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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 948/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CISCA AGOSTINO CARMELO, Presidente
CAPONETTO SALVATORE, Relatore
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4739/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cefalu' - Corso Ruggero 139 90015 Cefalu' PA
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1214 DEL 2019 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 in data 19/11/2024 depositava ricorso (R.g. n. 4739/2024) contro il Comune di Cefalù avverso l'avviso di accertamento n. 1214 del 23/10/2019, notificato il 4/12/2019, con cui si chiedeva il pagamento della somma complessiva di €. 2.451,00 per IMU 2014 in relazione a tre piccoli appezzamenti di terreno confinanti tra di loro, ubicati in Cefalù-Indirizzo_1, riportati in catasto al Dati catastali_1, Dati catastali_2, Dati catastali_3.
Il ricorrente rilevava che la base imponibile per le aree fabbricabili non andava applicata sulla base della
Delibera della Giunta Municipale n. 27 del 28/2/2012, finalizzata a limitare accertamenti da parte dell'Ente impositore per ridurre il contenzioso, ma bisognava tenere conto del valore venale dei beni, ricavabile dalla situazione reale e dalle condizioni del terreno, oltre che dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi di aree aventi analoghe caratteristiche etc.. Eccepiva, pertanto, la violazione dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92, secondo cui la valutazione degli immobili va fatta in base al “valore venale in comune commercio”, così come evidenziato da precedente sentenza della CTP di Palermo n. 4932 del 27/9/2019 ( che allegava), che aveva accolto il ricorso tra le stesse parti e per la stessa questione relativamente a IMU 2012 e che era divenuta esecutiva per mancata impugnazione.
Il ricorrente con successiva memoria rilevava l'effetto del giudicato di cui alla citata sentenza n. 4932 del
27/9/2019, che aveva rideterminato il valore venale degli immobili in questione, ai fini IMU, per un importo complessivo pari a €. 40.230,00 a fronte della valutazione illegittima operata dal Comune di Cefalù, pari a
€. 198.400,00, così come si evince dall'avviso di accertamento impugnato.
In relazione al ricorso oggi in esame venivano prodotte la sentenza della CTP di Palermo, Sez. 11, n.
1541/2022 del 8/4/2022, che aveva dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'obbligo di difesa tecnica, nonché sentenza della CTR Sicilia, Sez. 3, n. 4681/2023 del 29/5/2023, che, in accoglimento dell'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Cefalù avverso la predetta sentenza di 1° grado n. 1541/2022, aveva rimesso la causa a questa Corte.
Il Comune di Cefalù nelle controdeduzioni di costituzione e difensive all'appello principale avverso l'appello principale proposto dal ricorrente nei confronti della citata sentenza della CTP di Palermo, Sez. 11, n.
1541/2022 del 8/4/2022, che aveva dichiarato il ricorso inammissibile, in ordine al merito della questione ribadiva quanto dedotto con le iniziali controdeduzioni e, in particolare, rilevava l'errata applicazione da parte del ricorrente dell'art. 5, co.5, D.Lgs. 504/1992, evidenziando che le aree accertate erano tutte rientranti tra quelle edificabili nelle previsioni del PRG vigente nell'anno d'imposta 2014 e che la zonizzazione dell'area accertata conservava la propria capacità edificatoria. Sosteneva, quindi, che doveva escludersi che un'area qualificata come edificabile nel PRG ed assoggettata a vincolo urbanistico sia per ciò stesso esente dall'imposta e che era,quindi, legittima l'IMU per l'anno 2014 delle aree oggetto di accertamento, in quanto inserite nel PRG Comunale in vigore.
Lo stesso Comune di Cefalù successivamente depositava in data 31/1/2026 controdeduzioni di costituzione e difensive, con le quali, preso atto delle precedenti pronunce di questa Corte, dichiarava di ritenere congrua la valutazione IMU delle aree controverse pronunciata con sentenza n. 4932/2019, che aveva valutato il complesso delle aree accertate in €. 40.230,00, e che tale valore era applicabile anche all'IMU 2014, oggi controversa.
Chiedeva, pertanto, di rigettare il ricorso con riferimento all'originario imponibile accertato, indicando la riliquidazione degli importi nei limiti già affermati dalla sentenza n. 4932/2019 CTP di 1° Grado di Palermo, che aveva valutato le aree accertate in €. 40.320,00, con conseguente conferma della pretesa impositiva dell'Ente nei limiti anzidetti.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva, preliminarmente, che la Suprema Corte, in maniera costante, ha affermato il principio secondo cui “nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudizio esterno in relazione alle imposte periodiche, concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo” ( Cfr. Sent. Cass., Sez. 5, n. 25516 del 10/10/2019). Secondo lo stesso principio ha, altresì, evidenziato che “ nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennali...” ( Ord. Cass., Sez. VI, n. 25589 del 31/8/2022) e che “tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che l'oggetto del secondo giudizio sia costituito dal medesimo rapporto tributario definito irrevocabilmente nel primo, ovvero che in quest'ultimo sia stato compiuto un accertamento radicalmente incompatibile con quello operante nel giudizio successivo” ( Cfr. Ord. Cass., Sez. 6-5, n. 14719 del 11/6/2013).
Alla luce della predetta giurisprudenza di legittimità, non è, quindi, esclusa l'applicabilità del giudicato esterno per questioni riguardanti annualità diverse del medesimo tributo che riguardino i medesimi soggetti.
Orbene, nel caso in oggetto non vi è dubbio che il precedente giudizio, concluso con la richiamata sentenza n. 4932 del 27/9/2019, che aveva accolto il ricorso tra le stesse parti e per la stessa questione, relativamente a IMU 2012, e che era divenuta esecutiva per mancata impugnazione, costituisce giudicato esterno che produce la sua efficacia nel presente giudizio. Invero, dal principio affermato nella predetta sentenza la base imponibile per le aree fabbricabili non andava applicata secondo la Delibera della Giunta Municipale n. 27 del 28/2/2012, ma bisognava tenere conto del “valore venale in comune commercio” dei beni, ricavabile dalla situazione reale e dalle condizioni del terreno, oltre che dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi di aree aventi analoghe caratteristiche etc.., secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 504/92 ( in questo senso, ex multis Cfr. Ord. Cass., Sez. 5 n. 13567 del 30/5/2017 e Ord. Cass., Sez 5 n. 9529 del
7/4/2023). Pertanto, si tratta di due giudizi aventi identità di soggetti e di oggetto e tale che l'oggetto del secondo giudizio è costituito dal medesimo rapporto tributario definito irrevocabilmente nel primo, durante il quale è stata prodotta la perizia del geometra Nomin._1 (prodotta anche nel presente giudizio) in base alla quale la sentenza n. 4932 del 27/9/2019 aveva annullato l'atto impugnato e aveva rideterminato il valore venale delle tre porzioni di terreno di proprietà del ricorrente nella misura di €. 40.230,00.
Peraltro, lo stesso Comune di Cefalù con le controdeduzioni di costituzione e difensive depositate in data
31/1/2026, preso atto delle precedenti pronunce di questa Corte, dichiarava di ritenere congrua la valutazione
IMU delle aree controverse pronunciata con sentenza n. 4932/2019, che aveva valutato il complesso delle aree accertate in €. 40.230,00, e che tale valore era applicabile anche all'IMU 2014, oggi controversa.
Il ricorso va accolto e va, quindi, rideterminato l'obbligo fiscale a carico del ricorrente tenendo conto del valore venale delle aree in oggetto complessivamente pari a €. 40.230,00.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato, rideterminando l'obbligo fiscale della parte ricorrente per IMU, tenendo conto del valore venale delle aree di proprietà di Ricorrente_1 complessivamente pari a €. 40.230,00. Condanna il Comune di Cefalù al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 500,00
( cinquecento) in favore del ricorrente.
Palermo, così deciso in data 06/02/2026.
Il Giudice Estensore Salvatore Caponetto
Il Presidente Agostino Carmelo Cisca
"firmato digitalmente"
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CISCA AGOSTINO CARMELO, Presidente
CAPONETTO SALVATORE, Relatore
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4739/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cefalu' - Corso Ruggero 139 90015 Cefalu' PA
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1214 DEL 2019 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 in data 19/11/2024 depositava ricorso (R.g. n. 4739/2024) contro il Comune di Cefalù avverso l'avviso di accertamento n. 1214 del 23/10/2019, notificato il 4/12/2019, con cui si chiedeva il pagamento della somma complessiva di €. 2.451,00 per IMU 2014 in relazione a tre piccoli appezzamenti di terreno confinanti tra di loro, ubicati in Cefalù-Indirizzo_1, riportati in catasto al Dati catastali_1, Dati catastali_2, Dati catastali_3.
Il ricorrente rilevava che la base imponibile per le aree fabbricabili non andava applicata sulla base della
Delibera della Giunta Municipale n. 27 del 28/2/2012, finalizzata a limitare accertamenti da parte dell'Ente impositore per ridurre il contenzioso, ma bisognava tenere conto del valore venale dei beni, ricavabile dalla situazione reale e dalle condizioni del terreno, oltre che dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi di aree aventi analoghe caratteristiche etc.. Eccepiva, pertanto, la violazione dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92, secondo cui la valutazione degli immobili va fatta in base al “valore venale in comune commercio”, così come evidenziato da precedente sentenza della CTP di Palermo n. 4932 del 27/9/2019 ( che allegava), che aveva accolto il ricorso tra le stesse parti e per la stessa questione relativamente a IMU 2012 e che era divenuta esecutiva per mancata impugnazione.
Il ricorrente con successiva memoria rilevava l'effetto del giudicato di cui alla citata sentenza n. 4932 del
27/9/2019, che aveva rideterminato il valore venale degli immobili in questione, ai fini IMU, per un importo complessivo pari a €. 40.230,00 a fronte della valutazione illegittima operata dal Comune di Cefalù, pari a
€. 198.400,00, così come si evince dall'avviso di accertamento impugnato.
In relazione al ricorso oggi in esame venivano prodotte la sentenza della CTP di Palermo, Sez. 11, n.
1541/2022 del 8/4/2022, che aveva dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'obbligo di difesa tecnica, nonché sentenza della CTR Sicilia, Sez. 3, n. 4681/2023 del 29/5/2023, che, in accoglimento dell'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Cefalù avverso la predetta sentenza di 1° grado n. 1541/2022, aveva rimesso la causa a questa Corte.
Il Comune di Cefalù nelle controdeduzioni di costituzione e difensive all'appello principale avverso l'appello principale proposto dal ricorrente nei confronti della citata sentenza della CTP di Palermo, Sez. 11, n.
1541/2022 del 8/4/2022, che aveva dichiarato il ricorso inammissibile, in ordine al merito della questione ribadiva quanto dedotto con le iniziali controdeduzioni e, in particolare, rilevava l'errata applicazione da parte del ricorrente dell'art. 5, co.5, D.Lgs. 504/1992, evidenziando che le aree accertate erano tutte rientranti tra quelle edificabili nelle previsioni del PRG vigente nell'anno d'imposta 2014 e che la zonizzazione dell'area accertata conservava la propria capacità edificatoria. Sosteneva, quindi, che doveva escludersi che un'area qualificata come edificabile nel PRG ed assoggettata a vincolo urbanistico sia per ciò stesso esente dall'imposta e che era,quindi, legittima l'IMU per l'anno 2014 delle aree oggetto di accertamento, in quanto inserite nel PRG Comunale in vigore.
Lo stesso Comune di Cefalù successivamente depositava in data 31/1/2026 controdeduzioni di costituzione e difensive, con le quali, preso atto delle precedenti pronunce di questa Corte, dichiarava di ritenere congrua la valutazione IMU delle aree controverse pronunciata con sentenza n. 4932/2019, che aveva valutato il complesso delle aree accertate in €. 40.230,00, e che tale valore era applicabile anche all'IMU 2014, oggi controversa.
Chiedeva, pertanto, di rigettare il ricorso con riferimento all'originario imponibile accertato, indicando la riliquidazione degli importi nei limiti già affermati dalla sentenza n. 4932/2019 CTP di 1° Grado di Palermo, che aveva valutato le aree accertate in €. 40.320,00, con conseguente conferma della pretesa impositiva dell'Ente nei limiti anzidetti.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva, preliminarmente, che la Suprema Corte, in maniera costante, ha affermato il principio secondo cui “nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudizio esterno in relazione alle imposte periodiche, concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo” ( Cfr. Sent. Cass., Sez. 5, n. 25516 del 10/10/2019). Secondo lo stesso principio ha, altresì, evidenziato che “ nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennali...” ( Ord. Cass., Sez. VI, n. 25589 del 31/8/2022) e che “tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che l'oggetto del secondo giudizio sia costituito dal medesimo rapporto tributario definito irrevocabilmente nel primo, ovvero che in quest'ultimo sia stato compiuto un accertamento radicalmente incompatibile con quello operante nel giudizio successivo” ( Cfr. Ord. Cass., Sez. 6-5, n. 14719 del 11/6/2013).
Alla luce della predetta giurisprudenza di legittimità, non è, quindi, esclusa l'applicabilità del giudicato esterno per questioni riguardanti annualità diverse del medesimo tributo che riguardino i medesimi soggetti.
Orbene, nel caso in oggetto non vi è dubbio che il precedente giudizio, concluso con la richiamata sentenza n. 4932 del 27/9/2019, che aveva accolto il ricorso tra le stesse parti e per la stessa questione, relativamente a IMU 2012, e che era divenuta esecutiva per mancata impugnazione, costituisce giudicato esterno che produce la sua efficacia nel presente giudizio. Invero, dal principio affermato nella predetta sentenza la base imponibile per le aree fabbricabili non andava applicata secondo la Delibera della Giunta Municipale n. 27 del 28/2/2012, ma bisognava tenere conto del “valore venale in comune commercio” dei beni, ricavabile dalla situazione reale e dalle condizioni del terreno, oltre che dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi di aree aventi analoghe caratteristiche etc.., secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 504/92 ( in questo senso, ex multis Cfr. Ord. Cass., Sez. 5 n. 13567 del 30/5/2017 e Ord. Cass., Sez 5 n. 9529 del
7/4/2023). Pertanto, si tratta di due giudizi aventi identità di soggetti e di oggetto e tale che l'oggetto del secondo giudizio è costituito dal medesimo rapporto tributario definito irrevocabilmente nel primo, durante il quale è stata prodotta la perizia del geometra Nomin._1 (prodotta anche nel presente giudizio) in base alla quale la sentenza n. 4932 del 27/9/2019 aveva annullato l'atto impugnato e aveva rideterminato il valore venale delle tre porzioni di terreno di proprietà del ricorrente nella misura di €. 40.230,00.
Peraltro, lo stesso Comune di Cefalù con le controdeduzioni di costituzione e difensive depositate in data
31/1/2026, preso atto delle precedenti pronunce di questa Corte, dichiarava di ritenere congrua la valutazione
IMU delle aree controverse pronunciata con sentenza n. 4932/2019, che aveva valutato il complesso delle aree accertate in €. 40.230,00, e che tale valore era applicabile anche all'IMU 2014, oggi controversa.
Il ricorso va accolto e va, quindi, rideterminato l'obbligo fiscale a carico del ricorrente tenendo conto del valore venale delle aree in oggetto complessivamente pari a €. 40.230,00.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato, rideterminando l'obbligo fiscale della parte ricorrente per IMU, tenendo conto del valore venale delle aree di proprietà di Ricorrente_1 complessivamente pari a €. 40.230,00. Condanna il Comune di Cefalù al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 500,00
( cinquecento) in favore del ricorrente.
Palermo, così deciso in data 06/02/2026.
Il Giudice Estensore Salvatore Caponetto
Il Presidente Agostino Carmelo Cisca
"firmato digitalmente"