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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 479/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DELLA VOLPE SERGIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3988/2025 depositato il 05/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4212/2020/21216 TASI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622400001538 TASI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata dall'avv. Difensore_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento con il quale la Publiservizi, quale concessionaria del comune di Caserta, richiede la Tasi relativa all'anno 2015.
Sostiene che in data 25/8/25, a seguito di un accesso sul proprio conto corrente, rinveniva un pignoramento presso terzi per euro 312,00 Apprendeva, pertanto, trattavasi di un pignoramento notificato da Publiservizi sulla base del richiamato accertamento.
Sostiene di non avere mai ricevuto la notifica degli atti, ivi compresi quelli prodromici, e che la firma apposta per ricevuta degli atti è apocrifa tanto è che ha esposto denuncia presso la Procura.
Sostiene che la mancata notifica degli atti comporta la nullità degli atti stessi e di quelli successivi.
Nel merito fa presente che la Tasi del 2015 è stata regolarmente pagata.
Nessuno si costituiva per i resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente ritenuta la tempestività del ricorso presentato nel termine di sessanta giorni dall'effettiva conoscenza dell'atto impugnato.
In subordine va esaminata l'eccezione secondo la quale il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dalla notifica degli atti prodromici, sui quali lo stesso provvedimento si fonda.
Tale eccezione deve ritenersi sia assorbente rispetto a tutte le altre eccezioni. Infatti, nel caso di espressa contestazione, spetta al resistente l'onere di fornire la prova diretta a dimostrare che gli atti precedenti, e posti a fondamento del provvedimento di fermo, sono stati regolarmente notificati.
Nel caso in esame tale prova non è stata fornita dai resistenti i quali, al contrario, non si sono costituiti.
A tal proposto va ricordato che la Suprema Corte ricorda un consolidato orientamento secondo il quale
“in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cass. n. 12932 del 22/4/22).
Il ricorso va, pertanto, accolto e le spese vanno poste a carico dei resistenti in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso;
condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente che liquida in euro 300,00, oltre cut, iva e cassa, con attribuzione al difensore anticipatario.
Così deciso in Caserta il 23/1/26.
Il giudice monocratico
Avv. Sergio della Volpe
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DELLA VOLPE SERGIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3988/2025 depositato il 05/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4212/2020/21216 TASI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622400001538 TASI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata dall'avv. Difensore_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento con il quale la Publiservizi, quale concessionaria del comune di Caserta, richiede la Tasi relativa all'anno 2015.
Sostiene che in data 25/8/25, a seguito di un accesso sul proprio conto corrente, rinveniva un pignoramento presso terzi per euro 312,00 Apprendeva, pertanto, trattavasi di un pignoramento notificato da Publiservizi sulla base del richiamato accertamento.
Sostiene di non avere mai ricevuto la notifica degli atti, ivi compresi quelli prodromici, e che la firma apposta per ricevuta degli atti è apocrifa tanto è che ha esposto denuncia presso la Procura.
Sostiene che la mancata notifica degli atti comporta la nullità degli atti stessi e di quelli successivi.
Nel merito fa presente che la Tasi del 2015 è stata regolarmente pagata.
Nessuno si costituiva per i resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente ritenuta la tempestività del ricorso presentato nel termine di sessanta giorni dall'effettiva conoscenza dell'atto impugnato.
In subordine va esaminata l'eccezione secondo la quale il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dalla notifica degli atti prodromici, sui quali lo stesso provvedimento si fonda.
Tale eccezione deve ritenersi sia assorbente rispetto a tutte le altre eccezioni. Infatti, nel caso di espressa contestazione, spetta al resistente l'onere di fornire la prova diretta a dimostrare che gli atti precedenti, e posti a fondamento del provvedimento di fermo, sono stati regolarmente notificati.
Nel caso in esame tale prova non è stata fornita dai resistenti i quali, al contrario, non si sono costituiti.
A tal proposto va ricordato che la Suprema Corte ricorda un consolidato orientamento secondo il quale
“in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cass. n. 12932 del 22/4/22).
Il ricorso va, pertanto, accolto e le spese vanno poste a carico dei resistenti in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso;
condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente che liquida in euro 300,00, oltre cut, iva e cassa, con attribuzione al difensore anticipatario.
Così deciso in Caserta il 23/1/26.
Il giudice monocratico
Avv. Sergio della Volpe