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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1338/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 666/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 670/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 12/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021-001-SC-000000114-0-001 REGISTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 305/2025 depositato il
11/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 2021/001/ SC/000000114/0/001, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Agrigento richiedeva il pagamento della somma di € 25.956,00, oltre spese di notifica, per imposta di registro liquidata e dovuta in solido tra tutte le parti in causa, con riferimento alla sentenza civile n. 114/2021 del 01/04/2021, emessa dal Tribunale di Sciacca, nel procedimento tra “Ricorrente_1 S.r.l.” contro “Società_1 S.r.l. in liquidazione”.
In particolare, l'Ufficio aveva applicato, sul condannatorio portato dal suddetto provvedimento giudiziario,
l'imposta di registro del 3% ed assoggettato all'imposta proporzionale del 3% le somme dovute per interessi di mora.
La società ricorrente eccepiva: carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione;
- violazione dell'art. 7, comma 1, legge 212/2000;- violazione dell'art. 40 dpr 131/86 e art. 8, nota II), Tariffa Parte Prima allegata al medesimo decreto.
L'Agenzia delle Entrate resisteva con controdeduzioni.
La CGT di primo grado di Agrigento, con sentenza n. 670/2023, accoglieva parzialmente il ricorso stabilendo
“che la quota della somma di € 865.182,78, di cui al condannatorio portato dalla sentenza N. 114/2021 del
Tribunale Civile di Sciacca, costituente il corrispettivo per la merce venduta deve essere assoggettata all'imposta di registro in misura fissa, mentre la quota costituente la liquidazione degli interessi moratori deve essere assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale del 3%”.
Le spese di giudizio venivano compensate.
Avverso questo sentenza ha interposto appello la contribuente, riproponendo i motivi di censura esposti nel primo grado.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2025 il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la contribuente ribadisce la carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione impugnato.
Il motivo non è fondato.
La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Ordinanza n. 33242.2023 del 29/11/2023) ha ritenuto che in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (di tenore analogo: Cassazione, Sez. V, Ordinanza
n. 11283 del 07/04/2022).
L'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, quindi, può ritenersi assolto anche con la semplice indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza
(Cassazione Sez.V, Ordinanza n. 9344 del 07/04/2021).
Nella fattispecie si tratta di sentenza della quale la contribuente, parte del relativo giudizio, era a conoscenza tanto da essere entrata nel merito della tassazione delle poste indicate nella sentenza stessa.
Con il secondo motivo, la contribuente ribadisce l'infondatezza nel merito dell'atto impugnato per violazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico Imposta di Registro) e dell'art. 8, nota II), della Tariffa Parte
Prima allegata al suddetto Decreto.
E' da premettere che, nel primo grado di giudizio, la Ricorrente_1 s.r.l. aveva lamentato l'illegittimità dell'applicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'imposta proporzionale di registro nella misura del
3% sul condannatorio di € 865.182,78 portato dalla sentenza del Tribunale di Sciacca n. 114/2021 sottoposta alla liquidazione dell'imposta con il provvedimento impugnato. Affermava che l'importo predetto era costituto dal corrispettivo della merce venduta dalla “Società_1 s.r.l. in liquidazione” alla “Ricorrente_1 s.r.l.” per la fornitura di moduli fotovoltaici, pannelli solari e relativi inverter, ragione per cui esso era soggetto ad I.V.A., essendo una cessione di beni effettuata da una società di capitali.
Conseguentemente, sosteneva che avrebbe dovuto essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di cessione di beni soggetta all'imposta sul valore aggiunto, in forza del principio dell'alternanza tra IVA ed imposta di registro.
Dal canto suo l'Agenzia delle Entrate sosteneva che l'importo del condannatorio di euro 865.182,78 aveva natura risarcitoria, ragione per cui esso andava tassato con l'imposta di registro in misura del 3%.
Ebbene, correttamente i primi giudici hanno disatteso la tesi erariale, giacchè dall'esame della sentenza civile si evince che il Tribunale di Sciacca ha accertato che:
-la “Ricorrente_1 s.r.l.” era creditrice nei confronti della “Società_1 s.r.l. in liquidazione” per € 86.030,70 +
€ 378.048,72 (complessivamente € 464.079,42) a titolo di risarcimento dei danni subiti per il ritardo della fornitura;
-la “Società_1 s.r.l. in liquidazione” (e per essa la Società_2 srl nei limiti di € 450,000,00) era creditrice nei confronti della “Ricorrente_1 s.r.l.” di € 1.329.262,20 a titolo di corrispettivo per la merce venduta ed interessi moratori.
Il Tribunale di Sciacca, quindi, ha operato la compensazione, ex art. 1243 c.c., tra il credito vantato dall'attrice
“Ricorrente_1 s.r.l.” nei confronti della convenuta “Società_1 s.r.l. in liquidazione” ed il maggiore controcredito vantato da quest'ultima nei confronti della prima ed ha, conseguentemente, condannato, la “Ricorrente_1 s.r.l.” al pagamento dell'importo di € 865.182,78, oltre gli interessi maturandi dalla sentenza al soddisfo, in favore di “Società_2 srl” nei limiti di € 450,000,00, ed in favore della “Società_1 s.r.l. in liquidazione” per l'eccedenza.
In sostanza l'importo di € 865.182,78 è il risultato della sottrazione dalla somma di € 1.329.262,20, dovuta quale corrispettivo per la merce venduta e per gli interessi moratori, dell'importo del risarcimento del danno liquidato e quantificato in € 464.079,42.
Pertanto, si condivide l'affermazione dei giudici di prime cure, secondo cui il condannatorio della somma di
€ 865.182,78 non ha natura risarcitoria ma costituisce una parte del corrispettivo dovuto ad una delle parti contendenti per la fornitura di merce, compresi gli interessi moratori, ridotta dell'importo liquidato per risarcimento danni in favore dell'altra parte.
La contribuente, tuttavia, contesta la sentenza nella parte in cui ha applicato l'imposta proporzionale alla voce interessi partendo dal presupposto che i predetti importi, ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, non concorrono alla formazione della base imponibile IVA, di conseguenza, con riferimento ad essi, non trova applicazione il principio di alternatività IVA – Registro.
Anche sul punto la sentenza gravata è da ritenersi corretta in quanto segue la ratio della norma richiamata dallo stesso appellante (art. 40 D.P.R. 131/1986) che è quella di evitare una doppia imposizione IVA –
Registro che, nel caso degli interessi è esclusa a monte (cfr. Cass. n. 27304/2017 secondo cui “ai fini della determinazione dell'imposta di registro, è da ritenersi legittima l'applicazione dell'aliquota proporzionale del
3% in forza dell'articolo 8 della tariffa parte 1 allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del
1986 e relativa nota 2, in combinato disposto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 15,comma 1. La suddetta nota 2, infatti, esclude l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro sugli importi oggetto di condanna da parte dell'Autorità giudiziaria che sono soggetti ad IVA. Il Decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 15, dispone che non concorrono a formare la base imponibile ai fini Iva le somme dovute a titolo di interessi moratori.”).
Con il terzo ed il quarto motivo la contribuente deduce, in buona sostanza, che la sentenza impugnata sarebbe totalmente indeterminata in quanto non individua esattamente la quota di condannatorio sulla quale applicare l'imposta di registro in misura proporzionale.
I motivi sono infondati giacchè dalla lettura delle motivazioni della sentenza si evince chiaramente che i primi giudici hanno così stabilito: a) va sottoposto a tassazione in misura fissa la porzione del condannatorio relativa ai corrispettivi dovuti per la vendita di merce, essendo questa sottoposta ad IVA, in base al principio di alternatività tra l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta proporzionale di registro;
b) per la quota relativa agli interessi di mora va applicata l'imposta di registro nella misura del 3%.
Del resto, l'importo corrispondente agli interessi di mora, da sottoporre all'imposta proporzionale del 3%, è riportato a pagina 26 della sentenza n. 114/2021 del Tribunale di Sciacca, ove è espressamente indicato che gli interessi di mora sul credito commerciale, vantato dalla “Società_1 s.r.l. in liquidazione” nei confronti della
“Ricorrente_1 s.r.l.”, ammontano ad € 542.661,69.
Ne deriva agevolmente che, secondo la sentenza di primo grado impugnata, l'importo da tassare in misura fissa sia pari ad € 322.521,09 (€ 865.182,78 differenza crediti residui risultanti dalla sentenza civile -
€ 542.661,69 interessi).
In definitiva, quindi, l'appello della contribuente appare infondato e va respinto.
Anche le spese dell'odierno grado vanno compensate avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio ed alle questioni interpretative.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 10 marzo 2025
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 666/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 670/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 12/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021-001-SC-000000114-0-001 REGISTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 305/2025 depositato il
11/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 2021/001/ SC/000000114/0/001, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Agrigento richiedeva il pagamento della somma di € 25.956,00, oltre spese di notifica, per imposta di registro liquidata e dovuta in solido tra tutte le parti in causa, con riferimento alla sentenza civile n. 114/2021 del 01/04/2021, emessa dal Tribunale di Sciacca, nel procedimento tra “Ricorrente_1 S.r.l.” contro “Società_1 S.r.l. in liquidazione”.
In particolare, l'Ufficio aveva applicato, sul condannatorio portato dal suddetto provvedimento giudiziario,
l'imposta di registro del 3% ed assoggettato all'imposta proporzionale del 3% le somme dovute per interessi di mora.
La società ricorrente eccepiva: carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione;
- violazione dell'art. 7, comma 1, legge 212/2000;- violazione dell'art. 40 dpr 131/86 e art. 8, nota II), Tariffa Parte Prima allegata al medesimo decreto.
L'Agenzia delle Entrate resisteva con controdeduzioni.
La CGT di primo grado di Agrigento, con sentenza n. 670/2023, accoglieva parzialmente il ricorso stabilendo
“che la quota della somma di € 865.182,78, di cui al condannatorio portato dalla sentenza N. 114/2021 del
Tribunale Civile di Sciacca, costituente il corrispettivo per la merce venduta deve essere assoggettata all'imposta di registro in misura fissa, mentre la quota costituente la liquidazione degli interessi moratori deve essere assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale del 3%”.
Le spese di giudizio venivano compensate.
Avverso questo sentenza ha interposto appello la contribuente, riproponendo i motivi di censura esposti nel primo grado.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2025 il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la contribuente ribadisce la carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione impugnato.
Il motivo non è fondato.
La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Ordinanza n. 33242.2023 del 29/11/2023) ha ritenuto che in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (di tenore analogo: Cassazione, Sez. V, Ordinanza
n. 11283 del 07/04/2022).
L'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, quindi, può ritenersi assolto anche con la semplice indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza
(Cassazione Sez.V, Ordinanza n. 9344 del 07/04/2021).
Nella fattispecie si tratta di sentenza della quale la contribuente, parte del relativo giudizio, era a conoscenza tanto da essere entrata nel merito della tassazione delle poste indicate nella sentenza stessa.
Con il secondo motivo, la contribuente ribadisce l'infondatezza nel merito dell'atto impugnato per violazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico Imposta di Registro) e dell'art. 8, nota II), della Tariffa Parte
Prima allegata al suddetto Decreto.
E' da premettere che, nel primo grado di giudizio, la Ricorrente_1 s.r.l. aveva lamentato l'illegittimità dell'applicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'imposta proporzionale di registro nella misura del
3% sul condannatorio di € 865.182,78 portato dalla sentenza del Tribunale di Sciacca n. 114/2021 sottoposta alla liquidazione dell'imposta con il provvedimento impugnato. Affermava che l'importo predetto era costituto dal corrispettivo della merce venduta dalla “Società_1 s.r.l. in liquidazione” alla “Ricorrente_1 s.r.l.” per la fornitura di moduli fotovoltaici, pannelli solari e relativi inverter, ragione per cui esso era soggetto ad I.V.A., essendo una cessione di beni effettuata da una società di capitali.
Conseguentemente, sosteneva che avrebbe dovuto essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di cessione di beni soggetta all'imposta sul valore aggiunto, in forza del principio dell'alternanza tra IVA ed imposta di registro.
Dal canto suo l'Agenzia delle Entrate sosteneva che l'importo del condannatorio di euro 865.182,78 aveva natura risarcitoria, ragione per cui esso andava tassato con l'imposta di registro in misura del 3%.
Ebbene, correttamente i primi giudici hanno disatteso la tesi erariale, giacchè dall'esame della sentenza civile si evince che il Tribunale di Sciacca ha accertato che:
-la “Ricorrente_1 s.r.l.” era creditrice nei confronti della “Società_1 s.r.l. in liquidazione” per € 86.030,70 +
€ 378.048,72 (complessivamente € 464.079,42) a titolo di risarcimento dei danni subiti per il ritardo della fornitura;
-la “Società_1 s.r.l. in liquidazione” (e per essa la Società_2 srl nei limiti di € 450,000,00) era creditrice nei confronti della “Ricorrente_1 s.r.l.” di € 1.329.262,20 a titolo di corrispettivo per la merce venduta ed interessi moratori.
Il Tribunale di Sciacca, quindi, ha operato la compensazione, ex art. 1243 c.c., tra il credito vantato dall'attrice
“Ricorrente_1 s.r.l.” nei confronti della convenuta “Società_1 s.r.l. in liquidazione” ed il maggiore controcredito vantato da quest'ultima nei confronti della prima ed ha, conseguentemente, condannato, la “Ricorrente_1 s.r.l.” al pagamento dell'importo di € 865.182,78, oltre gli interessi maturandi dalla sentenza al soddisfo, in favore di “Società_2 srl” nei limiti di € 450,000,00, ed in favore della “Società_1 s.r.l. in liquidazione” per l'eccedenza.
In sostanza l'importo di € 865.182,78 è il risultato della sottrazione dalla somma di € 1.329.262,20, dovuta quale corrispettivo per la merce venduta e per gli interessi moratori, dell'importo del risarcimento del danno liquidato e quantificato in € 464.079,42.
Pertanto, si condivide l'affermazione dei giudici di prime cure, secondo cui il condannatorio della somma di
€ 865.182,78 non ha natura risarcitoria ma costituisce una parte del corrispettivo dovuto ad una delle parti contendenti per la fornitura di merce, compresi gli interessi moratori, ridotta dell'importo liquidato per risarcimento danni in favore dell'altra parte.
La contribuente, tuttavia, contesta la sentenza nella parte in cui ha applicato l'imposta proporzionale alla voce interessi partendo dal presupposto che i predetti importi, ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, non concorrono alla formazione della base imponibile IVA, di conseguenza, con riferimento ad essi, non trova applicazione il principio di alternatività IVA – Registro.
Anche sul punto la sentenza gravata è da ritenersi corretta in quanto segue la ratio della norma richiamata dallo stesso appellante (art. 40 D.P.R. 131/1986) che è quella di evitare una doppia imposizione IVA –
Registro che, nel caso degli interessi è esclusa a monte (cfr. Cass. n. 27304/2017 secondo cui “ai fini della determinazione dell'imposta di registro, è da ritenersi legittima l'applicazione dell'aliquota proporzionale del
3% in forza dell'articolo 8 della tariffa parte 1 allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del
1986 e relativa nota 2, in combinato disposto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 15,comma 1. La suddetta nota 2, infatti, esclude l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro sugli importi oggetto di condanna da parte dell'Autorità giudiziaria che sono soggetti ad IVA. Il Decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 15, dispone che non concorrono a formare la base imponibile ai fini Iva le somme dovute a titolo di interessi moratori.”).
Con il terzo ed il quarto motivo la contribuente deduce, in buona sostanza, che la sentenza impugnata sarebbe totalmente indeterminata in quanto non individua esattamente la quota di condannatorio sulla quale applicare l'imposta di registro in misura proporzionale.
I motivi sono infondati giacchè dalla lettura delle motivazioni della sentenza si evince chiaramente che i primi giudici hanno così stabilito: a) va sottoposto a tassazione in misura fissa la porzione del condannatorio relativa ai corrispettivi dovuti per la vendita di merce, essendo questa sottoposta ad IVA, in base al principio di alternatività tra l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta proporzionale di registro;
b) per la quota relativa agli interessi di mora va applicata l'imposta di registro nella misura del 3%.
Del resto, l'importo corrispondente agli interessi di mora, da sottoporre all'imposta proporzionale del 3%, è riportato a pagina 26 della sentenza n. 114/2021 del Tribunale di Sciacca, ove è espressamente indicato che gli interessi di mora sul credito commerciale, vantato dalla “Società_1 s.r.l. in liquidazione” nei confronti della
“Ricorrente_1 s.r.l.”, ammontano ad € 542.661,69.
Ne deriva agevolmente che, secondo la sentenza di primo grado impugnata, l'importo da tassare in misura fissa sia pari ad € 322.521,09 (€ 865.182,78 differenza crediti residui risultanti dalla sentenza civile -
€ 542.661,69 interessi).
In definitiva, quindi, l'appello della contribuente appare infondato e va respinto.
Anche le spese dell'odierno grado vanno compensate avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio ed alle questioni interpretative.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 10 marzo 2025