Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 26/03/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 sul ricorso iscritto al n. 80345 del registro di Segreteria, proposto da XX, CF: omissis, nato a [...] (omissis) il omissis, ed ivi residente alla via omissis n. omissis, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Valerio Femia che lo rappresenta e difende giusta delega in atti contro
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587),
con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall’Avv. Flavia Incletolli (C.F.
[...]), con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29 nonché contro Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale per la provincia di Roma, in persona del legale rappresentante p.t. per la carica domiciliato presso la sede del Ministero Esaminati tutti gli atti del processo.
Uditi nel corso dell’udienza pubblica del 24 marzo 2026 l’Avv.
EL AN, in sostituzione dell’Avv. Valerio Femia, per la parte ricorrente; l’Avv. Flavia Incletolli, per l’INPS. Nessuno è comparso per il Ministero dell’istruzione e del merito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, segnalando di avere In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 diritto alla classe stipendiale 35 (in luogo di quella 28) – giusta sentenza del Tribunale di Civitavecchia 16 gennaio 2019, n. 11, All. 7; decreto del Dirigente scolastico 2 febbraio 2015, n. 2, All.
5, ha diffidato sia l’Amministrazione scolastica che l’INPS a provvedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento (diffida rimasta inevasa).
Ha chiesto pertanto la condanna delle parti resistenti alla riliquidazione del trattamento sin dal 1° settembre 2015 e fino alla decisione della controversia, oltre interessi dai singoli ratei sino al soddisfo.
2. Con memoria del 31 marzo 2025 si è costituito l’INPS contestando l’avversa pretesa ed eccependo, in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che il petitum oggetto di causa è da ritenersi diretto nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro che ha elaborato i dati utili alla liquidazione della pensione ai quali l’Istituto è vincolato nel calcolo del trattamento dovuto. In via subordinata ha in ogni caso eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei maturati e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda ed in subordine per la declaratoria di prescrizione dei ratei maturati in data anteriore al quinquennio antecedente alla data di notifica del ricorso.
3. Il Ministero pur evocato in giudizio non ha svolto difese.
4. Nel corso dell’udienza di trattazione del 15 aprile 2025 l’Avvocato del ricorrente ha rappresentato di avere avuto In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 rassicurazioni da parte dell’Istituto previdenziale in relazione alla prossima riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento del ricorrente, all’esito invocando il rinvio del giudizio. L’Inps ha aderito. Ciò posto, il giudizio è stato rinviato all’udienza del 24.03.2026 con provvedimento a verbale.
5. Nel corso dell’udienza pubblica del 24 marzo 2026 i procuratori delle parti hanno concluso per la cessazione della materia del contendere. L’Avvocato della parte ricorrente ha, altresì, insistito per la refusione delle spese di lite e l’Avvocato dell’Istituto, a contrario, per la compensazione delle stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come emerge dalla sentenza dell’A.G.O. (pronunciatasi sull’indennità di buonuscita) e dal decreto dirigenziale del 2015, n. 2 (atto cui può essere riconosciuta natura di “ricognizione di debito” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1988 c.c., pertanto anche ai fini dell’interruzione della prescrizione relativa ai ratei pensionistici) il ricorrente ha diritto al trattamento pensionistico basato sull’attribuzione della “classe stipendiale 35”.
L’INPS è dunque tenuto a ricalcolare la pensione per il futuro e a corrispondere le differenze dovute sui ratei già percepiti con decorrenza dalla data del pensionamento. Alle somme dovute devono essere aggiunti interessi e rivalutazione monetaria (art.
167, comma 3, c.g.c. – senza cumulo – rivalutazione spettante solo se e per la parte che sopravanzi gli interessi legali).
Atteso, in ogni caso, che, come rappresentato dalle parti nel In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 corso della precedente udienza e confermato nel corso dell’odierna trattazione, l’INPS ha provveduto alla rideterminazione del trattamento in godimento producendo la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione del dovuto e dei relativi arretrati, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla refusione delle spese di lite liquidati in complessivi € 2.000,00 da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.000,00 da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.
Il Giudice Cons. Pasquale Fava f.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’art. 52.
Il Giudice Unico In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Cons. Pasquale Fava f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro OL LE OL CORTE DEI CONTI 26.03.2026 10:52:10 GMT+01:00