Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12266
CASS
Sentenza 20 agosto 2003

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L'inutile scadenza del termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, secondo la previsione dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973, è idonea a costituire in mora, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 2, cod. civ., anche il Ministero dell'Interno in ordine alle prestazioni assistenziali obbligatorie in favore degli invalidi civili, con la conseguente decorrenza degli interessi, atteso il carattere generale della regola dettata dal suindicato art. 7.

Ai fini della declaratoria del diritto alla percezione della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971, il giudice deve verificare anche la sussistenza del requisito economico e il mancato accertamento di tale requisito, che è elemento costitutivo del diritto fatto valere, è deducibile per la prima volta in sede di legittimità, salvo l'operare del giudicato interno, che è escluso quando, come nella fattispecie, la pensione di inabilità è stata riconosciuta solo in sede di appello.

Il giudice di merito, cui l'attore abbia richiesto, nei confronti del Ministero dell'Interno, il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità (art. 12 legge 30 marzo 1971 n. 118) può invece riconoscere la spettanza dell'assegno d'invalidità, potendo tale minore beneficio ritenersi compreso per implicito in quello maggiore espressamente domandato, stante l'irrilevanza, sotto tale profilo, del fatto (spiegabile con il rilievo che la pensione d'inabilità presuppone una totale incapacità lavorativa) che solo per l'assegno d'invalidità detta legge (art. 13) preveda la condizione d'incollocazione al lavoro e la revocabilità del beneficio in ipotesi di mancato accesso, da parte degli invalidi, a posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche.

Commentario1

  • 1Cassazione: per assegnare la pensione di inabilita' civile si fa riferimento anche al reddito del coniuge
    Massima Di Paolo · https://www.lavoroediritti.com/ · 24 marzo 2011

    La Corte di Cassazione, con sentenza nr. 4677 dello scorso 25 febbraio, ribaltando i precedenti orientamenti in materia, ha stabilito in merito agli invalidi civili assoluti di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118, che per ottenere l'attribuzione della pensione di inabilità, assume rilievo non solo il reddito personale dell'invalido, ma anche quello eventuale del coniuge. La pensione di inabilità è prevista dalla L. 118/71 all'art.12, per i soggetti ai quali venga riconosciuta una percentuale di invalidità del 100%, in età compresa tra i 18 e i 65 anni. La pensione è erogata dall'Inps e, per il 2011, l'importo mensile è di euro 260,27 euro mensili; il limite di reddito …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12266
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12266
Data del deposito : 20 agosto 2003

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