Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2008, n. 31392
CASS
Sentenza 1 luglio 2008

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'immissione via internet del contenuto di una denunzia presentata nei confronti di una società e relativa a scarico di cancerogeni nelle acque di un lago costituisce manifestazione del diritto di cronaca e anche di critica che spetta, ex art. 21 Cost., ad ogni individuo "uti civis" e non solo ai giornalisti o a chi svolge professionalmente attività di informazione, e che è tuttavia sottoposto all'osservanza di limiti, rappresentati dalla rilevanza sociale dell'argomento, dalla verità obbiettiva dei fatti riferiti e dal rispetto della continenza nelle espressioni utilizzate, che va accertata dal giudice di merito. (In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello il quale ha escluso, in riforma della sentenza di primo grado, l'esistenza del reato di diffamazione, omettendo - ancorché la persona del denunziante coincidesse con quella del diffusore della notizia, la quale non consisteva nella mera comunicazione della esistenza di una denunzia ma nella esplicitazione del contenuto e degli elementi fattuali portati a sostegno di essa - di accertare la rispondenza al vero dei fatti denunziati e di fornire al riguardo adeguata motivazione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2008, n. 31392
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31392
Data del deposito : 1 luglio 2008

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