Articolo 7 della Legge 3 aprile 1958, n. 499
Articolo 6Articolo 8
Versione
11 giugno 1958
Art. 7.
Nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 , e successive modificazioni, alle parole: "dall'eta' di dodici anni ai sessantacinque compiuti", sono sostituite le seguenti:
"dall'eta' di dodici anni ai settanta compiuti".
Entrata in vigore il 11 giugno 1958
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