Ordinanza cautelare 16 ottobre 2024
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 09/02/2026, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02486/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04069/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4069 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marilena Cardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso in data 15 gennaio 2024, con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Roma ha disposto il rigetto della procedura di emersione avente-OMISSIS-, inviata dalla Sig.ra -OMISSIS- per assumere il Sig. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 la dott.ssa VI NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame il sig. -OMISSIS- ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso in data 15 gennaio 2024, con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Roma ha rigettato la domanda di emersione inviata dalla datrice di lavoro in favore del ricorrente, in data 9 agosto 2020, ex art. 103, comma 1, del D.l.34/2020.
2. Il provvedimento di reiezione è motivato in ragione del mancato possesso da parte della datrice di lavoro del requisito reddituale, normativamente richiesto ai fini della regolarizzazione.
3. Il ricorrente è insorto avverso il citato atto prefettizio deducendone i seguenti vizi di legittimità:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 103, comma 1, del D.L 34/2000 – Decorrenza termini ex art. 2, comma 2, L. 241/90, per non aver ricevuto alcuna comunicazione circa la presenza di cause ostative all’emersione e per violazione sia del termine procedimentale generale di 30 giorni, che del termine di 180 giorni individuato in via giurisprudenziale dal Consiglio di Stato con riferimento ai procedimenti in materia di immigrazione.
II. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 103 comma 1 del D.L 34/2000 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità– Eccesso di potere per carenza della motivazione. Sostiene il ricorrente che la carenza di presupposti imputabili esclusivamente al datore di lavoro non può ricadere sul lavoratore che, nel caso di specie, sarebbe in possesso di tutti i requisiti previsti per l’emersione e che, in ogni caso, avrebbe diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, anche alla luce del lungo tempo trascorso in attesa della definizione della domanda.
4. Con ordinanza di questa Sezione del 16 ottobre 2024, n. -OMISSIS-, l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente è stata respinta, attesa l’accertata carenza del requisito reddituale in capo alla datrice di lavoro, elemento indefettibile ai fini dell’emersione dal lavoro irregolare.
5. All’udienza pubblica del 3 febbraio 2026, senza che pervenissero ulteriori memorie difensive dalle parti successivamente alla trattazione della fase cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e va respinto.
7. Come anticipato in sede cautelare con la citata ordinanza n. -OMISSIS-/2024, inoppugnata, la carenza del requisito reddituale in capo alla datrice di lavoro, previsto dall’art. 103, commi 5 e 6, del D.l. n. 34/2020 e fissato in concreto dall’art.9, comma 2, del D.M. 27.05.2020, “ non costituisce causa imputabile al datore di lavoro superabile a favore del lavoratore, ma profilo di insussistenza ab origine delle condizioni normative previste per la regolarizzazione ” (cfr., tra le altre, Tar Lombardia, sez. III, sentenza 7 aprile 2023, n. 867).
8. Pertanto, alla luce di tali riferimenti, essendo stata rilevata nel caso all’esame l’incapienza del reddito della datrice di lavoro (fatto non specificamente contestato dalla parte ricorrente e pertanto provato ex art. 64, comma 2, cod. proc. amm.), è evidente come, nella specie, non sussistessero i presupposti per l’emersione e come, di conseguenza, il provvedimento impugnato debba ritenersi pienamente legittimo.
9. Né avrebbe potuto l’Amministrazione, come sostenuto dal ricorrente, procedere al rilascio di un permesso per attesa occupazione, atteso che, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 209/2023, la previsione di un reddito minimo del datore di lavoro assolve alla funzione di prevenire elusioni del sistema di emersione del lavoro irregolare, assicurando la sostenibilità del costo del lavoro e per evitare domande strumentali alla regolarizzazione di rapporti lavorativi fittizi. Il rilascio del permesso per attesa occupazione presuppone che si sia accertata la sussistenza, ab origine , dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane per lo straniero la condizione di irregolarità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 15 settembre 2022, n. 8006).
10. Come più di recente affermato anche dal Consiglio di Stato (cfr. sez. III, sentenza n. 606 del 26 gennaio 2026), “ E’ ormai ius receptum che il permesso per attesa occupazione non trovi cittadinanza all’interno del procedimento di emersione del lavoro irregolare soggetto alla disciplina dettata nel 2020, quale quello che viene qui in considerazione; e che la disciplina stessa, essendo derogatoria di quella ordinaria, debba trovare applicazione nel rispetto dei limiti in essa contemplati (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n.8007/2022; n. 1589/25 e n. 2931/25) ”.
11. Quanto ai vizi procedimentali dedotti con la prima censura, come già evidenziato in sede cautelare, il ricorrente, pur lamentando l’omesso invio del preavviso di rigetto, ha depositato in giudizio copia di quest’ultima comunicazione che, seppure inviata, come pure specificato dall’Amministrazione resistente, ai domicili speciali indicati nella domanda di regolarizzazione e non anche ad un indirizzo PEC, è giunta comunque alla conoscenza del ricorrente, senza che sia quindi inferibile alcuna violazione del diritto di difesa.
12. Quanto alla dedotta violazione delle garanzie partecipative del lavoratore – che per quanto sopra non si rivelano comunque di fatto sussistenti – va pure considerato che, come evidenziato sopra, il possesso di un reddito sufficiente in capo al datore di lavoro costituisce un requisito indefettibile ai fini del positivo perfezionamento della procedura di emersione, tale per cui, pure in difetto di esso, la reiezione della relativa istanza costituisce un provvedimento vincolato per l’Amministrazione dell’Interno (si vedano, tra le altre, Tar Campania, sez, VI, sentenze 9 dicembre 2022 n. 7676; ibidem, 12 dicembre 2022, n. 7713), con la conseguente applicabilità dell’art. 21 octies , comma 2, primo periodo della legge n. 241 del 1990.
13. Infine, con riferimento alla lamentata violazione del termine di conclusione del procedimento, il Collegio rileva che, ferma restando l'illegittimità del ritardo procedimentale che può dar luogo a responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione, la mera violazione del termine non comporta l'invalidità del provvedimento finale, trattandosi di termine ordinatorio e non perentorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578; Tar Campania, sez. VIII, sentenza del 29 dicembre 2025, n. 8499). Peraltro, il ricorrente non ha allegato, né dimostrato alcun pregiudizio concreto derivante dal ritardo, né ha formulato domanda risarcitoria.
14. Per le superiori considerazioni il ricorso va respinto.
15. Le spese di giudizio, atteso il mancato esercizio di attività difensiva successivamente alla fase cautelare e tenuto conto della regolazione delle spese in detta sede, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e la datrice di lavoro (sig.ra -OMISSIS-).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IE DO, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
VI NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI NE | IE DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.