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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1684/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6978/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Citta' Metropolitana Di Napoli - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tufino - Sede 80030 Tufino NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15141/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
1 e pubblicata il 08/09/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 473 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: riforma integrale della sentenza con vittoria di spese.
Appellato: rigetto dell'appell con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Tufino con avviso di accertamento, per omesso/parziale versamento, n. 473 del 7 ottobre 2024 relativo all'anno 2019 chiese il pagamento dell'Imu, euro 161.400,00, sanzioni, euro 48.420,00, interessi, euro 13.670,00, per un totale di euro 223.498,00.
Gli immobili ai quali si riferiva la richiesta erano i seguenti:
fabbricato n. 10323 identificato al foglio 5 num. 1095 sub. 4 – D07 sito sulla strada provinciale Società_1 SNC;
fabbricato n. 10324 identificato al foglio 5 num. 1095 sub.
5 -D01 strada provinciale Società_1 SNC
e corrispondevano allo Società_2 (S.T.I.R.), realizzato dal Commissario Governativo per l'Emergenza Rifiuti in Campania e da questi trasferito alla Provincia di Napoli
(divenuta dal 1° gennaio 2015 Città Metropolitana di Napoli).
La Città Metropolitana di Napoli impugnò l'atto con ricorso, eccependone la nullità per i seguenti motivi:
mancanza di sottoscrizione del funzionario designato;
non assoggettabilità del bene all'imposta perché l'art. 6 bis del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito in legge con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008 aveva trasferito l'impianto STIR di Tufino alla Provincia di Napoli, ora Città Metropolitana di Napoli e che gli immobili erano esenti perché destinati esclusivamente a compiti istituzionali ai sensi dell'art. 7, comma 1, d. lgs. n. 504/1992.
Il Comune di Tufino intervenne nel giudizio contestando la esenzione perché lo STIR era affidato in gestione alla SAPNA S.p.A., società a totale capitale pubblico costituita dalla Provincia di Napoli ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legge 195 del 2009.
La CGT con sentenza n. 15141 emessa all'udienza del 26.6.2025 e depositata l'8.9.2025 accolse il ricorso condannando il ricorrente al pagamento di 3.00 euro per spese di giudizio.
I primi giudici ritennero che la società, anche se partecipata al 100% da un ente pubblico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, è assoggettata alla disciplina prevista per i soggetti privati e l'impianto non sarebbe destinato a compiti istituzionali.
La città Metropolitana ha impugnato la decisione della quale ha chiesto la integrale riforma con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio, il Comune di Tufino ha concluso per la conferma della sentenza con vittoria di spese.
Nella seduta del 17 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune appellato ha eccepito la inammissibilità dell'appello per mancanza di specifici motivi di impugnazione.
L'eccezione è destituita di fondamento in quanto l'impugnazione contiene una precisa enunciazione delle ragioni in fatto ed in diritto sulle quali si fonda la richiesta di riforma.
Nel merito si discute della possibilità di applicare agli immobili, destinati a Stir, l'esenzione dal pagamento dell'IMU prevista dall'articolo 7 c. 1 del decreto legislativo 504/92 a norma del quale: “Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali” .
I primi giudici hanno ritenuto che agli immobili non fosse applicabile l'esenzione perché era di proprietà di una società privata, la Sapna, partecipata al 100% da un ente pubblico.
L'appello va accolto.
L'articolo 6 bis del D.L. 90 del 2008 conferisce alle Province della Regione Campania, nei rispettivi ambiti territoriali, la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti tra cui quello di Tufino.
La Provincia di Napoli dunque “gestisce gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino tramite la propria società provinciale” come previsto dall'art. 9 comma 2, del D.L.
195/2009, convertito nella legge n. 26/2010.
La gestione dell'impianto tramite la società provinciale è l'unica modalità, prevista dalla legge, con la quale l'ente locale può esercitare la competenza attribuitegli in materia di ciclo dei rifiuti.
Ciò trova conferma nell'articolo 25 comma 3 bis e 40 comma 3 della legge regionale della Campania n.14 del 2016, il quale conferma il potere/dovere della Città Metropolitana di Napoli di assicurare “la gestione unitaria degli impianti di trattamento e smaltimento” (e, quindi, anche dello STIR di Tufino), mentre la Sapna continua a svolgere le funzioni alla stessa assegnata fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del “nuovo soggetto gestore” da individuarsi all'esito di procedure di evidenza pubblica.
Da ciò deriva che l'ente non potrebbe utilizzare lo Stir del quale è proprietario per altri fini istituzionali.
In altri termini deve essere data rilevanza assorbente alla circostanza che l'immobile destinato a tritovagliatura e imballaggio rifiuti non possa risultare estraneo ai compiti istituzionali precipui della Città Metropolitana, espletati anche mediante la Sapna, società a capitale pubblico.
L'appellato, a sostegno della legittimità del provvedimento ritiene che l'esenzione non possa trovare applicazione in quanto la Sapna:
ha natura commerciale. Ciò perché è a socio unico, il capitale sociale è interamente partecipato dalla Città
Metropolitana di Napoli, ha la natura di Spa, dunque, ha uno scopo lucrativo che non appariene agli enti pubblici;
gli immobili non rientrano tra i fabbricati destinati allo svolgimento di compiti istituzionali, così come specificato dal comma 8 art 9 d.lgs. 23/2011: i cespiti oggetto dell'avviso di accertamento impugnato rientrano nelle categorie catastali D7 “fabbricati costruiti e quelli utilizzati per attività di tipo industriale” il sub 4 e D1 “opificio” il sub 5;
lo statuto/ atto costitutivo della società utilizzatrice non è conforme e non segue le previsioni di cui all'art. 3 del D.M. 200/2012.
I rilievi, pervero recepiti dalla CGT di secondo grado della Campania con sentenza n. 1302/25 richiamata dal Comune, non possono essere condivisi in quanto l'appellante focalizza la propria attenzione sulla società che gestisce l'impianto, tralasciando di considerare la destinazione oggettiva degli immobili ad una attività che rientra tra i compiti istituzionali dell'ente e la circostanza che sono di proprietà di enti pubblici che, per legge, non possono che utilizzarli attraverso la società provinciale.
L'appellante ha anche chiesto la estensione del giudicato esterno in quanto la esenzione sarebbe stata riconosciuta in due decisioni – 2195/22 della commissione provinciale di Napoli e 2056/23 della CGT di primo grado di Napoli – passate in giudicato.
Giurisprudenza e dottrina hanno lungamente dibattuto se l'accertamento circa un determinato periodo d'imposta contenuto in una sentenza passata in giudicato possa estendersi, con l'efficacia dell'art. 2909 c.
c., a mente del quale "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti anche ad altri periodi (c.d. efficacia esterna del giudicato) al di fuori del giudizio che ha dato luogo alla sentenza passata in giudicato.
L'orientamento che si è consolidato, al quale il collegio ritiene di dare seguito - Sezioni Unite della cassazione, sentenza n. 13916 del 16 giugno 2006 - il giudicato non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio, ma ha una potenziale capacità espansiva in altri giudizi fra le stesse parti, secondo le medesime regole che disciplinano nel processo civile il giudicato esterno. Ne deriva, che il criterio dell'autonomia dei periodi di imposta non impedisce che il giudicato relativo ad uno di essi faccia stato anche per altri, quando incida su elementi che siano rilevanti per più periodi di imposta, cioè in relazione ad elementi costitutivi della fattispecie a carattere duraturo ovvero a fatti o a qualificazioni giuridiche di fatti rimasti immutati nei diversi periodi di imposta.
La regola è applicabile anche nel caso in esame in quanto le precedenti decisioni hanno riguardato un elemento, applicabilità dell'esenzione, che, sia pure affermato per altri periodi di imposta, è rimasto immutato.
L'appellato ha dedotto che le suindicate decisioni non avrebbero preso in considerazione la natura giuridica della sapna.
La deduzione non è fondata in quanto le decisioni si fondano anche sulla circostanza che, pur essendo la
Sapna una società a totale capitale pubblico, ciò non rileva, essendo prevalente, ai fini della esenzione, la destinazione del bene tassato.
L'appello va accolto.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6978/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Citta' Metropolitana Di Napoli - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tufino - Sede 80030 Tufino NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15141/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
1 e pubblicata il 08/09/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 473 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: riforma integrale della sentenza con vittoria di spese.
Appellato: rigetto dell'appell con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Tufino con avviso di accertamento, per omesso/parziale versamento, n. 473 del 7 ottobre 2024 relativo all'anno 2019 chiese il pagamento dell'Imu, euro 161.400,00, sanzioni, euro 48.420,00, interessi, euro 13.670,00, per un totale di euro 223.498,00.
Gli immobili ai quali si riferiva la richiesta erano i seguenti:
fabbricato n. 10323 identificato al foglio 5 num. 1095 sub. 4 – D07 sito sulla strada provinciale Società_1 SNC;
fabbricato n. 10324 identificato al foglio 5 num. 1095 sub.
5 -D01 strada provinciale Società_1 SNC
e corrispondevano allo Società_2 (S.T.I.R.), realizzato dal Commissario Governativo per l'Emergenza Rifiuti in Campania e da questi trasferito alla Provincia di Napoli
(divenuta dal 1° gennaio 2015 Città Metropolitana di Napoli).
La Città Metropolitana di Napoli impugnò l'atto con ricorso, eccependone la nullità per i seguenti motivi:
mancanza di sottoscrizione del funzionario designato;
non assoggettabilità del bene all'imposta perché l'art. 6 bis del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito in legge con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008 aveva trasferito l'impianto STIR di Tufino alla Provincia di Napoli, ora Città Metropolitana di Napoli e che gli immobili erano esenti perché destinati esclusivamente a compiti istituzionali ai sensi dell'art. 7, comma 1, d. lgs. n. 504/1992.
Il Comune di Tufino intervenne nel giudizio contestando la esenzione perché lo STIR era affidato in gestione alla SAPNA S.p.A., società a totale capitale pubblico costituita dalla Provincia di Napoli ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legge 195 del 2009.
La CGT con sentenza n. 15141 emessa all'udienza del 26.6.2025 e depositata l'8.9.2025 accolse il ricorso condannando il ricorrente al pagamento di 3.00 euro per spese di giudizio.
I primi giudici ritennero che la società, anche se partecipata al 100% da un ente pubblico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, è assoggettata alla disciplina prevista per i soggetti privati e l'impianto non sarebbe destinato a compiti istituzionali.
La città Metropolitana ha impugnato la decisione della quale ha chiesto la integrale riforma con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio, il Comune di Tufino ha concluso per la conferma della sentenza con vittoria di spese.
Nella seduta del 17 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune appellato ha eccepito la inammissibilità dell'appello per mancanza di specifici motivi di impugnazione.
L'eccezione è destituita di fondamento in quanto l'impugnazione contiene una precisa enunciazione delle ragioni in fatto ed in diritto sulle quali si fonda la richiesta di riforma.
Nel merito si discute della possibilità di applicare agli immobili, destinati a Stir, l'esenzione dal pagamento dell'IMU prevista dall'articolo 7 c. 1 del decreto legislativo 504/92 a norma del quale: “Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali” .
I primi giudici hanno ritenuto che agli immobili non fosse applicabile l'esenzione perché era di proprietà di una società privata, la Sapna, partecipata al 100% da un ente pubblico.
L'appello va accolto.
L'articolo 6 bis del D.L. 90 del 2008 conferisce alle Province della Regione Campania, nei rispettivi ambiti territoriali, la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti tra cui quello di Tufino.
La Provincia di Napoli dunque “gestisce gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino tramite la propria società provinciale” come previsto dall'art. 9 comma 2, del D.L.
195/2009, convertito nella legge n. 26/2010.
La gestione dell'impianto tramite la società provinciale è l'unica modalità, prevista dalla legge, con la quale l'ente locale può esercitare la competenza attribuitegli in materia di ciclo dei rifiuti.
Ciò trova conferma nell'articolo 25 comma 3 bis e 40 comma 3 della legge regionale della Campania n.14 del 2016, il quale conferma il potere/dovere della Città Metropolitana di Napoli di assicurare “la gestione unitaria degli impianti di trattamento e smaltimento” (e, quindi, anche dello STIR di Tufino), mentre la Sapna continua a svolgere le funzioni alla stessa assegnata fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del “nuovo soggetto gestore” da individuarsi all'esito di procedure di evidenza pubblica.
Da ciò deriva che l'ente non potrebbe utilizzare lo Stir del quale è proprietario per altri fini istituzionali.
In altri termini deve essere data rilevanza assorbente alla circostanza che l'immobile destinato a tritovagliatura e imballaggio rifiuti non possa risultare estraneo ai compiti istituzionali precipui della Città Metropolitana, espletati anche mediante la Sapna, società a capitale pubblico.
L'appellato, a sostegno della legittimità del provvedimento ritiene che l'esenzione non possa trovare applicazione in quanto la Sapna:
ha natura commerciale. Ciò perché è a socio unico, il capitale sociale è interamente partecipato dalla Città
Metropolitana di Napoli, ha la natura di Spa, dunque, ha uno scopo lucrativo che non appariene agli enti pubblici;
gli immobili non rientrano tra i fabbricati destinati allo svolgimento di compiti istituzionali, così come specificato dal comma 8 art 9 d.lgs. 23/2011: i cespiti oggetto dell'avviso di accertamento impugnato rientrano nelle categorie catastali D7 “fabbricati costruiti e quelli utilizzati per attività di tipo industriale” il sub 4 e D1 “opificio” il sub 5;
lo statuto/ atto costitutivo della società utilizzatrice non è conforme e non segue le previsioni di cui all'art. 3 del D.M. 200/2012.
I rilievi, pervero recepiti dalla CGT di secondo grado della Campania con sentenza n. 1302/25 richiamata dal Comune, non possono essere condivisi in quanto l'appellante focalizza la propria attenzione sulla società che gestisce l'impianto, tralasciando di considerare la destinazione oggettiva degli immobili ad una attività che rientra tra i compiti istituzionali dell'ente e la circostanza che sono di proprietà di enti pubblici che, per legge, non possono che utilizzarli attraverso la società provinciale.
L'appellante ha anche chiesto la estensione del giudicato esterno in quanto la esenzione sarebbe stata riconosciuta in due decisioni – 2195/22 della commissione provinciale di Napoli e 2056/23 della CGT di primo grado di Napoli – passate in giudicato.
Giurisprudenza e dottrina hanno lungamente dibattuto se l'accertamento circa un determinato periodo d'imposta contenuto in una sentenza passata in giudicato possa estendersi, con l'efficacia dell'art. 2909 c.
c., a mente del quale "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti anche ad altri periodi (c.d. efficacia esterna del giudicato) al di fuori del giudizio che ha dato luogo alla sentenza passata in giudicato.
L'orientamento che si è consolidato, al quale il collegio ritiene di dare seguito - Sezioni Unite della cassazione, sentenza n. 13916 del 16 giugno 2006 - il giudicato non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio, ma ha una potenziale capacità espansiva in altri giudizi fra le stesse parti, secondo le medesime regole che disciplinano nel processo civile il giudicato esterno. Ne deriva, che il criterio dell'autonomia dei periodi di imposta non impedisce che il giudicato relativo ad uno di essi faccia stato anche per altri, quando incida su elementi che siano rilevanti per più periodi di imposta, cioè in relazione ad elementi costitutivi della fattispecie a carattere duraturo ovvero a fatti o a qualificazioni giuridiche di fatti rimasti immutati nei diversi periodi di imposta.
La regola è applicabile anche nel caso in esame in quanto le precedenti decisioni hanno riguardato un elemento, applicabilità dell'esenzione, che, sia pure affermato per altri periodi di imposta, è rimasto immutato.
L'appellato ha dedotto che le suindicate decisioni non avrebbero preso in considerazione la natura giuridica della sapna.
La deduzione non è fondata in quanto le decisioni si fondano anche sulla circostanza che, pur essendo la
Sapna una società a totale capitale pubblico, ciò non rileva, essendo prevalente, ai fini della esenzione, la destinazione del bene tassato.
L'appello va accolto.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.