CASS
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da RI CA - Presidente - Sent. n. sez. 109/2026 ND RA CC - 22/01/2026 AR NO - Relatore - R.G.N. 40437/2025 FR LU RA AN DA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PO OR in proprio e quale rappresentante legale della “It Risorse Srl” nato a [...] il [...] PO AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di Napoli. Udita la relazione svolta dal Consigliere OS RU;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 ottobre 2025, il Tribunale di Napoli, Sezione del riesame, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Terza (sent. n. 33703/25; R.G. n. 11285 del 3/7/2025), ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, emesso in data 17/12/2024 dal Tribunale di Nola a carico di PO OR, in proprio e quale legale rapp.te della “IT Risorse s.r.l.”, e PO AR, come parzialmente riformato dal Tribunale del riesame di Napoli in data 13/1/2025. Tale ultimo provvedimento aveva annullato l’originario decreto di sequestro con riferimento a taluni capi dell’incolpazione provvisoria, riducendo l’ammontare della somma oggetto della misura reale all’importo di euro 2.967.261,96. Innanzi alla Sezione Terza della Corte di Cassazione i ricorrenti, sottoposti a indagine in relazione a plurime violazioni dell’art. 2 d.lgs 74/2000, avevano impugnato l’ordinanza del Tribunale del riesame del 13/1/2025, da ultimo Penale Sent. Sez. 4 Num. 3324 Anno 2026 Presidente: CA RI Relatore: NO AR Data Udienza: 22/01/2026 l’esistenza del fumus commissi delicti, sia la ricorrenza del requisito del periculum in mora. La Corte di Cassazione, Sez. Terza, nell’offrire risposta alle numerose doglianze, ebbe a rilevare nell’ordinanza impugnata un vizio di motivazione quanto al profilo riguardante il periculum in mora, respingendo ogni altra censura difensiva. Sul punto ebbe ad osservare: «pur avendo il Tribunale di Napoli dato correttamente atto della circostanza che i ricorrenti avevano segnalato la carenza di motivazione in ordine al periculum che viziava il provvedimento reclamato, nel ritenere non fondato il motivo allora dedotto, il giudice del riesame cautelare si è limitato ad osservare che "la natura fungibile del denaro e l'inesistenza di alcun vincolo di scopo sulle provviste economiche in sequestro, unitamente alla consapevolezza, per gli indagati, di essere sottoposti a procedimento penale, con conseguente possibilità di dispersione anche dei beni oggetto della confisca per equivalente, rende in concreto sussistente il periculum cui è sottesa la misura cautelare". Si tratta, come è agevole riscontrare, di motivazione bon à tout faire, e come tale apparente, nel senso che la stessa sarebbe, in sostanza, idonea a giustificare qualunque sequestro preventivo che avesse ad oggetto somme di danaro o altri beni fungibili e che non fosse stato disposto a sorpresa (cosa che in materia tributaria, nella quale la contestazione penale è assai frequentemente preceduta da un'attività di verifica fiscale operata in sede amministrativa, appare di non abituale occorrenza), senza che sia stata in alcun modo esplicitata dal giudice del riesame la esistenza di una situazione di percolo riscontabile (non genericamente rispetto alla posizione di ogni indagato per reati fiscali ma) specificamente rispetto alla presente fattispecie» L’ordinanza emessa all’esito del giudizio di rinvio, impugnata in questa sede, nel ribadire le ragioni fondanti il fumus del reato, ha ritenuto che la libera disponibilità delle somme di danaro oggetto di sequestro in capo agli indagati determinerebbe un rischio di dispersione delle somme spettanti allo Stato. 2. Avverso l’ordinanza in epigrafe indicata hanno proposto ricorso per cassazione PO OR, in proprio e quale legale rapp.te della “IT Risorse s.r.l.”, e PO AR, a mezzo del comune difensore, che ha articolato due motivi di doglianza, nei quali lamenta quanto segue. I) Violazione dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al periculum;
motivazione insufficiente e apparente. La difesa, dopo avere rappresentato come il decreto di sequestro preventivo risultasse ab origine carente sotto il profilo della indicazione delle ragioni poste a fondamento del periculum, lamenta che le argomentazioni illustrate nel dictum della sentenza rescindente, essendosi limitato, in premessa, a svolgere un excursus teorico in materia di sequestro preventivo, per poi riproporre, avvalendosi soltanto di una terminologia diversa, le stesse considerazioni contenute nella decisione annullata. Il Tribunale si sarebbe limitato a desumere il periculum in via generale ed astratta, mancando di confrontarsi con le circostanze concrete del caso specifico e producendo una motivazione uguale per tutte le società coinvolte e per tutti gli indagati. La motivazione addotta non tiene affatto conto della sentenza rescindente, che ha espressamente qualificato come apparenti le argomentazioni fondate sul mero richiamo alla natura fungibile del denaro. La Sezione Terza della Corte di Cassazione aveva inoltre precisato che il giudice deve individuare una concreta situazione di pericolo, specificamente riferibile alla fattispecie in esame e non genericamente riconducibile alla posizione di qualunque indagato per reati tributari. L’ordinanza del Tribunale del riesame, nella sostanza, riprodurrebbe integralmente la precedente motivazione già annullata. Il nuovo provvedimento sarebbe, infatti, del tutto sovrapponibile a quello cassato e continuerebbe a fondarsi sul medesimo impianto argomentativo già ritenuto manifestamente insufficiente, non avendo apportato alcun elemento aggiuntivo idoneo a colmare le lacune evidenziate. II) Integrazione illegittima della motivazione del decreto di sequestro originario, in violazione del combinato disposto degli artt. 309, comma 9, cod. proc. pen. e 324, comma 7, cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto annullare il decreto di sequestro impugnato. In spregio alle norme citate, ha ritenuto di riformare e integrare la motivazione del G.i.p. in relazione al periculum, così sostituendosi al primo giudice e travalicando i poteri attribuiti al giudice dell’impugnazione cautelare. Il Tribunale del riesame non può integrare una motivazione carente ab origine nel decreto di sequestro, colmando una lacuna motivazionale assoluta o supplendo ad una motivazione apparente. Il potere integrativo, infatti, presuppone l'esistenza di una motivazione almeno concisa, larvata o redatta per relationem;
se la motivazione è graficamente o logicamente inesistente, il potere del giudice del riesame non avrebbe più natura integrativa, con violazione della funzione di controllo propria di tale organo. richiedere l’accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Volendo schematicamente riassumere le ragioni di doglianza, si assume nell’impugnazione:
1. Che il provvedimento oggetto di ricorso, contravvenendo al dictum della Cassazione, ricalca pedissequamente il contenuto della ordinanza cassata, così riproducendo i medesimi vizi rilevati in sede di legittimità;
2. Che il Tribunale del riesame si è sostituito al giudice della cautela, essendo il provvedimento originario assolutamente carente, sotto il profilo motivazionale, con riferimento al requisito del periculum in mora, circostanza che integrerebbe la violazione del combinato disposto degli artt. 309, comma 9, cod. proc. pen. e 324, comma 7, cod. proc. pen. Ebbene, invertendo l’ordine delle questioni, è d’uopo immediatamente rilevare, per il carattere preliminare e astrattamente assorbente che rivestirebbe il secondo motivo di ricorso in caso di suo accoglimento, come la deduzione difensiva sia inammissibile. E’ noto come, all’esito del giudizio di rinvio, sia preclusa la possibilità di dedurre questioni non devolute alla Corte di cassazione con il ricorso che aveva determinato l'annullamento con rinvio, e la possibilità di riproporre questioni già decise, coperte dalla decisione della Corte di Cassazione in sede rescindente (ex multis Sez. 5, n. 42329 del 20/10/2022, Russo, Rv. 283877, così massimata:”Nel caso di annullamento con rinvio, è precluso al giudice del rinvio l'esame delle questioni ritualmente devolute al giudice di secondo grado con i motivi di appello, ma non attinte dalle censure formulate con il ricorso per cassazione, perché non sottoposte al vaglio del Giudice di legittimità o perché non rientranti tra i motivi da questo dichiarati assorbiti dalla questione sollevata e decisa”; Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, Miah, Rv. 276207:”All'esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata”). La censura riguardante la carenza argomentativa presente nel provvedimento genetico in ordine al profilo del periculum in mora non è stata Pertanto, la doglianza proposta in questa sede sull’argomento si appalesa, come detto sopra, inammissibile. 2. Non si individuano nel provvedimento impugnato in questa sede i vizi motivazionali lamentati nel primo motivo di ricorso. Il Tribunale si è adeguatamente soffermato sulla ricorrenza del presupposto del periculum in mora, colmando la lacuna motivazionale rilevata nella pronuncia di annullamento resa dalla Sezione Terza di questa Corte (si veda, infra, quanto verrà argomentato nel paragrafo successivo). Correttamente ha illustrato i motivi che impongono l’anticipazione degli effetti ablativi della confisca, diffusamente esponendo le ragioni del decisum sul punto, in aderenza alle indicazioni fornite dalla sentenza rescindente e nel rispetto dei principi affermati dalle Sezioni Unite Ellade [Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848:«Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.) Conf: Sez. 6, n. 151 del 1994, Rv. 198258; Sez. 6, n. 1022 del 1995, Rv. 201943)»]. Ha, in particolare, rilevato, dopo attenta analisi della vicenda fattuale emergente dalle indagini documentate dalla Guardia di Finanza, che le condotte contestate agli indagati, “insistite e reiterate, pervicacemente rivolte a frodare il fisco per più anni consecutivi e mediante apporti plurisoggettivi ben organizzati”, inducono a una prognosi negativa in ordine alla possibilità di una spontanea conservazione in favore dello Stato di somme e valori che garantiscano la completa soddisfazione della futura confisca (cfr. pag. 9 della ordinanza impugnata). 3. Trattasi di argomentazioni non censurabili in questa sede, con le quali la difesa non si confronta realmente. ai fini della soddisfazione dell’onere motivazionale previsto per la misura in oggetto, non è richiesta un’approfondita disamina degli elementi a sostegno del periculum, come affermato nella stessa pronuncia a Sezioni Unite Ellade, che impone una “concisa” motivazione sul punto. La giurisprudenza di legittimità ha anche recentemente ribadito che «Il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, della somma di denaro costituente profitto del delitto di frode fiscale deve contenere la concisa motivazione anche del ‘periculum in mora’, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria, in termini d'imprescindibilità, l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento alla natura fungibile del denaro» (così Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, Rossi, Rv. 286671). Non è superfluo aggiungere come larga parte della giurisprudenza di legittimità, nella materia che occupa, ritenga deducibile in sede di legittimità la sola inesistenza o mera apparenza della motivazione [cfr., ex multis, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119:”In tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha osservato che siffatte misure condividono l'identico limite relativo al sindacato di legittimità sussistente nel procedimento di prevenzione)”]. La lettura della motivazione consente di affermare che i giudici, lungi dall’avere collegato il rischio di dispersione alla stessa natura fungibile del danaro e lungi dal produrre una giustificazione apparente, come lamentato dalla difesa, abbiano indicato precise circostanze dalle quali desumere l’esigenza di anticipare gli effetti ablatori della confisca, conformandosi al dictum della sentenza rescindente. 4. Consegue alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/01/2026 La Consigliera est. La Presidente OS RU BR EL
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 ottobre 2025, il Tribunale di Napoli, Sezione del riesame, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Terza (sent. n. 33703/25; R.G. n. 11285 del 3/7/2025), ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, emesso in data 17/12/2024 dal Tribunale di Nola a carico di PO OR, in proprio e quale legale rapp.te della “IT Risorse s.r.l.”, e PO AR, come parzialmente riformato dal Tribunale del riesame di Napoli in data 13/1/2025. Tale ultimo provvedimento aveva annullato l’originario decreto di sequestro con riferimento a taluni capi dell’incolpazione provvisoria, riducendo l’ammontare della somma oggetto della misura reale all’importo di euro 2.967.261,96. Innanzi alla Sezione Terza della Corte di Cassazione i ricorrenti, sottoposti a indagine in relazione a plurime violazioni dell’art. 2 d.lgs 74/2000, avevano impugnato l’ordinanza del Tribunale del riesame del 13/1/2025, da ultimo Penale Sent. Sez. 4 Num. 3324 Anno 2026 Presidente: CA RI Relatore: NO AR Data Udienza: 22/01/2026 l’esistenza del fumus commissi delicti, sia la ricorrenza del requisito del periculum in mora. La Corte di Cassazione, Sez. Terza, nell’offrire risposta alle numerose doglianze, ebbe a rilevare nell’ordinanza impugnata un vizio di motivazione quanto al profilo riguardante il periculum in mora, respingendo ogni altra censura difensiva. Sul punto ebbe ad osservare: «pur avendo il Tribunale di Napoli dato correttamente atto della circostanza che i ricorrenti avevano segnalato la carenza di motivazione in ordine al periculum che viziava il provvedimento reclamato, nel ritenere non fondato il motivo allora dedotto, il giudice del riesame cautelare si è limitato ad osservare che "la natura fungibile del denaro e l'inesistenza di alcun vincolo di scopo sulle provviste economiche in sequestro, unitamente alla consapevolezza, per gli indagati, di essere sottoposti a procedimento penale, con conseguente possibilità di dispersione anche dei beni oggetto della confisca per equivalente, rende in concreto sussistente il periculum cui è sottesa la misura cautelare". Si tratta, come è agevole riscontrare, di motivazione bon à tout faire, e come tale apparente, nel senso che la stessa sarebbe, in sostanza, idonea a giustificare qualunque sequestro preventivo che avesse ad oggetto somme di danaro o altri beni fungibili e che non fosse stato disposto a sorpresa (cosa che in materia tributaria, nella quale la contestazione penale è assai frequentemente preceduta da un'attività di verifica fiscale operata in sede amministrativa, appare di non abituale occorrenza), senza che sia stata in alcun modo esplicitata dal giudice del riesame la esistenza di una situazione di percolo riscontabile (non genericamente rispetto alla posizione di ogni indagato per reati fiscali ma) specificamente rispetto alla presente fattispecie» L’ordinanza emessa all’esito del giudizio di rinvio, impugnata in questa sede, nel ribadire le ragioni fondanti il fumus del reato, ha ritenuto che la libera disponibilità delle somme di danaro oggetto di sequestro in capo agli indagati determinerebbe un rischio di dispersione delle somme spettanti allo Stato. 2. Avverso l’ordinanza in epigrafe indicata hanno proposto ricorso per cassazione PO OR, in proprio e quale legale rapp.te della “IT Risorse s.r.l.”, e PO AR, a mezzo del comune difensore, che ha articolato due motivi di doglianza, nei quali lamenta quanto segue. I) Violazione dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al periculum;
motivazione insufficiente e apparente. La difesa, dopo avere rappresentato come il decreto di sequestro preventivo risultasse ab origine carente sotto il profilo della indicazione delle ragioni poste a fondamento del periculum, lamenta che le argomentazioni illustrate nel dictum della sentenza rescindente, essendosi limitato, in premessa, a svolgere un excursus teorico in materia di sequestro preventivo, per poi riproporre, avvalendosi soltanto di una terminologia diversa, le stesse considerazioni contenute nella decisione annullata. Il Tribunale si sarebbe limitato a desumere il periculum in via generale ed astratta, mancando di confrontarsi con le circostanze concrete del caso specifico e producendo una motivazione uguale per tutte le società coinvolte e per tutti gli indagati. La motivazione addotta non tiene affatto conto della sentenza rescindente, che ha espressamente qualificato come apparenti le argomentazioni fondate sul mero richiamo alla natura fungibile del denaro. La Sezione Terza della Corte di Cassazione aveva inoltre precisato che il giudice deve individuare una concreta situazione di pericolo, specificamente riferibile alla fattispecie in esame e non genericamente riconducibile alla posizione di qualunque indagato per reati tributari. L’ordinanza del Tribunale del riesame, nella sostanza, riprodurrebbe integralmente la precedente motivazione già annullata. Il nuovo provvedimento sarebbe, infatti, del tutto sovrapponibile a quello cassato e continuerebbe a fondarsi sul medesimo impianto argomentativo già ritenuto manifestamente insufficiente, non avendo apportato alcun elemento aggiuntivo idoneo a colmare le lacune evidenziate. II) Integrazione illegittima della motivazione del decreto di sequestro originario, in violazione del combinato disposto degli artt. 309, comma 9, cod. proc. pen. e 324, comma 7, cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto annullare il decreto di sequestro impugnato. In spregio alle norme citate, ha ritenuto di riformare e integrare la motivazione del G.i.p. in relazione al periculum, così sostituendosi al primo giudice e travalicando i poteri attribuiti al giudice dell’impugnazione cautelare. Il Tribunale del riesame non può integrare una motivazione carente ab origine nel decreto di sequestro, colmando una lacuna motivazionale assoluta o supplendo ad una motivazione apparente. Il potere integrativo, infatti, presuppone l'esistenza di una motivazione almeno concisa, larvata o redatta per relationem;
se la motivazione è graficamente o logicamente inesistente, il potere del giudice del riesame non avrebbe più natura integrativa, con violazione della funzione di controllo propria di tale organo. richiedere l’accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Volendo schematicamente riassumere le ragioni di doglianza, si assume nell’impugnazione:
1. Che il provvedimento oggetto di ricorso, contravvenendo al dictum della Cassazione, ricalca pedissequamente il contenuto della ordinanza cassata, così riproducendo i medesimi vizi rilevati in sede di legittimità;
2. Che il Tribunale del riesame si è sostituito al giudice della cautela, essendo il provvedimento originario assolutamente carente, sotto il profilo motivazionale, con riferimento al requisito del periculum in mora, circostanza che integrerebbe la violazione del combinato disposto degli artt. 309, comma 9, cod. proc. pen. e 324, comma 7, cod. proc. pen. Ebbene, invertendo l’ordine delle questioni, è d’uopo immediatamente rilevare, per il carattere preliminare e astrattamente assorbente che rivestirebbe il secondo motivo di ricorso in caso di suo accoglimento, come la deduzione difensiva sia inammissibile. E’ noto come, all’esito del giudizio di rinvio, sia preclusa la possibilità di dedurre questioni non devolute alla Corte di cassazione con il ricorso che aveva determinato l'annullamento con rinvio, e la possibilità di riproporre questioni già decise, coperte dalla decisione della Corte di Cassazione in sede rescindente (ex multis Sez. 5, n. 42329 del 20/10/2022, Russo, Rv. 283877, così massimata:”Nel caso di annullamento con rinvio, è precluso al giudice del rinvio l'esame delle questioni ritualmente devolute al giudice di secondo grado con i motivi di appello, ma non attinte dalle censure formulate con il ricorso per cassazione, perché non sottoposte al vaglio del Giudice di legittimità o perché non rientranti tra i motivi da questo dichiarati assorbiti dalla questione sollevata e decisa”; Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, Miah, Rv. 276207:”All'esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata”). La censura riguardante la carenza argomentativa presente nel provvedimento genetico in ordine al profilo del periculum in mora non è stata Pertanto, la doglianza proposta in questa sede sull’argomento si appalesa, come detto sopra, inammissibile. 2. Non si individuano nel provvedimento impugnato in questa sede i vizi motivazionali lamentati nel primo motivo di ricorso. Il Tribunale si è adeguatamente soffermato sulla ricorrenza del presupposto del periculum in mora, colmando la lacuna motivazionale rilevata nella pronuncia di annullamento resa dalla Sezione Terza di questa Corte (si veda, infra, quanto verrà argomentato nel paragrafo successivo). Correttamente ha illustrato i motivi che impongono l’anticipazione degli effetti ablativi della confisca, diffusamente esponendo le ragioni del decisum sul punto, in aderenza alle indicazioni fornite dalla sentenza rescindente e nel rispetto dei principi affermati dalle Sezioni Unite Ellade [Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848:«Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.) Conf: Sez. 6, n. 151 del 1994, Rv. 198258; Sez. 6, n. 1022 del 1995, Rv. 201943)»]. Ha, in particolare, rilevato, dopo attenta analisi della vicenda fattuale emergente dalle indagini documentate dalla Guardia di Finanza, che le condotte contestate agli indagati, “insistite e reiterate, pervicacemente rivolte a frodare il fisco per più anni consecutivi e mediante apporti plurisoggettivi ben organizzati”, inducono a una prognosi negativa in ordine alla possibilità di una spontanea conservazione in favore dello Stato di somme e valori che garantiscano la completa soddisfazione della futura confisca (cfr. pag. 9 della ordinanza impugnata). 3. Trattasi di argomentazioni non censurabili in questa sede, con le quali la difesa non si confronta realmente. ai fini della soddisfazione dell’onere motivazionale previsto per la misura in oggetto, non è richiesta un’approfondita disamina degli elementi a sostegno del periculum, come affermato nella stessa pronuncia a Sezioni Unite Ellade, che impone una “concisa” motivazione sul punto. La giurisprudenza di legittimità ha anche recentemente ribadito che «Il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, della somma di denaro costituente profitto del delitto di frode fiscale deve contenere la concisa motivazione anche del ‘periculum in mora’, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria, in termini d'imprescindibilità, l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento alla natura fungibile del denaro» (così Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, Rossi, Rv. 286671). Non è superfluo aggiungere come larga parte della giurisprudenza di legittimità, nella materia che occupa, ritenga deducibile in sede di legittimità la sola inesistenza o mera apparenza della motivazione [cfr., ex multis, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119:”In tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha osservato che siffatte misure condividono l'identico limite relativo al sindacato di legittimità sussistente nel procedimento di prevenzione)”]. La lettura della motivazione consente di affermare che i giudici, lungi dall’avere collegato il rischio di dispersione alla stessa natura fungibile del danaro e lungi dal produrre una giustificazione apparente, come lamentato dalla difesa, abbiano indicato precise circostanze dalle quali desumere l’esigenza di anticipare gli effetti ablatori della confisca, conformandosi al dictum della sentenza rescindente. 4. Consegue alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/01/2026 La Consigliera est. La Presidente OS RU BR EL