CASS
Sentenza 8 agosto 2023
Sentenza 8 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/08/2023, n. 34586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34586 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG dott. Luca Tampieri che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 34586 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 20/04/2023 RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 17 novembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da NC TR avverso il decreto ministeriale in data 12/11/21 di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. 1.1. Nel valutare la sussistenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolare alla capacità di TR di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti con l'organizzazione criminale, il Tribunale, ha valorizzato quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative degli organi investigativi, del Ministero dell'Interno e del Comando Generale dell'arma dei Carabinieri (note su cui si fonda il reclamato decreto ministeriale), da cui emergevano i seguenti elementi: - lo spessore criminale di NC TR, al vertice della locale di 'ndrangheta di Lecco, operante in stretta sinergia con la cosca Di TE egemone sul territorio di Reggio Calabria, anche in considerazione del legame di sangue rappresentato dall'avere la figlia del TR, GI, sposato uno dei dirigenti della cosca, RM di TE, dalla cui unione è nato OL Di TE;
quanto alla deduzione difensiva attinente l'avvenuto divorzio di GI TR e RM Di TE, il Tribunale lo riteneva irrilevante,apche in considerazione del fatto che il finA0 TR mantiene i contatti con il nipote DEMIIM3 Di TE;
- la circostanza che nel corso di un colloquio famigliare avvenuto il 26/07/2019 con il nipote GI NO, condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. con sentenza Corte Appello Milano del 24/01/2021, e con SA AL, colloquio riportato nel decreto reclamato, il TR, nel lamentarsi di non avere ricevuto denaro dai famigliari e di sentirsi abbandonato, faceva espresso riferimento alla persistenza del sodalizio;
si informava poi di chi fosse il sindaco del suo paese di nascita, Marcedusa, e veniva informato di una gara d'appalto che si sarebbe tenuta a breve;
- l'attuale operatività dell'organizzazione criminale di appartenenza, come desumibile dalla recente ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Reggio Calabria il 15/06/2020 con riferimento alla cosca Di TE, nonché dai numerosi provvedimenti prefettizi da cui risulta che <la famiglia trovato è ancora in grado di esercitare il potere coercitivo ed intimidatorio con pesanti influenze sul tessuto politico- economico del territorio nel quale fortemente infiltrata>, tra cui il decreto reclamato cita: 1) il provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Lecco 1'8 aprile 2021 nei confronti dell'impresa individuale AR VA ES, subentrata nella gestione di una pizzeria già oggetto di precedente interdittiva antimafia perché riconducibile alla famiglia AR-TR; 2) provvedimento del Prefetto di Lecco del 26/03/2021 di diniego dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi della società, dedita allo smaltimenti o di rifiuti, Silea spa, in considerazione dei rapporti tra il 2 rappresentante AN IA, e CA VAessa, nipote di TR, e già compagna di IO CE, condannato quale appartenente alla cosca Coco- TR nell'ambito dell'operazione Oversize. 1.2. Dopo avere richiamato, quanto al profilo della condotta inframuraria, la relazione del carcere di Rebibbia del 19/04/2022, osservava il Tribunale , come non emergesse alcun elemento idoneo a comprovare una presa di distanza del TR dal contesto criminale di provenienza, rilevando conclusivamente come fosse concreto il pericolo che NC TR, se sottoposto a regime ordinario, potesse mantenere i contatti e contribuire con le personali conoscenze e capacità a sostenere e gestire le attività illecite del gruppo di appartenenza. 2. Avverso l'illustrato decreto, NC TR ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore avv. Valerio Vianello Accorretti sviluppando un unico motivo, per violazione di legge e mancanza della motivazione, di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Sostiene il ricorrente innanzitutto come avesse errato il Tribunale di Sorveglianza nel ritenere ancora operante la cosca di appartenenza, rendendo sul punto una motivazione solo apparente: irrilevante era in particolare, secondo il ricorrente, l'acquisizione della nota della DDA di Reggio Calabria in considerazione del fatto che TR apparteneva alla di Lecco, e che dalla relazione semestrale della DIA, nella parte riguardante la città di Reggio Calabria, tra i gruppi ivi operanti non vi fosse menzione della cosca TR;
si era inoltre segnalato come la cosca TR non fosse più operativa in Lombardia, come dimostrato dalla Nota della DDA di Milano del 08/10/2019, e dall'assenza di recenti operazioni di polizia riguardanti detto clan;
né potevano valorizzarsi in tal senso i provvedimenti interdittivi antimafia che facevano riferimento a procedimenti penali del passato. 2.2. Il richiamo al passato criminale di TR era fuorviante dal momento che ci si riferisce a condotte criminose poste in essere tra la fine degli anni '80 ed i primi anni '90 senza che le stesse possano perpetrare sino all'attualità elementi di eccezionale pericolosità. 2.3. Ancora il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale di Sorveglianza non abbia debitamente valorizzato, in senso positivo, il percorso detentivo intrapreso dal TR, caratterizzato da un comportamento corretto e da una presa di coscienza della sua situazione e dei delitti commessi, nonché dall'impegno nell'attività di studio e nell'attività lavorativa inframuraria;
il Tribunale ha altresì omesso di considerare l'ordinanza di rimessione del debito emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto che richiamava proprio la condotta inframuraria del detenuto e il tenore di vita dei 3 famigliari;
da tali elementi erano arguibili segnali di autentica dissociazione e di definitivo distacco del detenuto dal contesto di provenienza. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Luca Tampieri, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. L'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. Pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall'art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando "risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno". 2.1. L'ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2- sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Si è, da tempo, chiarito che non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della 4 decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805); ed ancora si è affermato che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720). Tale pericolo inoltre non deve essere dimostrato in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che la capacità di mantenere i collegamenti di cui sopra e la sua attualità possano essere ragionevolmente ritenute probabili sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). 2.2. Nella specie, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha proceduto, con corretta interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia, alla verifica della permanenza dei dati indicativi della capacità di collegamento del ricorrente con la criminalità organizzata, evidenziando gli elementi sui quali ha fondato la valutazione della pericolosità del medesimo e della legittimità e fondatezza dell'applicazione, in proroga, della misura in oggetto. Il Tribunale ha, al riguardo, congruamente motivato - con richiamo alle più recenti informative degli organi preposti e con riferimento ai dati processuali - sia con riferimento alla posizione rivestita dal ricorrente nel sodalizio di appartenenza e alla sua biografia penale, sia in relazione all'attualità del pericolo, risultando lo stesso concretamente in grado - nonostante il regime più severo in atto - di mantenere contatti con il predetto sodalizio. Si fa infatti riferimento allo spessore criminale oggettivamente desumibile dalle condanne riportate e alla esistenza di collegamenti indissolti con la organizzazione di riferimento, non attenuati dalle vicende personali dei partecipi alla cosca De TE (quale il divorzio intervenuto tra la figlia del detenuto e RM De TE) con una valutazione logica e riferibile alla assenza di elementi che facciano corrispondere a 111 5 queste vicende una effettiva recisione dei vincoli;
questa conclusione viene costruita attraverso la valutazione dei colloqui in carcere del TR con i suoi familiari, dai quali si desume una perdurante attenzione alle vicende esterne, anche non riferibili al mero interesse affettivo, ma certamente riconducibili alla esistenza di rapporti economici e personali comunque evocativi dell'intento di continuare a conoscere le vicende della associazione. Quanto all'operatività dell'organizzazione criminale di provenienza, il provvedimento impugnato ha debitamente richiamato la recente ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Reggio Calabria il 15/06/2020 con riferimento alla cosca Di TE nonché i numerosi provvedimenti prefettizi sopra citati, dai quali emerge che famiglia TR è ancora in grado di esercitare il potere coercitivo ed intimidatorio con pesanti influenze sul tessuto politico-economico del territorio ove è fortemente infiltrata. Quanto alla condotta infra muraria del ricorrente, il Tribunale ha certamente valorizzato in chiave positiva il percorso compiuto con riferimento agli studi intrapresi ed alla rielaborazione del proprio vissuto criminale, ma ha altresì preso atto del fatto che tale positivo percorso non pare tuttora essere accompagnato da una reale rivisitazione delle proprie scelte criminose e, pur in assenza di qualsivoglia collaborazione, comunque di una rielaborazione critica delle stesse, accompagnata da una precisa (e definitiva) crasi con il passato. La motivazione dell'ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, si sottrae alle non fondate censure proposte dal ricorrente, solo formalmente anche sulla base di assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente su profili di merito o di motivazione non proponibili in questa sede. 3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere este sore Il Presidente
lette le conclusioni del PG dott. Luca Tampieri che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 34586 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 20/04/2023 RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 17 novembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da NC TR avverso il decreto ministeriale in data 12/11/21 di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. 1.1. Nel valutare la sussistenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolare alla capacità di TR di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti con l'organizzazione criminale, il Tribunale, ha valorizzato quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative degli organi investigativi, del Ministero dell'Interno e del Comando Generale dell'arma dei Carabinieri (note su cui si fonda il reclamato decreto ministeriale), da cui emergevano i seguenti elementi: - lo spessore criminale di NC TR, al vertice della locale di 'ndrangheta di Lecco, operante in stretta sinergia con la cosca Di TE egemone sul territorio di Reggio Calabria, anche in considerazione del legame di sangue rappresentato dall'avere la figlia del TR, GI, sposato uno dei dirigenti della cosca, RM di TE, dalla cui unione è nato OL Di TE;
quanto alla deduzione difensiva attinente l'avvenuto divorzio di GI TR e RM Di TE, il Tribunale lo riteneva irrilevante,apche in considerazione del fatto che il finA0 TR mantiene i contatti con il nipote DEMIIM3 Di TE;
- la circostanza che nel corso di un colloquio famigliare avvenuto il 26/07/2019 con il nipote GI NO, condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. con sentenza Corte Appello Milano del 24/01/2021, e con SA AL, colloquio riportato nel decreto reclamato, il TR, nel lamentarsi di non avere ricevuto denaro dai famigliari e di sentirsi abbandonato, faceva espresso riferimento alla persistenza del sodalizio;
si informava poi di chi fosse il sindaco del suo paese di nascita, Marcedusa, e veniva informato di una gara d'appalto che si sarebbe tenuta a breve;
- l'attuale operatività dell'organizzazione criminale di appartenenza, come desumibile dalla recente ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Reggio Calabria il 15/06/2020 con riferimento alla cosca Di TE, nonché dai numerosi provvedimenti prefettizi da cui risulta che <la famiglia trovato è ancora in grado di esercitare il potere coercitivo ed intimidatorio con pesanti influenze sul tessuto politico- economico del territorio nel quale fortemente infiltrata>, tra cui il decreto reclamato cita: 1) il provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Lecco 1'8 aprile 2021 nei confronti dell'impresa individuale AR VA ES, subentrata nella gestione di una pizzeria già oggetto di precedente interdittiva antimafia perché riconducibile alla famiglia AR-TR; 2) provvedimento del Prefetto di Lecco del 26/03/2021 di diniego dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi della società, dedita allo smaltimenti o di rifiuti, Silea spa, in considerazione dei rapporti tra il 2 rappresentante AN IA, e CA VAessa, nipote di TR, e già compagna di IO CE, condannato quale appartenente alla cosca Coco- TR nell'ambito dell'operazione Oversize. 1.2. Dopo avere richiamato, quanto al profilo della condotta inframuraria, la relazione del carcere di Rebibbia del 19/04/2022, osservava il Tribunale , come non emergesse alcun elemento idoneo a comprovare una presa di distanza del TR dal contesto criminale di provenienza, rilevando conclusivamente come fosse concreto il pericolo che NC TR, se sottoposto a regime ordinario, potesse mantenere i contatti e contribuire con le personali conoscenze e capacità a sostenere e gestire le attività illecite del gruppo di appartenenza. 2. Avverso l'illustrato decreto, NC TR ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore avv. Valerio Vianello Accorretti sviluppando un unico motivo, per violazione di legge e mancanza della motivazione, di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Sostiene il ricorrente innanzitutto come avesse errato il Tribunale di Sorveglianza nel ritenere ancora operante la cosca di appartenenza, rendendo sul punto una motivazione solo apparente: irrilevante era in particolare, secondo il ricorrente, l'acquisizione della nota della DDA di Reggio Calabria in considerazione del fatto che TR apparteneva alla
si era inoltre segnalato come la cosca TR non fosse più operativa in Lombardia, come dimostrato dalla Nota della DDA di Milano del 08/10/2019, e dall'assenza di recenti operazioni di polizia riguardanti detto clan;
né potevano valorizzarsi in tal senso i provvedimenti interdittivi antimafia che facevano riferimento a procedimenti penali del passato. 2.2. Il richiamo al passato criminale di TR era fuorviante dal momento che ci si riferisce a condotte criminose poste in essere tra la fine degli anni '80 ed i primi anni '90 senza che le stesse possano perpetrare sino all'attualità elementi di eccezionale pericolosità. 2.3. Ancora il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale di Sorveglianza non abbia debitamente valorizzato, in senso positivo, il percorso detentivo intrapreso dal TR, caratterizzato da un comportamento corretto e da una presa di coscienza della sua situazione e dei delitti commessi, nonché dall'impegno nell'attività di studio e nell'attività lavorativa inframuraria;
il Tribunale ha altresì omesso di considerare l'ordinanza di rimessione del debito emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto che richiamava proprio la condotta inframuraria del detenuto e il tenore di vita dei 3 famigliari;
da tali elementi erano arguibili segnali di autentica dissociazione e di definitivo distacco del detenuto dal contesto di provenienza. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Luca Tampieri, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. L'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. Pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall'art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando "risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno". 2.1. L'ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2- sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Si è, da tempo, chiarito che non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della 4 decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805); ed ancora si è affermato che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720). Tale pericolo inoltre non deve essere dimostrato in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che la capacità di mantenere i collegamenti di cui sopra e la sua attualità possano essere ragionevolmente ritenute probabili sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). 2.2. Nella specie, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha proceduto, con corretta interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia, alla verifica della permanenza dei dati indicativi della capacità di collegamento del ricorrente con la criminalità organizzata, evidenziando gli elementi sui quali ha fondato la valutazione della pericolosità del medesimo e della legittimità e fondatezza dell'applicazione, in proroga, della misura in oggetto. Il Tribunale ha, al riguardo, congruamente motivato - con richiamo alle più recenti informative degli organi preposti e con riferimento ai dati processuali - sia con riferimento alla posizione rivestita dal ricorrente nel sodalizio di appartenenza e alla sua biografia penale, sia in relazione all'attualità del pericolo, risultando lo stesso concretamente in grado - nonostante il regime più severo in atto - di mantenere contatti con il predetto sodalizio. Si fa infatti riferimento allo spessore criminale oggettivamente desumibile dalle condanne riportate e alla esistenza di collegamenti indissolti con la organizzazione di riferimento, non attenuati dalle vicende personali dei partecipi alla cosca De TE (quale il divorzio intervenuto tra la figlia del detenuto e RM De TE) con una valutazione logica e riferibile alla assenza di elementi che facciano corrispondere a 111 5 queste vicende una effettiva recisione dei vincoli;
questa conclusione viene costruita attraverso la valutazione dei colloqui in carcere del TR con i suoi familiari, dai quali si desume una perdurante attenzione alle vicende esterne, anche non riferibili al mero interesse affettivo, ma certamente riconducibili alla esistenza di rapporti economici e personali comunque evocativi dell'intento di continuare a conoscere le vicende della associazione. Quanto all'operatività dell'organizzazione criminale di provenienza, il provvedimento impugnato ha debitamente richiamato la recente ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Reggio Calabria il 15/06/2020 con riferimento alla cosca Di TE nonché i numerosi provvedimenti prefettizi sopra citati, dai quali emerge che famiglia TR è ancora in grado di esercitare il potere coercitivo ed intimidatorio con pesanti influenze sul tessuto politico-economico del territorio ove è fortemente infiltrata. Quanto alla condotta infra muraria del ricorrente, il Tribunale ha certamente valorizzato in chiave positiva il percorso compiuto con riferimento agli studi intrapresi ed alla rielaborazione del proprio vissuto criminale, ma ha altresì preso atto del fatto che tale positivo percorso non pare tuttora essere accompagnato da una reale rivisitazione delle proprie scelte criminose e, pur in assenza di qualsivoglia collaborazione, comunque di una rielaborazione critica delle stesse, accompagnata da una precisa (e definitiva) crasi con il passato. La motivazione dell'ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, si sottrae alle non fondate censure proposte dal ricorrente, solo formalmente anche sulla base di assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente su profili di merito o di motivazione non proponibili in questa sede. 3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere este sore Il Presidente