TAR Genova, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 498
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Ordinanza collegiale 16 luglio 2018
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Ordinanza collegiale 12 dicembre 2022
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Ordinanza collegiale 13 giugno 2025
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Sentenza 23 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di norme UE e eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti

    La Corte di Giustizia UE ha escluso che la tutela del paesaggio rientri nell'ambito del diritto UE. Inoltre, l'art. 167, comma 4 del d.lgs. 42/2004 non consente la sanatoria per opere che creano nuove superfici o volumi, anche di modesta entità. L'argomento che le opere siano anteriori al d.lgs. 42/2004 non è provato e comunque si applica il principio del tempus regit actum. La pensilina non è considerata opera accessoria o precaria.

  • Rigettato
    Errato computo della volumetria preesistente

    Ai sensi dell'art. 70 della L.R. 16/2008, i piani interrati sono esclusi dal calcolo del volume geometrico. Il manufatto in questione è completamente interrato, salvo aperture, come documentato dai ricorrenti stessi.

  • Rigettato
    Mancata considerazione delle osservazioni al preavviso di rigetto

    La censura non coglie nel segno in quanto l'impossibilità tecnica di demolire il manufatto abusivo senza pregiudizio per le parti legittime non incide sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio, ma è eventualità della fase esecutiva. I ricorrenti non hanno fornito prova rigorosa dell'impossibilità di ottemperare all'ordine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 498
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 498
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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