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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 10188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10188 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 2758/2025 R.G.; causa pendente tra:
(C.F. e P. IVA n. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentato e difeso, come da procura alle liti in atti, dall'Avv. Flora Neglia (C.F.
; pec: ed C.F._1 Ema_1 Email_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nicola Croce, in
Via Belvedere, n. 117, Aversa pec: Email_3
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, (P. Iva e C.F. ) P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Pasquale
ST (C.F. – p.e.c. C.F._2
con domicilio eletto in Recale (CE), alla Email_4 via Stoppani n. 13;
PARTE APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ) rappresentato e Controparte_2 C.F._3 difeso, dall'avv. Massimo Leonetti (C.F. ) e C.F._4 dall'avv. Emilio Orsini (C.F. ) pec: C.F._5
presso il cui studio Email_5 elegge domicilio in Capri, alla Via Marucella n. 11/A, giusta procura in atti, ed i quali richiedono di ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec Email_6
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n.
602 del 1973.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso in opposizione all'esecuzione notificato in data
29/07/2024, conveniva in giudizio, innanzi Controparte_2 all'ufficio del Giudice di Pace di Capri, la quale ente Parte_1 impositore e l' quale soggetto Controparte_1 incaricato della riscossione mediante ruolo, spiegando opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0622024900347118000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 06220120009443832000, avente ad oggetto tassa automobilistica risalente all'anno 2009, per un totale di € 249,62.
Al riguardo, premetteva di aver ricevuto la notificazione a mezzo p.e.c. in data 28/06/2024 di intimazione di pagamento concernente il credito di cui alla cartella in questione e che la notificazione di quest'ultima risultava aver avuto luogo in data 07/08/2012; postulava, quindi, l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione nel periodo compreso tra la data di notificazione iniziale della cartella e quella dell'intimazione oggetto dell'opposizione.
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace si costituiva la
, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice Parte_1 ordinario in favore del giudice tributario ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
- 2 -
Si costituiva altresì l' la quale Controparte_1 postulava, innanzitutto, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario avendo la cartella opposta ad oggetto un tributo (precisamente tassa automobilistica); in secondo luogo, eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito, nonché
l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'avversa domanda, concludendo per il rigetto dell'opposizione spiegata.
Con sentenza n. 303 depositata il 27/12/2024 il Giudice di Pace di Capri, qualificata l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dichiarava la propria competenza per territorio, considerato che i resistenti non avevano dimostrato l'inesistenza di beni del ricorrente nel territorio di competenza del Giudice di Pace di
Capri; dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, richiamando il principio enunciato d dalla Cassazione a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 7514/22, affermando che nell'ipotesi di opposizione finalizzata a far valere l'inesistenza del credito portato da una cartella di pagamento, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire è del solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.; nel merito, dichiarava prescritta la pretesa creditoria, condannando il solo ente impositore al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, compensando integralmente le spese di lite tra ricorrente e l . Controparte_1
Con atto di citazione notificato in data 29/01/2025 la Pt_1
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata;
al
[...] riguardo deduceva l'erroneità della stessa, innanzitutto, per non aver rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in luogo del giudice tributario, trattandosi di un credito di natura tributaria e, precisamente, del mancato pagamento della tassa automobilistica;
in secondo luogo, invocava l'erroneità della sentenza impugnata per non aver il giudice di prime cure dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e per aver erroneamente estromesso dal
- 3 -
giudizio l'agente della riscossione;
in ultimo, impugnava il capo relativo alla condanna delle spese di lite, per aver il giudice errato nel condannare il solo ente impositore e non anche l'agente della riscossione;
concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'appello.
Si costituiva nel presente giudizio di secondo grado la parte appellata , la quale chiedeva il rigetto dell'appello e Controparte_2
l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva altresì l' , aderendo al Controparte_1 primo motivo di appello proposto dall'appellante inerente al difetto di giurisdizione del giudice ordinario e chiedendo il rigetto dei restanti motivi di appello, in quanto infondati.
All'udienza del 04/11/2025, le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, è fondato il primo motivo di appello concernente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla cartella nr. 06220120009443832000, avente ad oggetto il credito per tassa automobilistica 2009.
Al riguardo, costituisce circostanza del tutto pacifica quella per cui il suddetto credito di cui alla cartella menzionata nell'intimazione impugnata abbia natura tributaria. Ne discende che l'impugnazione dell'intimazione deve inevitabilmente aver luogo innanzi al giudice tributario: invero, l'art. 19, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 546 del
1992 contempla espressamente – tra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario – “l'avviso di mora”, denominazione con la quale si fa riferimento, a ben vedere, all'intimazione di pagamento prescritta dall'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Siffatta conclusione è peraltro pacifica nella giurisprudenza di legittimità: sul punto, è sufficiente ricordare come – secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
- 4 -
– “a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che
l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento "ex" art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante nella specie) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs.” (Cass. Sez. Un.
31 marzo 2008, n. 8279).
Né assumono rilievo le pronunce delle Sezioni Unite n. 34447 del
2019 e n. 7822 del 2020, posto che i principi colà affermati mirano a delimitare i confini della giurisdizione a fronte sì dell'eccezione di prescrizione, ma pur sempre laddove sia stato compiuto un atto
“esecutivo” a cura dell'agente della riscossione (e, quindi, dell'atto che
– alla luce del sopra citato art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992 – potenzialmente è sottratto alla giurisdizione del giudice tributario).
Del resto, la semplice lettura del principio di diritto affermato da
Cass. Sez. Un. 14 aprile 2020, n. 7822, non fa che confortare la conclusione sopra raggiunta: in quella occasione, infatti, la Corte ha attribuito alla giurisdizione tributaria “la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici …”.
Ne discende che la cognizione dell'eccezione di prescrizione sollevata a fronte di un'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione appartiene sempre alla giurisdizione tributaria, trattandosi di un atto espressamente impugnabile dinanzi a tale giudice e di un atto prodromico all'esecuzione forzata.
- 5 -
§ 3. Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, l'appello va accolto.
In conseguenza dell'accoglimento dell'appello, la sentenza gravata deve essere riformata anche con riferimento alla statuizione sulle spese (cfr. Cass., sez. 6 – 3, ord. 14 ottobre 2013, n. 23226). Ne discende il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna in primo grado di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario
(tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n. 8215). In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto con dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario ed assorbimento delle restanti questioni.
§4. La repentina e continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della
Corte di cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
• DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, limitatamente al credito per tassa automobilistica per l'anno 2009, oggetto della cartella nr.
06220120009443832000 portata dall'intimazione di pagamento n.0622024900347118000, rimettendo le parti dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria, dinanzi
- 6 -
alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate nel corso del presente giudizio;
• COMPENSA le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 06/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 2758/2025 R.G.; causa pendente tra:
(C.F. e P. IVA n. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentato e difeso, come da procura alle liti in atti, dall'Avv. Flora Neglia (C.F.
; pec: ed C.F._1 Ema_1 Email_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nicola Croce, in
Via Belvedere, n. 117, Aversa pec: Email_3
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, (P. Iva e C.F. ) P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Pasquale
ST (C.F. – p.e.c. C.F._2
con domicilio eletto in Recale (CE), alla Email_4 via Stoppani n. 13;
PARTE APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ) rappresentato e Controparte_2 C.F._3 difeso, dall'avv. Massimo Leonetti (C.F. ) e C.F._4 dall'avv. Emilio Orsini (C.F. ) pec: C.F._5
presso il cui studio Email_5 elegge domicilio in Capri, alla Via Marucella n. 11/A, giusta procura in atti, ed i quali richiedono di ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec Email_6
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n.
602 del 1973.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso in opposizione all'esecuzione notificato in data
29/07/2024, conveniva in giudizio, innanzi Controparte_2 all'ufficio del Giudice di Pace di Capri, la quale ente Parte_1 impositore e l' quale soggetto Controparte_1 incaricato della riscossione mediante ruolo, spiegando opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0622024900347118000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 06220120009443832000, avente ad oggetto tassa automobilistica risalente all'anno 2009, per un totale di € 249,62.
Al riguardo, premetteva di aver ricevuto la notificazione a mezzo p.e.c. in data 28/06/2024 di intimazione di pagamento concernente il credito di cui alla cartella in questione e che la notificazione di quest'ultima risultava aver avuto luogo in data 07/08/2012; postulava, quindi, l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione nel periodo compreso tra la data di notificazione iniziale della cartella e quella dell'intimazione oggetto dell'opposizione.
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace si costituiva la
, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice Parte_1 ordinario in favore del giudice tributario ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
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Si costituiva altresì l' la quale Controparte_1 postulava, innanzitutto, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario avendo la cartella opposta ad oggetto un tributo (precisamente tassa automobilistica); in secondo luogo, eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito, nonché
l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'avversa domanda, concludendo per il rigetto dell'opposizione spiegata.
Con sentenza n. 303 depositata il 27/12/2024 il Giudice di Pace di Capri, qualificata l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dichiarava la propria competenza per territorio, considerato che i resistenti non avevano dimostrato l'inesistenza di beni del ricorrente nel territorio di competenza del Giudice di Pace di
Capri; dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, richiamando il principio enunciato d dalla Cassazione a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 7514/22, affermando che nell'ipotesi di opposizione finalizzata a far valere l'inesistenza del credito portato da una cartella di pagamento, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire è del solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.; nel merito, dichiarava prescritta la pretesa creditoria, condannando il solo ente impositore al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, compensando integralmente le spese di lite tra ricorrente e l . Controparte_1
Con atto di citazione notificato in data 29/01/2025 la Pt_1
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata;
al
[...] riguardo deduceva l'erroneità della stessa, innanzitutto, per non aver rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in luogo del giudice tributario, trattandosi di un credito di natura tributaria e, precisamente, del mancato pagamento della tassa automobilistica;
in secondo luogo, invocava l'erroneità della sentenza impugnata per non aver il giudice di prime cure dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e per aver erroneamente estromesso dal
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giudizio l'agente della riscossione;
in ultimo, impugnava il capo relativo alla condanna delle spese di lite, per aver il giudice errato nel condannare il solo ente impositore e non anche l'agente della riscossione;
concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'appello.
Si costituiva nel presente giudizio di secondo grado la parte appellata , la quale chiedeva il rigetto dell'appello e Controparte_2
l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva altresì l' , aderendo al Controparte_1 primo motivo di appello proposto dall'appellante inerente al difetto di giurisdizione del giudice ordinario e chiedendo il rigetto dei restanti motivi di appello, in quanto infondati.
All'udienza del 04/11/2025, le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, è fondato il primo motivo di appello concernente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla cartella nr. 06220120009443832000, avente ad oggetto il credito per tassa automobilistica 2009.
Al riguardo, costituisce circostanza del tutto pacifica quella per cui il suddetto credito di cui alla cartella menzionata nell'intimazione impugnata abbia natura tributaria. Ne discende che l'impugnazione dell'intimazione deve inevitabilmente aver luogo innanzi al giudice tributario: invero, l'art. 19, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 546 del
1992 contempla espressamente – tra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario – “l'avviso di mora”, denominazione con la quale si fa riferimento, a ben vedere, all'intimazione di pagamento prescritta dall'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Siffatta conclusione è peraltro pacifica nella giurisprudenza di legittimità: sul punto, è sufficiente ricordare come – secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
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– “a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che
l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento "ex" art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante nella specie) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs.” (Cass. Sez. Un.
31 marzo 2008, n. 8279).
Né assumono rilievo le pronunce delle Sezioni Unite n. 34447 del
2019 e n. 7822 del 2020, posto che i principi colà affermati mirano a delimitare i confini della giurisdizione a fronte sì dell'eccezione di prescrizione, ma pur sempre laddove sia stato compiuto un atto
“esecutivo” a cura dell'agente della riscossione (e, quindi, dell'atto che
– alla luce del sopra citato art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992 – potenzialmente è sottratto alla giurisdizione del giudice tributario).
Del resto, la semplice lettura del principio di diritto affermato da
Cass. Sez. Un. 14 aprile 2020, n. 7822, non fa che confortare la conclusione sopra raggiunta: in quella occasione, infatti, la Corte ha attribuito alla giurisdizione tributaria “la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici …”.
Ne discende che la cognizione dell'eccezione di prescrizione sollevata a fronte di un'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione appartiene sempre alla giurisdizione tributaria, trattandosi di un atto espressamente impugnabile dinanzi a tale giudice e di un atto prodromico all'esecuzione forzata.
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§ 3. Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, l'appello va accolto.
In conseguenza dell'accoglimento dell'appello, la sentenza gravata deve essere riformata anche con riferimento alla statuizione sulle spese (cfr. Cass., sez. 6 – 3, ord. 14 ottobre 2013, n. 23226). Ne discende il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna in primo grado di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario
(tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n. 8215). In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto con dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario ed assorbimento delle restanti questioni.
§4. La repentina e continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della
Corte di cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
• DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, limitatamente al credito per tassa automobilistica per l'anno 2009, oggetto della cartella nr.
06220120009443832000 portata dall'intimazione di pagamento n.0622024900347118000, rimettendo le parti dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria, dinanzi
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alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate nel corso del presente giudizio;
• COMPENSA le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 06/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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