Sentenza 7 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/10/2003, n. 14950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14950 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
IN 14950/03 REPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 22854/00 Cron.30172 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere Rep. 33963 Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI Ud. 10/06/03Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere - ConsigliereDott. Francesca TROMBETTA 1 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 12 INT 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCO DI LORENZO, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIUDICI, giusta delega in atti;
-- ricorrente
contro
AT, ER IO, EN SAVINO elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LAURO, difesi dall'avvocato SILVANO CANU, giusta delega in atti;
2003 - controricorrenti 951 avvers0 la sentenza n. 845/00 del Tribunale di -1- - BERGAMO, depositata il 20/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato DI LORENZO Franco, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per dichiarare l'inammissibilità del ricorso nei confronti di ER MA. Accoglimento del 2° motivo e rigetto del 1°motivo del ricorso. + -2- - R.G.N.22854/00 Oggetto: Condominio-parti comuni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso possessorio del 29-10-1993 al pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, EN ST e ET MA chiedevano che fosse inibito al condomino ME RE il direttamente dal passaggio pedonale e carrale sua proprietà di cortile condominiale al fondo di cui al mappale n.367/B; essi assumevano, in particolare, che il ME aveva ampliato la sua esercitando in tal modo illegittimaautorimessa, servitù di passo sul cortile stesso. Il pretore accoglieva il ricorso. Il EN ed il ET citavano, quindi, davanti allo stesso giudice, per la convalida del provvedimento possessorio e per il giudizio di merito, il ME, il quale, nel costituirsi, eccepiva l'irritualità dell'azione, in quanto iniziata con citazione e non con ricorso, e la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo egli proprietario della particella 367/B; contestava, poi, nel merito la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto. 2 Istruita la causa con l'assunzione degli interrogatori formali e con l'escussione dei testi, il pretore con sentenza n.3/96 accoglieva la domanda di manutenzione del possesso, inibendo al ME il passaggio pedonale e carrale dal cortile condominiale al fondo individuato nel mappale 2045 - così modificato dagli attori il numero di mappale indicativo del fondo del convenuto - e vietandogli di porre in essere ulteriori atti di molestia. Proposto appello dal ME, il tribunale di Bergamo, con sentenza pubblicata il 20 maggio 2000, lo ha rigettato, condannando l'appellante al pagamento agli appellati delle spese del grado, sulla base delle argomentazioni che qui di seguito Ry si riassumono. Non vi è stata, innanzitutto, secondo il tribunale, modifica della domanda nel passaggio dalla fase sommaria a quella di merito possessorio, non integrando mutatio libelli la richiesta, inizialmente formulata, di ricostruzione del muro di confine e di inibizione al ME all'esercizio del passaggio a favore del mappale n.367, rispetto a quella di vietargli l'esercizio del passo in favore del mappale n.2045, dal momento che, con la demolizione del muro di cinta e con l'annessione alla propria autorimessa del fondo di proprietà esclusiva di cui al mappale 2045 e conseguente ingrandimento dell'autorimessa stessa - il convenuto "aveva di fatto aumentato la propria servitù di passo che esercitava sul cortile condominiale per giungere alla predetta autorimessa". In altri termini, la domanda degli attori è stata sempre quella di evitare l'aggravio di servitù sul cortile condominiale, in dipendenza del passaggio esercitato dal ME per recarsi al fondo di sua esclusiva proprietà, che egli aveva annessO all'autorimessa a mezzo della demolizione del muro di cinta, anch'esso condominiale. Quanto, poi, all' indicazione del mappale, il fatto che nella prima fase del procedimento possessorio il fondo predetto sia stato indicato erroneamente con il mappale n.367/b, anziché con quello n.2045, catastalmente proprio il fondo di che individua convenuto, non esclude la proprietà del legittimazione passiva di questo, atteso che stato sempre chiaro ed evidente nel corso del giudizio che le parti si sono riferite, da un lato, e, dall'altro, al fondoal cortile condominiale medesimo, di proprietà esclusiva e non contestata J del ME. Quanto al merito, il tribunale ha osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ME, il muro da lui demolito per allargare l'autorimessa è risultato essere muro perimetrale dell'edifico condominiale e, quindi, muro comune, servendo, tra l'altro, da confine tra immobili di soggetti diversi (area condominiale e proprietà esclusiva); che il passaggio esercitato sul cortile comune per giungere al mappale 2045 di proprietà esclusiva, annesso all'autorimessa con la demolizione del predetto muro (apertura di un varco), concretizza un utilizzo indebito da parte del ME del creare, con il passare cortile medesimo, potendo del tempo, una servitù a carico della proprietà pertanto, una turbativa condominiale, ed integra, del possesso degli altri condomini relativamente a • quest'ultima; che, infine, gli atti posti in essere dal ME rivelano senza ombra di dubbio l'animus turbandi, per avere egli agito in modo contrario alla volontà "di alcuni almeno dei condomini". Ricorre per la cassazione della sentenza ME RE con un unico motivo, articolato in due punti. 5 Resistono con separati controricorsi EN IN ST e NI MA, i quali eccepiscono, entrambi, preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, per carenza di valida procura per "difetto di specificità" ex art.365 c.p.c. e per mancanza di data, ed il solo NI, perché l'impugnazione nei suoi confronti, denominata "Atto di integrazione del contraddittorio", è stata notificata oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 325 c.p.c. Il EN ed il NI hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE E' priva di pregio l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da entrambi i resistenti, "per difetto di specificità" della procura apposta a margine dell'atto di impugnazione e per mancanza di data, atteso che la procura medesima, a prescindere dalle espressioni usate per il suo conferimento, e non rilevandosi da queste il contrario, non può che ritenersi rilasciata per il giudizio di legittimità introdotto dal ricorso a margine del quale è stata apposta (Cass.SS.UU, Cass.sez.II, n. 10782/98); e che la datan.2642/98, 6 ricorso, in considerazioneapposta in calce al dello stretto rapporto esistente tra l'atto e la procura alle liti ivi collocata (in calce 0 al margine), deve presumersi sia la stessa di quella di conferimento dell'incarico (Cass.SS.UU., n.9961/96). E' inammissibile, invece, per tardività il ricorso NI, impropriamentenei confronti del integrazione del denominato "atto di non versandosi in contraddittorio", in quanto, nonipotesi di litisconsorzio necessario e trattandosi, quindi, di cause inscindibili, per cui avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio ex art.331 c.p.c., il ricorso stesso doveva essere notificato entro il termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c., e non, come è avvenuto, oltre tale termine (ved.n.10478/98, n.2774/97). Con la proposta impugnazione, il ricorrente denuncia: Violazione ed erronea applicazione di norme di diritto:art.360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1117, 1102, 1168 e 1170 c.C., con riferimento ai seguenti punti: 1) il ricorrente, contrariamente a quanto tribunale, è proprietario ritenuto dal 7 esclusivo del muro "che ha costituito oggetto del contendere" e sul quale egli intervenuto mediante opere edilizie"; ciò t risultando, tra l'altro, dall'atto notarile prodotto, ma soprattutto dall'art.1117 C.C., e, quindi, dal fatto che il muro in questione, avuto riguardo alla sua struttura e funzione, non è destinato al servizio o al godimento degli altri condomini. Ne consegue che la demolizione di tale muro non ha arrecato alcun nocumento alla proprietà condominiale, avendo il ricorrente agito iure proprietatis sul fondo di cui "è pieno ed incontrastato dominus in forza dell'atto di proprietà". 2) Pur ammettendo, per ipotesi, che il muro de quo sia di proprietà comune, non costituisce, comunque, secondo la giurisprudenza più recente della Suprema Corte, uso non e, pertanto, consentito della cosa comune quello che un uso vietato ex art.1102 c.c. condomino faccia della cosa stessa (nel caso concreto, passaggio per il cortile condominiale), per accedere al proprio garage, che, a sua volta, risulta essere 8 adiacente ad un bene di proprietà esclusiva del condomino (mappale 2045), come è avvenuto appunto nella fattispecie;
non risultando, in tal caso, modificata la destinazione del bene comune né rimanendo questo sottratto al pari godimento degli altri condomini. Il ricorso è infondato. Si osserva, con riguardo al primo motivo, che l'accertamento compiuto dal tribunale, circa la natura e l'appartenenza del muro, nel quale il ME ha aperto un varco per collegare la sua autorimessa con altro suo fondo, contraddistinto con il mappale 2045 e non compreso nell'area di proprietà comune, in modo da rendere più ampia l'autorimessa stessa, non è superato dai rilievi e dalle deduzioni del ricorrente, che, per $ rivendicare la proprietà esclusiva del muro, richiama "l'atto notarile prodotto ma soprattutto l'art.1117 c.c.". A prescindere, invero, dal fatto che del menzionato atto notarile non è riportato il contenuto, per cui, non risultando il contrario sensidal "titolo", deve ritenersi, ai dell'art.1117 c.c., che il muro in questione sia 9 oggetto di proprietà comune, il convincimento e l'affermazione del tribunale in ordine alla comunione dello stesso si basano su elementi che, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, sono propri quelli che servono incontestabilmente ad individuare le parti comuni degli edifici in condominio;
quali l'essere, il muro stesso, perimetrale dell'intero condominio, del quale delimita l'intera area da altre proprietà, e, ad un tempo, muro di confine tra immobili di proprietà di soggetti diversi (ved.sent.n.2751/82,n.776/82,n.2475/78,n.839/78). La censura di cui al primo motivo è, pertanto, priva di pregio. Quanto al secondo motivo, si Osserva che il ricorrente muove con lo stesso alla sentenza impugnata una critica che ancora una volta non coglie nel segno, risultando corretta la statuizione con la quale il tribunale ha ritenuto che, operando, il ME, la demolizione (rectius aprendovi un varco) del muro comune, che separa la propria autorimessa da altro fondo pure di sua proprietà esclusiva, condominiale, ed ma non compreso nell'area 10 usando il passaggio attraverso il cortile condominiale per accedere anche a tale fondo, egli non solo non ha usato della cosa comune in della disposizione di conformità cui all'art.1102 C.C., ma ha creato, altresì, una situazione di fatto, corrispondente ad una servitù di passaggio sul cortile medesimo, prima idonea, tra l'altro, in presenzainesistente, dei presupposti di legge, all'acquisto per usucapione della servitù a favore di un fondo che estraneo al condominio (ved. sent.1708/98, n.2953/94, n.4155/94, n.4427/85). E' appena il caso di rilevare che la statuizione del tribunale, conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte ora richiamata, non si pone in contrasto con i principi enunciati nelle sentenze citate dal ricorrente, con le quali si è sempre affermato e ribadito che è consentito al condomino di usare ex art.1102 c.c. della cosa comune in maniera più intensa, apportandovi eventualmente anche quelle modifiche che servano ad un migliore godimento dell'immobile di proprietà esclusiva, purchè questo non sia estraneo al condominio;
e ciò per evitare appunto di assoggettare il bene 11 comune al servizio e per il godimento di altro condomino, ma non bene di proprietà di un condominiale (ved., e compreso nell'edificio plurimis, sent.8591/99). In conclusione, il ricorso deve essere 2 condanna delrigettato, con conseguente ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di NI MA e rigetta quello nei confronti di EN IN ST;
condanna il ricorrente alle spese, che liquida, in favore di ciascun resistente, in euro 100,00, oltre euro 1500,00 per onorari ed oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003 Il consigliere est. Il presidente (Dr.Olindo Schettino) (Dr. Rafaele Corona) perrome IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Zane Di rouzби IA Di ZZ -Z OFF 2003 Oggi, IL CANCELLIERE IA Di ZZ CORTE SUPREMA CASSAZIO 05 диого Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 11-12-2003 serie 4 al n. 41142 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Riccle 12