Sentenza 21 marzo 2013
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'istituto della scarcerazione per decorrenza dei termini (art. 303 cod. proc. pen.), non è consentito detrarre - in virtù dell'interpretazione analogica dell'art. 657 cod. proc. pen. che consente, a date condizioni, la fungibilità della custodia cautelare sofferta "sine titulo" con la pena da espiare per altro reato separatamente giudicato - dalla custodia cautelare in corso quella sofferta senza titolo per una diversa imputazione, in quanto la misura cautelare, a differenza della pena, presuppone una pericolosità in atto che impone la necessità di provvedere immediatamente, sicchè è del tutto privo di rilevanza il fatto che l'indagato possa avere subito una precedente custodia cautelare senza titolo, salvo il limite di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2013, n. 20010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20010 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 21/03/2013
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1048
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 43165/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA SI n. il 16 luglio 1970;
avverso l'ordinanza 20 settembre 2012 - Tribunale di Catania;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
sentite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione Dr. POLICASTRO Aldo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata in data 20 settembre 2012, depositata in cancelleria in pari data, il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, rigettava l'appello avanzato nell'interesse di NA SI avverso l'ordinanza 4 luglio 2012 della Corte di Appello di Catania con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di scarcerazione per decorrenza termini di custodia cautelare avanzata ai sensi dell'art. 307 c.p.p., comma 3 e art. 303 c.p.p., comma 4, lett. b).
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che, dalla sommatoria dei periodi di carcerazione sofferti dall'appellante, non poteva dirsi superato il termine massimo di carcerazione stabilito per il reato di cui agli artt. 56 e 575 c.p.. A seguito del tentato omicidio di SS AN in data 10 luglio 1995 il prefato veniva infatti sottoposto a fermo di PG in data 14 luglio 1995 e sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere sino al 20 novembre 1995 quando fu rimesso in libertà dal Tribunale del Riesame maturando così 129 giorni di carcerazione;
in data 7 dicembre 1995 veniva emessa nuova ordinanza di custodia cautelare per gli stessi fatti e l'NA rimase in carcere sino alla sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado dal Tribunale di Siracusa 15 febbraio 1997, maturando così ulteriori 436 giorni di custodia cautelare. L'odierno ricorrente rimaneva tuttavia in stato di detenzione in quanto raggiunto da altra ordinanza di custodia cautelare per il reato di associazione mafiosa e omicidio rimanendo così in custodia cautelare sino al 15 dicembre 2000 allorquando veniva scarcerato per decorrenza dei termini massimi di carcerazione. Al ricorrente veniva quindi ripristinata la carcerazione in data 3 febbraio 2012 dalla Corte di Appello di Catania a seguito della pronuncia della sentenza 16 gennaio 2012 che su rinvio, della Corte di Cassazione che aveva annullato la sentenza della Corte di Appello di Catania che in data 28 novembre 2003, in riforma della ricordata sentenza del Tribunale di Siracusa del 15 febbraio 1997 che aveva assolto l'appellante, condannava un'altra volta l'NA alla minor pena di anni nove di reclusione. Assommando i predetti periodi di carcerazione, con l'aggiunta del presofferto dalla data del ripristino della custodia cautelare dal 3 febbraio 2012 sino alla data di presentazione dell'istanza del 26 giugno 2012, non contando il periodo patito in forza di altro titolo, non potendo operare i meccanismi di fungibilità nella fase cautelare, il periodo massimo fissato dall'art. 303 c.p.p., comma 4 non poteva dirsi superato. 2. - Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo ricorso per cassazione NA SI chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. 3.1 - Occorre per vero rilevare che il calcolo effettuato dal Tribunale di Catania è ineccepibile. Sul punto si deve richiamare il principio già espresso da questa Corte di Cassazione secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'istituto della scarcerazione per decorrenza dei termini (art. 303 c.p.p.) non è consentito detrarre, in virtù dell'interpretazione analogica dell'art. 657 c.p.p. che consente, a date condizioni, la fungibilità della custodia cautelare sofferta "sine titulo" con la pena da espiare per altro reato separatamente giudicato, dalla custodia cautelare in corso quella sofferta senza titolo per una diversa imputazione, in quanto la misura cautelare, a differenza della pena, presuppone una pericolosità in atto che impone la necessità di provvedere immediatamente, sicché è del tutto privo di rilevanza il fatto che l'indagato possa aver subito una precedente custodia cautelare senza titolo, salvo il limite di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3. (Cass., Sez. 1^, 15 gennaio 2003, n. 16993, rv. 224242, Riserbato). A maggior ragione, nella vicenda, l'NA ha sofferto la carcerazione per un titolo valido ancorché diverso da quello in relazione al quale fa valere il superamento dei termini massimi sicché correttamente il giudice del riesame ha espunto il relativo periodo dal calcolo complessivo.
4. - Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013