Art. 5.
Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge, la documentazione di rito potra' essere sostituita da una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprieta' e la liberta' dei beni offerti in garanzia.
Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge, la documentazione di rito potra' essere sostituita da una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprieta' e la liberta' dei beni offerti in garanzia.