Art. 7.
Nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 , e successive modificazioni, alle parole: "dall'eta' di dodici anni ai sessantacinque compiuti", sono sostituite le seguenti:
"dall'eta' di dodici anni ai settanta compiuti".
Nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 , e successive modificazioni, alle parole: "dall'eta' di dodici anni ai sessantacinque compiuti", sono sostituite le seguenti:
"dall'eta' di dodici anni ai settanta compiuti".