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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LI ROBERTA, Giudice monocratico in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 49/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di TO - Via Roma 41 53100 TO SI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 261 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 192/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_1 - Ricorrente_1 (c.f. P.IVA_1), con sede in indirizzo 1, indirizzo 1, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Nominativo_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Siena presso il cui studio in indirizzo 2, indirizzo 2 ha eletto domicilio, come da mandato in atti, ha presentato ricorso contro il COMUNE DI
CETONA in persona del Sindaco pro tempore per l'annullamento dell'avviso di accertamento per insufficiente versamento della imposta municipale unica (IMU) n. 261 del 31.12.2024, relativo all'anno
2019 .
La Fondazione ricorrente riceveva l'avviso di accertamento n. 261 del 31.12.2024 con cui il Comune di
TO contestava l'insufficiente pagamento dell'imposta IMU riferita all'anno 2019, per un totale di euro
3.057,00 comprensivi di sanzioni e interessi.
La ricorrente ha impugnato il predetto avviso per i seguenti motivi .
In primo luogo lamenta la nullità dell'Avviso per carenza di motivazione in violazione dell'art. 7 della
Legge n. 212/2000 e dell'art. 1 co. 162 della Legge n. 296/2006 1, essendo tale avviso di accertamento totalmente carente di motivazione per quanto concerne i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che lo hanno determinato, essendo privo di ogni elemento utile a rendere noto al contribuente l'iter logico- giuridico seguito dal Comune per l'accertamento e la liquidazione delle somme richieste. Nel merito eccepisce la illegittimità dell'Avviso impugnato per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)n atteso che ricorrono i presupposti dell'esenzione di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992 per gli immobili degli enti non commerciali.
Esaminati i motivi addotti dalle parti questa Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento per tutti i motivi addotti dal ricorrente.
Il ricorso merita accoglimento perchè sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992 per la ricorrenza della prevista esenzione.
Si ricorda preliminarmente che la disciplina dell'IMU, ex art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, richiama, per quanto riguarda il regime delle esenzioni, l'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del
1992 e, per ciò che più qui ci interessa, la lett. i).
Detta norma, nella sua formulazione attuale - introdotta per effetto dell'art. 91-bis del D. L. 24 gennaio 41
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 - prevede l'esenzione per “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”. I soggetti di cui all'art. 73, co.
I°, lett. c) del D.P.R. n. 917/1986 sono “gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché' gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato”. A completamento di tale quadro normativo è intervenuto il decreto del 19 novembre 2012 n. 200 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato in applicazione del comma 3 dell'articolo 91 bis del Decreto-legge n. 1 del 2012, il quale, tra l'altro, chiarisce quali requisiti, generali e di settore, debbano essere posseduti per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali.
Pertanto il diritto alla esenzione sussiste perché nel caso di cui trattasi ricorrono sia il requisito di carattere soggettivo e cioè che l'immobile è utilizzato da un ente non commerciale di cui all'art. 73, co. I, lett. c) del D.P.R. n. 917/1986 sia il requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere destinati allo svolgimento delle attività di natura non commerciale indicate dall'art. 7, co. I. lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992 , come nel caso di cui trattasi risulta provato dallo statuto e dal riconoscimento di ente non commerciale.
Nel caso che ci occupa entrambi i requisiti sono soddisfatti in quanto la Ricorrente_1 è un ente dotato di personalità giuridica privata, regolato dal Codice civile e con un patrimonio finalizzato a un preciso scopo di utilità sociale, e come previsto dallo statuto allegato è una fondazione senza scopo di lucro ed “è istituto culturale che ha per fine la promozione degli ideali e dei valori democratici e di sinistra in Provincia di Siena”
La natura non commerciale dell'ente è stata riconosciuta anche dalla Regione Toscana con Decreto del
17/07/2015 che ne ha autorizzato l'iscrizione presso il Registro regionale delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, che disciplina appunto gli enti senza scopo di lucro. Sussiste anche l'altro requisito, di carattere oggettivo, per il quale gli immobili devono essere destinati allo svolgimento di attività non commerciali. La Fondazione ricorrente, sempre come risulta provato dallo statuto, svolge attività di ricerca, studio, formazione, approfondimento, dibattito e divulgazione, sui tenti riguardanti la cultura, la politica, l'economia, l'ambiente, la società e in sintesi svolge attività “culturali” e attività “ricreative”.
Tale attività viene svolta effettivamente negli immobili di cui trattasi.
Infine risulta che gli immobili oggetto dell'accertamento di cui in trattasi sono attualmente utilizzati dal Associazione_1 – Associazione_1 in forza di contratto di comodato d'uso stipulato con la Fondazione.
Tale circostanza non osta all'applicabilità dell'esenzione. Infatti, attraverso il comodato, la concessione in godimento degli immobili è avvenuta a titolo gratuito .
La Risoluzione n. 4/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 marzo 2013 in atti, in relazione all'ipotesi in oggetto di immobile di ente non commerciale concesso in comodato ad altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività agevolate, ha affermato la spettanza dell'esenzione dal tributo.
Inoltre anche la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ammette l'esenzione quando la concessione in godimento del bene avvenga a titolo gratuito ed a favore di altro ente non commerciale come nel caso di cui trattasi,che svolga un'attività di pubblico interesse tra quelle riconosciute dalla disposizione agevolativa (art. 7 del D.lgs. n. 504/1992).
Anche questa Corte, con le sentenze n. 123/2022 e 124/2022, ha risolto la medesima questione tra le stesse parti relativamente a precedente annualità IMU riconoscendo l'esenzione anche in caso di concessione in comodato del bene a favore di altro ente non commerciale e ciò proprio sulla base delle pronunce della Corte di Cassazione sopra citate: «è indubbio che aver concesso in comodato d'uso a titolo gratuito l'immobile non possa essere ritenuto di ostacolo al riconoscimento dell'esenzione in esame
(si veda in tal senso Cass.n.24308/2019) stante la natura non commerciale dei due soggetti e la comunanza degli scopi di pubblica utilità sociale perseguiti da entrambi a mezzo di attività strumentalmente collegate (si vedano in tal senso Cass.n.12539/2021, Cass.n.6795/2020, Cass.
n.24308/2019)». Conforme anche la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Firenze tra le stesse parti e sulla stessa questione per altra annualità IMU con sentenza n. 43/2024 depositata il 9.01.2024 in atti.
Ultimo ma non meno importante in sede di approvazione della legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), è stata inserita una norma (art. 1, c. 71) di interpretazione autentica dell'art. 1, c. 759, lett. g) della legge di
Bilancio 2019 riproduttiva dell'esenzione IMU già prevista dall'art. 7, c. 1, lett. i) D.Lgs. 504/1992, che stabilisce, con efficacia retroattiva, che gli immobili di enti non commerciali si intendono posseduti anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un soggetto di cui all'art. 73, c. 1, lett. c) IR (enti non commerciali), funzionalmente ovvero strutturalmente collegato al concedente, sempre a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'art. 7, c. 1 D.Lgs. 504/1992.
L'accoglimento del ricorso nel merito risulta assorbente anche degli altri motivi proposti, pur meritevoli di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna il Comune di TO al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LI ROBERTA, Giudice monocratico in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 49/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di TO - Via Roma 41 53100 TO SI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 261 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 192/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_1 - Ricorrente_1 (c.f. P.IVA_1), con sede in indirizzo 1, indirizzo 1, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Nominativo_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Siena presso il cui studio in indirizzo 2, indirizzo 2 ha eletto domicilio, come da mandato in atti, ha presentato ricorso contro il COMUNE DI
CETONA in persona del Sindaco pro tempore per l'annullamento dell'avviso di accertamento per insufficiente versamento della imposta municipale unica (IMU) n. 261 del 31.12.2024, relativo all'anno
2019 .
La Fondazione ricorrente riceveva l'avviso di accertamento n. 261 del 31.12.2024 con cui il Comune di
TO contestava l'insufficiente pagamento dell'imposta IMU riferita all'anno 2019, per un totale di euro
3.057,00 comprensivi di sanzioni e interessi.
La ricorrente ha impugnato il predetto avviso per i seguenti motivi .
In primo luogo lamenta la nullità dell'Avviso per carenza di motivazione in violazione dell'art. 7 della
Legge n. 212/2000 e dell'art. 1 co. 162 della Legge n. 296/2006 1, essendo tale avviso di accertamento totalmente carente di motivazione per quanto concerne i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che lo hanno determinato, essendo privo di ogni elemento utile a rendere noto al contribuente l'iter logico- giuridico seguito dal Comune per l'accertamento e la liquidazione delle somme richieste. Nel merito eccepisce la illegittimità dell'Avviso impugnato per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)n atteso che ricorrono i presupposti dell'esenzione di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992 per gli immobili degli enti non commerciali.
Esaminati i motivi addotti dalle parti questa Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento per tutti i motivi addotti dal ricorrente.
Il ricorso merita accoglimento perchè sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992 per la ricorrenza della prevista esenzione.
Si ricorda preliminarmente che la disciplina dell'IMU, ex art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, richiama, per quanto riguarda il regime delle esenzioni, l'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del
1992 e, per ciò che più qui ci interessa, la lett. i).
Detta norma, nella sua formulazione attuale - introdotta per effetto dell'art. 91-bis del D. L. 24 gennaio 41
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 - prevede l'esenzione per “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”. I soggetti di cui all'art. 73, co.
I°, lett. c) del D.P.R. n. 917/1986 sono “gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché' gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato”. A completamento di tale quadro normativo è intervenuto il decreto del 19 novembre 2012 n. 200 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato in applicazione del comma 3 dell'articolo 91 bis del Decreto-legge n. 1 del 2012, il quale, tra l'altro, chiarisce quali requisiti, generali e di settore, debbano essere posseduti per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali.
Pertanto il diritto alla esenzione sussiste perché nel caso di cui trattasi ricorrono sia il requisito di carattere soggettivo e cioè che l'immobile è utilizzato da un ente non commerciale di cui all'art. 73, co. I, lett. c) del D.P.R. n. 917/1986 sia il requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere destinati allo svolgimento delle attività di natura non commerciale indicate dall'art. 7, co. I. lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992 , come nel caso di cui trattasi risulta provato dallo statuto e dal riconoscimento di ente non commerciale.
Nel caso che ci occupa entrambi i requisiti sono soddisfatti in quanto la Ricorrente_1 è un ente dotato di personalità giuridica privata, regolato dal Codice civile e con un patrimonio finalizzato a un preciso scopo di utilità sociale, e come previsto dallo statuto allegato è una fondazione senza scopo di lucro ed “è istituto culturale che ha per fine la promozione degli ideali e dei valori democratici e di sinistra in Provincia di Siena”
La natura non commerciale dell'ente è stata riconosciuta anche dalla Regione Toscana con Decreto del
17/07/2015 che ne ha autorizzato l'iscrizione presso il Registro regionale delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, che disciplina appunto gli enti senza scopo di lucro. Sussiste anche l'altro requisito, di carattere oggettivo, per il quale gli immobili devono essere destinati allo svolgimento di attività non commerciali. La Fondazione ricorrente, sempre come risulta provato dallo statuto, svolge attività di ricerca, studio, formazione, approfondimento, dibattito e divulgazione, sui tenti riguardanti la cultura, la politica, l'economia, l'ambiente, la società e in sintesi svolge attività “culturali” e attività “ricreative”.
Tale attività viene svolta effettivamente negli immobili di cui trattasi.
Infine risulta che gli immobili oggetto dell'accertamento di cui in trattasi sono attualmente utilizzati dal Associazione_1 – Associazione_1 in forza di contratto di comodato d'uso stipulato con la Fondazione.
Tale circostanza non osta all'applicabilità dell'esenzione. Infatti, attraverso il comodato, la concessione in godimento degli immobili è avvenuta a titolo gratuito .
La Risoluzione n. 4/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 marzo 2013 in atti, in relazione all'ipotesi in oggetto di immobile di ente non commerciale concesso in comodato ad altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività agevolate, ha affermato la spettanza dell'esenzione dal tributo.
Inoltre anche la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ammette l'esenzione quando la concessione in godimento del bene avvenga a titolo gratuito ed a favore di altro ente non commerciale come nel caso di cui trattasi,che svolga un'attività di pubblico interesse tra quelle riconosciute dalla disposizione agevolativa (art. 7 del D.lgs. n. 504/1992).
Anche questa Corte, con le sentenze n. 123/2022 e 124/2022, ha risolto la medesima questione tra le stesse parti relativamente a precedente annualità IMU riconoscendo l'esenzione anche in caso di concessione in comodato del bene a favore di altro ente non commerciale e ciò proprio sulla base delle pronunce della Corte di Cassazione sopra citate: «è indubbio che aver concesso in comodato d'uso a titolo gratuito l'immobile non possa essere ritenuto di ostacolo al riconoscimento dell'esenzione in esame
(si veda in tal senso Cass.n.24308/2019) stante la natura non commerciale dei due soggetti e la comunanza degli scopi di pubblica utilità sociale perseguiti da entrambi a mezzo di attività strumentalmente collegate (si vedano in tal senso Cass.n.12539/2021, Cass.n.6795/2020, Cass.
n.24308/2019)». Conforme anche la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Firenze tra le stesse parti e sulla stessa questione per altra annualità IMU con sentenza n. 43/2024 depositata il 9.01.2024 in atti.
Ultimo ma non meno importante in sede di approvazione della legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), è stata inserita una norma (art. 1, c. 71) di interpretazione autentica dell'art. 1, c. 759, lett. g) della legge di
Bilancio 2019 riproduttiva dell'esenzione IMU già prevista dall'art. 7, c. 1, lett. i) D.Lgs. 504/1992, che stabilisce, con efficacia retroattiva, che gli immobili di enti non commerciali si intendono posseduti anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un soggetto di cui all'art. 73, c. 1, lett. c) IR (enti non commerciali), funzionalmente ovvero strutturalmente collegato al concedente, sempre a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'art. 7, c. 1 D.Lgs. 504/1992.
L'accoglimento del ricorso nel merito risulta assorbente anche degli altri motivi proposti, pur meritevoli di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna il Comune di TO al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge.