Decreto presidenziale 25 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 9 novembre 2022
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00104/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00642/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 642 del 2022, proposto da
“Vox Day Società Cooperativa”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Ibba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via del Platano n. 2;
contro
Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
“Associazione Culturale Sardegna Concerti Festival e Rassegne”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Silvana Congiu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- della determinazione n. 4518 del 22 luglio 2022 avente ad oggetto “ presa d’atto e approvazione dei verbali della commissione giudicatrice, schede di valutazione specifiche per ciascun progetto e schede riassuntive per ciascun ambito - approvazione graduatoria ”, pubblicata in pari data sul sito del Comune di Cagliari, nelle sole parti aventi ad oggetto il cartellone “Grandi Manifestazioni”;
- della graduatoria allegata alla determinazione n. 4518 del 22 luglio 2022 nella parte in cui ammette la “Associazione Culturale Sardegna Concerti Festival e Rassegne”;
- dell’avviso pubblico “Cagliari dal Vivo 2022” ove letto ed interpretato nel senso di consentire la partecipazione della “Associazione Sardegna Concerti” nonostante le gravissime mancanze in merito alla programmazione degli eventi e alle false dichiarazioni in merito alla partecipazione degli artisti selezionati e degli eventi organizzati;
- della determinazione n. 3551 del 10 giugno 2022 avente ad oggetto l’approvazione del bando pubblico e di tutti gli allegati relativi al progetto “Cagliari dal Vivo 2022”;
- della determinazione n. 4148 del giorno 8 luglio 2022 avente ad oggetto approvazione elenco ammessi, ammessi con riserva, esclusi;
- della determinazione n. 4447 del 20 luglio 2022 avente ad oggetto rettifica disposizioni in merito alla pubblicazione degli allegati;
- della scheda di valutazione relativa al progetto presentato da “Sardegna Concerti”, della scheda di valutazione della commissione relativa al progetto “Vox Day”, della tabella riportante i punteggi complessivi di entrambe le partecipanti;
- dei provvedimenti non conosciuti, ove siano stati adottati, di monitoraggio del progetto “Cagliari dal Vivo 2022” relativo al cartellone “Grandi Manifestazioni”;
- dei provvedimenti non conosciuti, ove siano stati adottati, di approvazione delle modifiche sostanziali al progetto presentato da “Sardegna Concerti”;
- di ogni altro atto ad essi connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari e della “Associazione Culturale Sardegna Concerti Festival e Rassegne”;
Visti gli artt. 35, c. 1, lett. c), e 85, c. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 il dott. LV IT e udito per la parte ricorrente il difensore come da verbale.
Considerato:
- che la parte ricorrente, con nota depositata il 2 dicembre 2025 e nell’udienza di smaltimento dell’arretrato del 22 gennaio 2026 ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso “ a seguito del considerevole lasso di tempo trascorso ”, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
- che l’amministrazione resistente, con l’istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto depositata il 20 gennaio 2026, ha concordato sulla sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto di provvedere alla dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di giudizio, in conformità alle richieste delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco IC, Presidente
Andrea Gana, Referendario
LV IT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV IT | Marco IC |
IL SEGRETARIO