Ordinanza collegiale 16 luglio 2018
Ordinanza collegiale 12 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 13 giugno 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00498/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01239/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2013, proposto da
MA PO, IG LI, US PO ed SA PO, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Maoli ed Emanuele Bertolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bordighera (IM), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Piciocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente ad interim del Settore Tecnico 30/7/2013, prot. n. 16817 (P.E. 6876), con il quale è stata rigettata l’istanza di accertamento di conformità presentata dai ricorrenti in data 16/1/2013 per la sanatoria delle opere edilizie realizzate nell’immobile sito in via Arziglia 35;
di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bordighera;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 aprile 2026 il dott. US HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
Con ricorso ritualmente proposto, i ricorrenti avversavano il provvedimento del 30 luglio 2013, prot. n. 16817, con il quale il Comune di Bordighera aveva respinto l’istanza di accertamento di conformità da loro presentata il precedente 16 gennaio per la sanatoria di opere edilizie realizzate sull’immobile sito in via Arziglia n. 35, distinto in catasto al foglio 5, mappale 655, con fabbricato residenziale distinto al mappale 1306, subalterni 1 e 2, ubicato su un versante collinare e sviluppato su due livelli (terra e seminterrato), quest’ultimo assentito in forza di tre concessioni edilizie (nn. 4227/1991, 4685/1994 e 265/1998).
Nel corso degli anni, sul manufatto residenziale venivano eseguite talune opere di ampliamento e cambi di destinazione d’uso per i quali, tuttavia, il Comune resistente, con ordinanza n. 250 del 22 ottobre 2012, ingiungeva la demolizione entro novanta giorni pena, in difetto, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi, dell’area di sedime e di una superficie pertinenziale complessiva di circa 390 mq.
Entro lo spirare del termine sopra assegnato (e, precisamente, il 16 gennaio 2013), i ricorrenti informavano di aver in parte ottemperato all’ordine impartito mentre, per le restanti opere, presentavano istanza di accertamento di conformità sulla quale, però, il Comune resistente si esprimeva sfavorevolmente con preavviso di rigetto comunicato il 20 maggio 2013, al quale facevano seguito controdeduzioni dei ricorrenti ritenute, comunque, non idonee, da parte dell’amministrazione comunale, a mutare l’indirizzo assunto pertanto, con il provvedimento avversato, veniva comunicato loro il rigetto dell’istanza di accertamento di conformità da essi presentata, contro la quale i ricorrenti presentavano gravame affidato ai seguenti mezzi di censura.
Con il primo, essi si dolevano della violazione dell’art. 167, comma 4 del d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), degli artt. 5 e 12 del Trattato sull’Unione Europea (TUE), dell’art. 296 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché dell’eccesso di potere del provvedimento avversato per difetto di istruttoria e motivazione, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti.
In sostanza, essi sostenevano che l’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 (nel consentire l’accertamento di compatibilità paesaggistica postumo, esclude la sanatoria degli interventi che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi nuovi o in aumento di quelli legittimamente realizzati), si sarebbe posto in contrasto con i principi, di derivazione unionale, che tutelano e garantiscono la proprietà privata, ammettendone limitazioni solamente in presenza di un interesse generale che, a loro avviso, avrebbe dovuto essere accertato in concreto e non presuntivamente, come sarebbe accaduto con la previsione normativa interna da ultimo menzionata la quale, oltretutto, avrebbe comportato una compressione ingiustificata e sproporzionata del diritto di proprietà.
Il motivo di ricorso in questione si concludeva con la sollecitazione al Collegio a sollevare questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dell’U.E. avente ad oggetto la compatibilità con detta fonte della norma interna in questione, ferma restando in ogni caso, a loro avviso, la sanabilità, almeno parziale, delle opere in quanto la pensilina realizzata sul fronte sud dell’edificio avrebbe costituito una semplice struttura di protezione dalle intemperie degli infissi del piano seminterrato.
Con il secondo mezzo di censura, essi lamentavano la violazione degli artt. 10, 47, 49, 68, 70 e 77 della L.R. n. 16/2008, 3 della legge n. 241/1990, 14.01 e 14.14 del P.R.G. del Comune di Bordighera, nonché l’eccesso di potere del provvedimento avversato per difetto di istruttoria e motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e contraddittorietà.
Ad avviso dei ricorrenti, il Comune avrebbe errato nel considerare l’ampliamento in contestazione superiore al limite del 20 percento della cubatura del manufatto preesistente previsto dall’art. 10, comma 2, lett. f ) della L.R. n. 16/2008 ratione temporis applicabile alla presente fattispecie.
In particolare, essi sostenevano che l’amministrazione non avrebbe dovuto escludere dal computo della volumetria preesistente l’ingombro del primo livello dell’edificio (avendolo considerato come porzione interrata), siccome detta parte dell’immobile, costituendo volume solo in parte interrato, avrebbe dovuto essere computata nel calcolo volumetrico complessivo dell’immobile, interpretazione questa che, a loro avviso, sarebbe avvalorata anche dall’art. 68 della L.R. cit. (sempre nel testo applicabile al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato) e dalle disposizioni dello strumento urbanistico comunale, entrambe escludendo che locali solo parzialmente interrati possano considerarsi del tutto tali e, quindi, esclusi dal calcolo della volumetria preesistente.
Con un terzo mezzo di censura, infine, essi si dolevano della mancata considerazione riservata dall’amministrazione resistente alle osservazioni da essi presentate in replica al preavviso di rigetto del 20 maggio 2013.
Si costituiva in giudizio il Comune di Bordighera con atto di mera forma.
In vista dell’udienza pubblica del 31 gennaio 2018, parte ricorrente dichiarava essere in corso di presentazione una nuova istanza di sanatoria e, pertanto, chiedeva il differimento ad altra data della trattazione del ricorso.
Seguivano due interruzioni del processo per morte di due dei tre ricorrenti originari ed altrettante riassunzioni, nonché quattro rinvii della discussione in pubblica udienza.
Approssimandosi la data fissata per la trattazione nel merito del ricorso parte ricorrente, con memoria depositata l’11 luglio 2025, dichiarava che, nonostante la presentazione di una nuova istanza di regolarizzazione avvenuta il 14 luglio 2023, persisteva l’interesse alla decisione del ricorso, non essendo intervenuto, nel frattempo, l’adozione dell’auspicato provvedimento favorevole.
Nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., le parti depositavano documenti e memorie, dai quali si evinceva che:
- l’istanza di accertamento di conformità presentata nel 2023 risultava respinta con provvedimento del 30 luglio 2025 e, comunque, successivamente rinunciata con richiesta del 3 dicembre 2025 (cui faceva seguito la nota comunale di archiviazione del successivo 4 dicembre);
- parte ricorrente aveva avanzato, in data 30 ottobre 2025, una nuova istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, non ancora definita ma trasmessa dall’amministrazione comunale alla competente Soprintendenza con parere sfavorevole a corredo;
- la medesima parte, nel febbraio 2026, avrebbe presentato una nuova domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
In considerazione di quanto sopra, parte ricorrente chiedeva al Collegio di voler disporre un nuovo rinvio della trattazione della causa, mentre parte resistente insisteva per il rigetto, nel merito, del gravame.
Infine, all’udienza straordinaria di smaltimento del 22 aprile 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene di non poter accedere all’ulteriore istanza di rinvio della definizione dell’affare, a ciò ostando il chiaro tenore letterale dell’art. 73, comma 1- bis , c.p.a., a mente del quale “ il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio ”.
Tale norma, introdotta dall’art. 17, comma 7, lett. a ) del d.l. n. 80/2021 (conv., con mod., in legge n. 113/2021 e poi così modificata dall’art. 7 del d.l. n. 36/2022, conv, con mod., in legge n. 79/2022) e sopravvenuta in corso di causa, ancora a stringenti parametri (“ casi eccezionali ”) la concessione di dilazioni nella trattazione della causa che, pertanto, non possono che applicarsi restrittivamente.
Nel caso di specie, a fronte di un contenzioso risalente a 13 anni orsono, si sono registrate due interruzioni del processo e ben 5 rinvii, intersecatisi con due nuove istanze di sanatoria presentate dalla parte ricorrente (una delle quali già respinta dall’amministrazione) ed un accertamento di compatibilità paesaggistica (ancora in corso di definizione ma sul quale il Comune resistente si è già espresso in termini sfavorevoli alla parte istante).
Concedere un ulteriore rinvio nelle more della definizione delle istanze di sanatoria edilizia e paesaggistica tuttora pendenti consentirebbe alla parte (laddove dette istanze fossero nuovamente respinte), attraverso la rinuncia alle medesime in conseguenza della comunicazione di eventuali motivi ostativi al loro accoglimento, di rinviare, sostanzialmente sine die , la definizione nel merito dell’affare.
Tale condotta è incompatibile con il valore, costituzionalmente garantito, della ragionevole durata del processo e, pertanto, non può trovare avallo da parte del Collegio che, quindi, respinge l’istanza di rinvio da ultimo avanzata.
Nel merito, con il provvedimento impugnato era stata respinta l’istanza di sanatoria avanzata il 16 gennaio 2013, ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, al fine di regolarizzare un ampliamento di un manufatto al piano terreno per una superficie di mq. 17 ed un volume di mc. 49,30 e la costruzione di una “ piccola pensilina in legno e ferro sul lato sud del fabbricato tra il piano seminterrato ed il piano rialzato ”, e tanto sulla scorta dell’affermato rispetto del limite del 20 percento della volumetria dell’intero fabbricato e del pregiudizio alla struttura portante della restante parte dell’opera legittima.
Prima ancora, con ordinanza n. 250/UT del 22 ottobre 2012, era stato ingiunto ai ricorrenti la rimozione di una serie di opere di cui pone interesse, con riferimento al caso di specie, menzionare un “ ampliamento del fabbricato mediante recupero della volumetria del terrazzo sul lato est, per una superficie di circa mq. 17 ed una volumetria di circa mc. 45,90 ” e, al piano seminterrato, la realizzazione di una “ tettoia in legno con struttura portante in ferro, della superficie di circa mq. 8 ”.
Appare evidente, allora, che l’istanza ex art. 36, d.P.R n. 380/2001, fosse diretta a regolarizzare i manufatti, da ultimo ricordati, di cui all’ordinanza di demolizione del 22 ottobre 2012.
Dalla memoria depositata dai ricorrenti il 19 marzo 2026, parrebbe che l’opera consistente nel volume in muratura posto sul fronte est del fabbricato, onde accondiscendere ai rilievi formulati dalla Soprintendenza con parere del 14 agosto 2025, sembrerebbe essere stato trasformato mercé la rimozione di alcune porzioni delle murature perimetrali, con conseguente apertura su tre lati e conformazione del medesimo alla struttura di un portico.
Tuttavia, al di là delle affermazioni di parte ricorrente, di tale sopravvenienza (in ipotesi idonea, quantomeno in parte, a far venire meno l’interesse alla definizione del ricorso), non v’è prova in atti e, d’altronde, disporre incombenti istruttori a tal fine sarebbe del tutto irragionevole, atteso che il materiale probatorio versato sin qui in atti è pienamente sufficiente alla definizione dell’affare nel merito, a tacere dell’incompatibilità di un ulteriore dilazione del processo a fronte dell’esigenza di assicurarne la ragionevole durata sopra ricordata.
Pertanto, il Collegio ritiene che non possa addivenirsi ad una declaratoria, neppure parziale, di improcedibilità del gravame il quale, quindi, va esaminato funditus .
La delibazione nel merito del ricorso ne evidenzia l’infondatezza.
Quanto al primo mezzo di censura, esso non può essere accolto.
In disparte la considerazione per cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata (con sentenza del 6 marzo 2014, causa C-206/13) su analoga questione interpretativa sollevata dal T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. I, ord. n. 802/2013, escludendo che la disciplina in materia di tutela del paesaggio rientri nell’ambito di applicazione del diritto eurounitario – con conseguente irrilevanza della relativa questione – il mezzo di censura è infondato essendo del tutto evidente che, in una zona gravata da vincoli paesaggistici quale quella ove sorge il manufatto in contestazione, l’accertamento di compatibilità paesaggistica postumo ai sensi dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004 possa essere rilasciato esclusivamente per abusi edilizi “minori” (quali quelli rientranti nella nozione di “manutenzione straordinaria”) ma, di certo, ciò non è possibile a fronte di interventi che, per ammissione dello stesso ricorrente, hanno costituito ampliamento di superfici utili e volumetria (cfr, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 2100/2026: “ Nel procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 42/2004, è in radice precluso il rilascio della sanatoria ove le opere abusive abbiano determinato la creazione di nuove superfici o volumi, anche se di modesta entità ”).
Né tantomeno, al fine di pervenire all’esito caducatorio del provvedimento avversato, può valere l’argomento, speso da parte ricorrente in replica alle difese dell’amministrazione comunale, secondo cui l’intervento in questione sarebbe stato compiuto anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2004 e, pertanto, non ricadrebbe nel divieto di regolarizzazione paesaggistica postuma delle opere comportanti un aumento di superfici o volumetria.
A prescindere dall’ammissibilità dell’argomento (che, in effetti, parte ricorrente ha avanzato solamente con la memoria del 17 ottobre 2023, in replica alla difesa del Comune di Bordighera del 7 ottobre 2023, con la quale era stata eccepita l’irricevibilità della questione interpretativa eurounitaria frattanto decisa dalla CGUE), esso è comunque infondato posto che, come correttamente messo in luce dall’amministrazione resistente, parte ricorrente non ha comprovato in alcun modo che gli abusi contestati risalgano alla fine degli anni ’90 del secolo scorso, così contravvenendo all’onere probatorio che l’ordinamento pone a suo carico (cfr. Cons. St., sez. II, n. 853/2024).
Ad ogni modo, quand’anche fosse dimostrato (ma così non è) che le opere in questione fossero state realizzate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2004 (e del correlato principio di insanabilità delle nuove costruzioni realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica preventiva), rimane chiaro che, in forza del principio tempus regit actum , “ La normativa applicabile all'istanza del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in sanatoria o meno, non può che essere quella del momento in cui l'autorizzazione deve essere rilasciata e non quella vigente al momento della domanda. Ciò in conformità al noto principio del tempus regit actum che disciplina la successione di norme nel tempo nell'ambito del procedimento amministrativo, sancendo il principio secondo cui ogni atto deve essere adottato in base alla disciplina vigente al momento della sua adozione ” (T.A.R. Campania – Napoli, sez. VIII, n. 3312/2016).
Quanto, poi, al carattere meramente accessorio della struttura realizzata sul fronte sud dell’edificio (la quale, secondo i ricorrenti, sarebbe finalizzata esclusivamente a proteggere dalle intemperie gli infissi del piano seminterrato), essa deve escludersi in considerazione delle non secondarie dimensioni della medesima (circa 8 mq.) e delle modalità di costruzione della stessa (copertura in legno poggiante su di una struttura in ferro), le quali escludono che essa possa essere ricompresa nella nozione di pertinenza urbanistica (cfr. T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. II, n. 293/2025: “ La nozione di pertinenza urbanistica è applicabile solo a opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili. Ai fini edilizi manca invece la natura pertinenziale quando siano realizzati nuovi volumi, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera come, ad esempio, una tettoia che alteri la sagoma di un fabbricato assentito. A tale riguardo, è da escludere il carattere di precarietà della tettoia realizzata con una struttura in ferro e stabilmente ancorata al suolo; non può, infatti, ritenersi "precaria" poiché non si tratta di opera facilmente smontabile in relazione ai metodi e ai materiali utilizzati che caratterizzano, invero, gli interventi edilizi di tipo non precario ”), con la conseguenza che, come ripetutamente affermato in giurisprudenza, la realizzazione di una tettoia di non ridotte dimensioni, come nel caso di specie, non rientra nella nozione di manutenzione ordinaria, né in quella di manutenzione straordinaria, in quanto determina una modifica della superficie dell'area interessata dal vincolo e dalla conseguente protezione integrale, oltre che una trasformazione edilizia del territorio con conseguente necessità di un titolo edilizio (cfr., ex multis , Cons. St., sez. V, n. 8017/2024) e, a fortiori , sfugge all’applicabilità della sanatoria paesaggistica di cui all’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004.
Privo di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso giacché, come correttamente messo in luce dall’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 70 della L.R. n. 16/2008, dal calcolo del volume geometrico del fabbricato sono esclusi i piani interrati e, nel caso di specie, il manufatto sottoposto a sanatoria è completamente interrato, salvo alcune aperture verso l’esterno presenti sul prospetto sud, come del resto documentato dagli stessi ricorrenti con le planimetrie allegate alla domanda di accertamento di conformità, senza che a ciò valga la diversa qualificazione attribuita all’opera nell’istanza.
Infine, neppure l’ultima censura, inerente l’asserita mancata considerazione del pregiudizio per le parti legittime dell’edificio derivante dalla rimozione del manufatto abusivo, coglie nel segno scontrandosi con il costante insegnamento pretorio secondo cui “ l'impossibilità tecnica di demolire il manufatto senza grave pregiudizio per l'assentito non incide sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio, per cui la possibilità di non procedere alla rimozione delle parti abusive, quando ciò sia pregiudizievole per quelle legittime, costituisce solo un'eventualità della fase esecutiva subordinato alla circostanza dell'impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi ” (Cons. St., sez. VI, n. 785/2024, la quale precisa altresì che “ non è l'amministrazione a dover valutare, prima di emettere l'ordine di demolizione dell'abuso, se essa possa essere applicata, ma è il privato interessato a dover dimostrare, in modo rigoroso, nella fase esecutiva, l'obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme ”, prova che, nel caso di specie, i ricorrenti non si sono neppure premurati di offrire).
In definitiva, il gravame proposto è del tutto destituito di fondamento e va, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del Comune di Bordighera, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall’amministrazione resistente, che liquida in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR NT, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
US HE, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| US HE | OR NT |
IL SEGRETARIO