di un controllo automatizzato sulla dichiarazione iva 2021 per l'anno d'imposta 2020, con la quale le si liquidava il pagamento di un debito iva di euro 2.304,88 non coperto dal credito dell'anno precedente in quanto insussistente.
Il Giudice di prime cure annullava con la seguente motivazione l'impugnata cartella: tale atto traeva origine da un pregresso avviso di irregolarità, con il quale si disconosceva il credito iva relativo all'anno precedente a causa di versamenti inferiori rispetto a quanto dichiarato con modello iva 2020 per l'anno d'imposta 2019; pertanto la contribuente provvedeva a rateizzare il richiestole importo di 4.729,00 euro oltre sanzioni e interessi e iniziava anche a pagare le prime rate, essendo attualmente in corso il pagamento delle restanti rate;
a seguito di liquidazione della successiva dichiarazione iva 2021 per l'anno d'imposta 2020, nella quale era riportato ancora il credito iva 2019 di euro 2.237,00, l'Agenzia delle Entrate richiedeva nuovamente il versamento di tale importo, sebbene la contribuente stesse già pagando a rate le somme dovute;
tale richiesta era dunque illegittima, in quanto la pretesa consisteva in una duplicazione dell'importo che era già in corso di pagamento rateizzato.
Contro tale sentenza di primo grado l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta proponeva appello, chiedendone l'accoglimento con doppia vittoria di spese per i seguenti motivi: il controllo automatizzato ex art. 54 bis dpr 633/1973 sulla dichiarazione iva 2021 per l'anno d'imposta 2020, essendo frutto di un calcolo meramente aritmetico, imponeva il recupero del debito iva di euro 2.304,88 non coperto dal credito iva dell'anno precedente in quanto insussistente;
la contribuente riconosceva l'inesistenza di tale credito iva, tant'è che lo stava ricostituendo, ma tutto ciò non può tradursi in una duplicazione della medesima imposta;
ed invero, fin tanto che la provvista non sarà integrata, l'ufficio potrà prendere in considerazione il solo credito iva coperto da un'imposta versata effettivamente;
al tal proposito nel modelli iva esiste un quadro VQ in cui la contribuente avrebbe dovuto indicare il credito maturato a seguito dei versamenti rateizzati, in quanto la funzione di tale quadro è proprio quella di mettere in evidenza l'esistenza dei crediti potenziali, che non possono ancora essere inseriti nel rigo VL 33, nonché la loro trasformazione in crediti effettivi a seguito dei successivi versamenti. Resistente_1 La , sebbene ritualmente citata, non risulta costituita nel presente giudizio di appello.
Non essendo stata richiesta la pubblica udienza, all'odierna data del 09/12/2025 questa Corte si riuniva in camera di consiglio e decideva la causa come da dispositivo depositato nel sistema telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi, da ritenersi pregiudiziali ed assorbenti di ogni altra questione proposta dalle parti.
1) E' del tutto evidente che, per come è stata compilata la dichiarazione iva 2021 per l'anno d'imposta 2020, l'ufficio non poteva non emettere l'impugnata cartella, altrimenti avrebbe finito per avallare un credito d'imposta già disconosciuto o comunque solo potenziale e non ancora effettivo, essendo ancora in corso il pagamento rateizzato relativo all'anno d'imposta 2019.
2) L'errata compilazione del rigo VL 33 e la mancata compilazione del quadro VQ, nel caso in specie, non sono irregolarità meramente formali, perché, se non prontamente rilevate in sede di controllo automatico, potrebbero significare il riconoscimento da parte dell'ufficio di un credito iva in realtà non ancora esistente almeno in quella misura.
3) Nondimeno, alla contribuente deve essere riconosciuta in qualunque successivo momento la possibilità di opporsi alla materiale riscossione dell'impugnata cartella, qualora dimostri di avere completato i pagamenti rateizzati ancora in corso e di non dovere pertanto essere sottoposta due volte alla stessa pretesa erariale.
4) Considerata la particolarità dell'intera vicenda, ricorrono le ragioni gravi ed eccezionali, ai sensi dell'art. 92 co. 2° cod. proc. civ. e 15 d.lgs. n. 546/1992, per ritenere compensate le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso a Napoli il 09/12/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
AN LE