Versione
11 giugno 1958
11 giugno 1958
Art. 7.
Nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 , e successive modificazioni, alle parole: "dall'eta' di dodici anni ai sessantacinque compiuti", sono sostituite le seguenti:
"dall'eta' di dodici anni ai settanta compiuti".
Nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 , e successive modificazioni, alle parole: "dall'eta' di dodici anni ai sessantacinque compiuti", sono sostituite le seguenti:
"dall'eta' di dodici anni ai settanta compiuti".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 29/12/1976, n. 262Provvedimento: […] L'art. 7 della legge 3 aprile 1958, n. 499 (Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali), elevò da 65 a 70 anni l'età massima. […]Leggi di più...
- violazione dell'art. 3 della costituzione·
- d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 205, primo comma·
- disparita' di trattamento rispetto ad altri lavoratori autonomi·
- infortuni sul lavoro·
- illegittimita' costituzionale in parte qua.·
- esclude dall'obbligo assicurativo i lavoratori di eta' superiore ai settanta anni·
- lavoratori agricoli autonomi·
- sent. 262/76. lavoro