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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2024, n. 5343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5343 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IL PP nato a [...] il [...] RI PA nato a [...] il [...] ON EL nato a [...] il [...] IC IZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EL CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Nicola ET, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché le conclusioni dell'Avv. Francesco MU, per la parte civile, nel senso della conferma della sentenza impugnata e della condanna degli imputati alla rifusione delle spese di cui alla nota allegata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 5343 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CAPUTO EL Data Udienza: 09/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 09/10/2018, il Tribunale di Milano aveva assolto IL VE, LO ON, LO RI e IO IC dal reato di bancarotta semplice, perché, quali consiglieri di amministrazione di North East Services s.p.a. (d'ora in poi, NES), dichiarata fallita il 24/10/2013, aggravavano il dissesto della società astenendosi dall'esigere il pagamento dei crediti vantati e dal richiedere il fallimento. Investita dall'impugnazione - oltre che del P.M., poi oggetto di rinuncia e dichiarata inammissibile - della parte civile NES in amministrazione straordinaria, la Corte di appello di Venezia, con sentenza deliberata il 14/12/2022, ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia hanno proposto ricorso per cassazione IL VE e LO CC, attraverso il difensore Avv. Roberto Nordio, LO ON, attraverso il difensore Avv. ZO LI e IO IC, attraverso il difensore Avv. Antonio Pagliano, con un unico atto, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'ad 603-bis cod. proc. pen. All'esito del giudizio abbreviato, svoltosi nelle forme del rito abbreviato non condizionato, gli imputati erano stati assolti "perché il fatto non sussiste", mentre l'appello della parte civile era stato accolto previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai consulenti del P.M. LA e Loero, rinnovazione erroneamente disposta in quanto le relative consulenze non potevano essere considerate prove dichiarative, come affermato anche dalle Sezioni unite, tanto più alla luce della modifica dell'art. 603-bis cod. proc. pen. introdotta dal d. Igs. n. 150 del 2022. La Corte di appello avrebbe dovuto valutare la consulenza della difesa, con contestuale esame del consulente. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Nicola ET ha concluso per il rigetto del ricorso. Per la parte civile, l'Avv. Francesco MU ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di cui alla nota allegata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati. 2. La sentenza impugnata ha rilevato che, pur in assenza di un obbligo di rinnovazione, esiste sempre la facoltà, in capo al giudice di appello, di disporre la comparizione a chiarimenti, rinnovando l'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., laddove l'esame dei due consulenti Loero e LA ha permesso di chiarire il reale significato del passaggio valorizzato dalla sentenza assolutoria di primo grado. Ora, i ricorsi fanno leva sull'ordinanza dibattimentale del 15/09/2022, che rinviava alla disciplina dettata dal comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ma qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515); infatti, se è censurata l'applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322). Ne consegue che, nei termini indicati, la Corte distrettuale, a fronte dell'appello della parte civile che denunciava un travisamento della prova criticando l'apprezzamento del contenuto dell'elaborato dei consulenti tecnici del P.M. operata dalla sentenza assolutoria di primo grado, ha evidenziato la finalizzazione dell'esame dei periti ad ottenere chiarimenti circa i loro elaborati, così dando conto dell'assoluta necessità della rinnovazione (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01). Pertanto, risulta corretto (e non oggetto di censure da parte dei ricorsi, tutti concentrati sulla disciplina dettata dal comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen.) il rilievo processuale proposto dalla sentenza impugnata, sicché le doglianze dei ricorrenti restano prive di fondamento. 3. D'altra parte, il riferimento alla mancata valutazione della consulenza difensiva - anch'esso peraltro articolato nella prospettiva della disciplina di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - risulta del tutto generico e, come tale, non in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da 3 rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 4. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile North East Services s.p.a, che liquida in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 09/01/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere EL CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Nicola ET, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché le conclusioni dell'Avv. Francesco MU, per la parte civile, nel senso della conferma della sentenza impugnata e della condanna degli imputati alla rifusione delle spese di cui alla nota allegata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 5343 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CAPUTO EL Data Udienza: 09/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 09/10/2018, il Tribunale di Milano aveva assolto IL VE, LO ON, LO RI e IO IC dal reato di bancarotta semplice, perché, quali consiglieri di amministrazione di North East Services s.p.a. (d'ora in poi, NES), dichiarata fallita il 24/10/2013, aggravavano il dissesto della società astenendosi dall'esigere il pagamento dei crediti vantati e dal richiedere il fallimento. Investita dall'impugnazione - oltre che del P.M., poi oggetto di rinuncia e dichiarata inammissibile - della parte civile NES in amministrazione straordinaria, la Corte di appello di Venezia, con sentenza deliberata il 14/12/2022, ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia hanno proposto ricorso per cassazione IL VE e LO CC, attraverso il difensore Avv. Roberto Nordio, LO ON, attraverso il difensore Avv. ZO LI e IO IC, attraverso il difensore Avv. Antonio Pagliano, con un unico atto, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'ad 603-bis cod. proc. pen. All'esito del giudizio abbreviato, svoltosi nelle forme del rito abbreviato non condizionato, gli imputati erano stati assolti "perché il fatto non sussiste", mentre l'appello della parte civile era stato accolto previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai consulenti del P.M. LA e Loero, rinnovazione erroneamente disposta in quanto le relative consulenze non potevano essere considerate prove dichiarative, come affermato anche dalle Sezioni unite, tanto più alla luce della modifica dell'art. 603-bis cod. proc. pen. introdotta dal d. Igs. n. 150 del 2022. La Corte di appello avrebbe dovuto valutare la consulenza della difesa, con contestuale esame del consulente. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Nicola ET ha concluso per il rigetto del ricorso. Per la parte civile, l'Avv. Francesco MU ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di cui alla nota allegata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati. 2. La sentenza impugnata ha rilevato che, pur in assenza di un obbligo di rinnovazione, esiste sempre la facoltà, in capo al giudice di appello, di disporre la comparizione a chiarimenti, rinnovando l'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., laddove l'esame dei due consulenti Loero e LA ha permesso di chiarire il reale significato del passaggio valorizzato dalla sentenza assolutoria di primo grado. Ora, i ricorsi fanno leva sull'ordinanza dibattimentale del 15/09/2022, che rinviava alla disciplina dettata dal comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ma qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515); infatti, se è censurata l'applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322). Ne consegue che, nei termini indicati, la Corte distrettuale, a fronte dell'appello della parte civile che denunciava un travisamento della prova criticando l'apprezzamento del contenuto dell'elaborato dei consulenti tecnici del P.M. operata dalla sentenza assolutoria di primo grado, ha evidenziato la finalizzazione dell'esame dei periti ad ottenere chiarimenti circa i loro elaborati, così dando conto dell'assoluta necessità della rinnovazione (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01). Pertanto, risulta corretto (e non oggetto di censure da parte dei ricorsi, tutti concentrati sulla disciplina dettata dal comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen.) il rilievo processuale proposto dalla sentenza impugnata, sicché le doglianze dei ricorrenti restano prive di fondamento. 3. D'altra parte, il riferimento alla mancata valutazione della consulenza difensiva - anch'esso peraltro articolato nella prospettiva della disciplina di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - risulta del tutto generico e, come tale, non in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da 3 rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 4. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile North East Services s.p.a, che liquida in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 09/01/2024.