Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 3
L'inutile scadenza del termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, secondo la previsione dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973, è idonea a costituire in mora, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 2, cod. civ., anche il Ministero dell'Interno in ordine alle prestazioni assistenziali obbligatorie in favore degli invalidi civili, con la conseguente decorrenza degli interessi, atteso il carattere generale della regola dettata dal suindicato art. 7.
Ai fini della declaratoria del diritto alla percezione della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971, il giudice deve verificare anche la sussistenza del requisito economico e il mancato accertamento di tale requisito, che è elemento costitutivo del diritto fatto valere, è deducibile per la prima volta in sede di legittimità, salvo l'operare del giudicato interno, che è escluso quando, come nella fattispecie, la pensione di inabilità è stata riconosciuta solo in sede di appello.
Il giudice di merito, cui l'attore abbia richiesto, nei confronti del Ministero dell'Interno, il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità (art. 12 legge 30 marzo 1971 n. 118) può invece riconoscere la spettanza dell'assegno d'invalidità, potendo tale minore beneficio ritenersi compreso per implicito in quello maggiore espressamente domandato, stante l'irrilevanza, sotto tale profilo, del fatto (spiegabile con il rilievo che la pensione d'inabilità presuppone una totale incapacità lavorativa) che solo per l'assegno d'invalidità detta legge (art. 13) preveda la condizione d'incollocazione al lavoro e la revocabilità del beneficio in ipotesi di mancato accesso, da parte degli invalidi, a posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche.
Commentario • 1
- 1. Cassazione: per assegnare la pensione di inabilita' civile si fa riferimento anche al reddito del coniugeMassima Di Paolo · https://www.lavoroediritti.com/ · 24 marzo 2011
La Corte di Cassazione, con sentenza nr. 4677 dello scorso 25 febbraio, ribaltando i precedenti orientamenti in materia, ha stabilito in merito agli invalidi civili assoluti di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118, che per ottenere l'attribuzione della pensione di inabilità, assume rilievo non solo il reddito personale dell'invalido, ma anche quello eventuale del coniuge. La pensione di inabilità è prevista dalla L. 118/71 all'art.12, per i soggetti ai quali venga riconosciuta una percentuale di invalidità del 100%, in età compresa tra i 18 e i 65 anni. La pensione è erogata dall'Inps e, per il 2011, l'importo mensile è di euro 260,27 euro mensili; il limite di reddito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12266 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TT AL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 20810/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 27/06/00 R.G.N. 13521/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Roma dichiarava il diritto di IA ER a percepire l'assegno di assistenza, con decorrenza dal 1 gennaio 1992, respingendo la domanda volta l'ottenimento della pensione d'inabilità e dell'indennità di accompagnamento. La ER proponeva appello, insistendo in quest'ultima domanda. L'amministrazione proponeva appello incidentale, deducendo, tra l'altro, l'ultrapetizione - perché, ritenuto insussistente il diritto alla pensione, il giudice di primo grado non avrebbe potuto concedere la diversa e non minore prestazione dell'assegno, peraltro equivalente nell'ammontare - nonché l'erronea decorrenza degli interessi, riconosciuti dal 15 marzo 1992, anziché dal 15 aprile 1992 a fronte di una domanda del 16 dicembre 1991.
Con sentenza del 27 giugno 2000, il Tribunale di Roma, condividendo le conclusioni della consulenza d'ufficio espletata in secondo grado, ha dichiarato il diritto della ER alla pensione d'inabilità con decorrenza dal 1 giugno 1997, con compensazione delle spese del doppio grado, salvo quelle di c.t.u. poste a carico dell'amministrazione, Avverso questa sentenza ricorre per cassazione il Ministero dell'interno, con due motivi;
l'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'amministrazione lamenta l'omessa pronunzia sue due motivi di appello incidentale innanzi riferiti (uno concernente l'asserita ultrapetizione e l'altro relativo all'erronea decorrenza degli interessi per incompleta valutazione dello spatium deliberandi), che assume non risultare assorbiti dalla circostanza dell'accoglimento della domanda di pensione, decorrendo questo dal giugno 1997.
1.1 Il primo profilo di tale censura si rivela privo di pregio. Rileva la Corte che, nella specie, il giudice di appello non è incorso in ultrapetizione, dovendosi confermare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice di merito, cui l'attore abbia richiesto, nei confronti del Ministero dell'Interno, il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità (art. 12 legge 30 marzo 1971 n. 118) può invece riconoscere, la spettanza dell'assegno d'invalidità, potendo tale minore beneficio ritenersi compreso per implicito in quello maggiore espressamente domandato, stante l'irrilevanza, sotto tale profilo, del fatto (spiegabile con il rilievo che la pensione d'inabilità presuppone una totale incapacità lavorativa) che solo per l'assegno d'invalidità detta legge (art. 13) preveda la condizione d'incollocazione al lavoro e la revocabilità del beneficio in ipotesi di mancato accesso, da parte degli invalidi, a posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche (Cass. 11 agosto 1994 n. 7367). 1.2. È, invece, fondato il secondo profilo di questa prima censura, dovendosi ribadire l'indirizzo di questa Corte, secondo cui, in tema di prestazioni assistenziali a carico del Ministero dell'Interno in favore degli invalidi civili, l'inutile decorso di centoventi giorni dalla presentazione della domanda amministrativa comporta, ai sensi della regola generale dettata dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973, la costituzione in mora, secondo la previsione dell'art. 1219
n. 2 e. e, della P.A., con la conseguente decorrenza degli interessi (Cass. 30 dicembre 1993 n. 11091; Cass. S.U. 30 luglio 1993 n. 8478). Ne deriva che, nel caso in esame, in relazione all'assegno d'invalidità, riconosciuto in primo grado con decorrenza dal 1 gennaio 1992, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (avvenuta il 16 dicembre 1991) avrebbe dovuto fissarsi la decorrenza degli interessi all'esito dell'indicato spatium deliberarteli di centoventi giorni dalla presentazione di detta domanda, come dedotto dall'amministrazione nell'atto di appello, che ha censurato l'omessa pronunzia del Tribunale sul punto.
L'omissione sussiste ed è rilevante, dato l'accertato diritto della ER - medio tempore e fino al raggiungimento dell'inabilità pensionabile - all'attribuzione dell'assegno d'invalidità.
2. Con il secondo motivo - denunziando violazione degli artt. 12 legge n. 118 del 1971,14 septies l. n. 33 del 1980 e 2697 c.c, nonché omessa motivazione - l'amministrazione lamenta l'omessa verifica del requisito socio-economico, non essendo sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prodotta in primo grado, e non essendo stato dimostrato il mancato superamento del limite reddituale in rapporto al reddito del nucleo familiare, e non della sola richiedente.
2.1. La censura è ammissibile, in quanto deduce, in sostanza, l'omesso esame, da parte del giudice di appello, del requisito economico, integrante, in rapporto alla prestazione richiesta (pensione d'inabilità riconosciuta solo in sede di appello), un elemento costituivo della pretesa, rispetto al quale non si è formato alcun giudicato interno (Cass. 7 giugno 2001 n. 7716; Cass. 17 marzo 2001 n. 3881; Cass. 1 settembre 1995 n. 9245; Cass. 22
aprile 1995 n. 4568; Cass. 13 aprile 1995 n. 4217). Essa, inoltre, è fondata sotto entrambi i profili.
2.2. Per quanto concerne la prova della situazione reddituale del soggetto aspirante alla prestazione assistenziale, le Sezioni unite di questa Corte, componendo il contrasto di giurisprudenza riscontratosi nella giurisprudenza della Sezione lavoro, hanno recentemente affermato che la dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale - prevista dall'art. 24 l. n. 114 del 1977 e, successivamente, dall'art. 1, coma 1, lett. b,
d.p.r. n. 403 del 1988, poi sostituito dall'art. 46 comma lett. o, d.p.r. n. 445 del 2000 - è idonea a comprovare, fino a contraria risultanza, detta situazione nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti con la predetta instaurati, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni (Cass. S.U. 3 aprile 2003 n. 5167, che ha ritenuto applicabile nelle controversie previdenziali ed assistenziali principio già affermato da Cass. S.U. 14 ottobre 1998 n. 10153).
2.3. Inoltre, quanto al secondo profilo, merita di essere confermato l'orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini della determinazione del requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione d'inabilità, di cui all'art. 12 l. n. 118 del 1971, deve tenersi conto anche della posizione reddituale degli altri componenti del nucleo familiare dell'interessato, ex art. 14 septies, quarto comma, l. n. 33 del 1980, in conformità con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione sostitutiva dell'intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione l'esclusione dal computo dei redditi percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare, prevista dalla stessa disposizione, solo per l'attribuzione dell'assegno mensile di cui agli artt. 13 e 17 della citata legge n. 118 del 1971 (Cass. 20 novembre 2002 n. 16363; Cass. 19 novembre 2002 n. 16311; Cass. 22 luglio 1992 n. 8816).
3. Ne deriva che il giudice di appello, nel valutare la sussistenza dei requisiti del diritto alla pensione d'inabilità avrebbe dovuto verificare la sussistenza del requisito socio-economico, sia considerando non sufficiente, allo scopo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla situazione economica dell'interessata, sia computando, ai fini del vaglio del limite reddituale, anche i redditi degli altri componenti del nucleo familiare della richiedente.
4. Pertanto, rigettato il primo profilo del primo motivo, vanno accolti il secondo profilo dello stesso ed il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata va cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa va rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, che procederà a nuovo esame, sulla base dei principi affermati ai precedenti punti 1.2., 2.2. e 2.3., e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il primo profilo di censura del primo motivo ed accoglie nel resto il ricorso. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003