Decreto cautelare 19 novembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 06/12/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01350/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01326/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1326 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Ghilardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del Nulla Osta all’ingresso rilasciato a favore dell’istante su istanza di -OMISSIS-, relativo alla pratica portante il codice -OMISSIS-
(decreto flussi 2025) reso in data -OMISSIS- dalla Prefettura di Genova e notificato in pari data al ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Genova;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 il dott. EL BO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il provvedimento impugnato in data del -OMISSIS- la Prefettura ha revocato il nulla osta all’ingresso in Italia del lavoratore ricorrente perché richiesto da un datore di lavoro titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, ritenuto inidoneo per la presentazione di richieste di ingresso in Italia di lavoratori stranieri.
In seguito alla presentazione del ricorso di cui in epigrafe la Prefettura, con provvedimento del -OMISSIS-, ha annullato in autotutela la suddetta revoca del nulla osta, riconoscendo che – diversamente da quanto affermato nell’atto annullato e nel senso dedotto con il gravame - il datore di lavoro in possesso del titolo di soggiorno per richiesta di asilo è abilitato a richiedere il nulla osta all’ingresso di lavoratori stranieri.
Il ricorrente, con memoria depositata in atti in data-OMISSIS-, ha dato atto della cessata materia del contendere, insistendo per la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite in ragione della soccombenza virtuale, per un importo di euro 2000, oltre spese generali ed accessori di legge.
Il Collegio, dato atto dell’annullamento dell’atto impugnato, dichiara la cessata materia del contendere ed accerta la sussistenza della soccombenza virtuale di parte resistente in quanto le ragioni dell’annullamento d’ufficio sono quelle dedotte in ricorso e, pertanto, condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite che sono liquidate nel dispositivo, in misura inferiore a quanto richiesto in ragione della novità della questione e della natura seriale delle censure dedotte (identiche a quelle dei ricorsi Rg 1323/25 e 1327/25).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che si liquidano in euro 1400, oltre spese generali (15%) ed oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PE SO, Presidente
LI TI, Primo Referendario
EL BO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL BO | PE SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.