Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2013, n. 20010
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Sentenza 21 marzo 2013

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Ai fini dell'applicazione dell'istituto della scarcerazione per decorrenza dei termini (art. 303 cod. proc. pen.), non è consentito detrarre - in virtù dell'interpretazione analogica dell'art. 657 cod. proc. pen. che consente, a date condizioni, la fungibilità della custodia cautelare sofferta "sine titulo" con la pena da espiare per altro reato separatamente giudicato - dalla custodia cautelare in corso quella sofferta senza titolo per una diversa imputazione, in quanto la misura cautelare, a differenza della pena, presuppone una pericolosità in atto che impone la necessità di provvedere immediatamente, sicchè è del tutto privo di rilevanza il fatto che l'indagato possa avere subito una precedente custodia cautelare senza titolo, salvo il limite di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2013, n. 20010
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20010
    Data del deposito : 21 marzo 2013

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