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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/12/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 842/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 842 del Ruolo Generale di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. , nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]nella C. le S. Bartolo Addolorata n.10 bis, int. 1,
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente nella C. le S. Bartolo Addolorata n.10 bis, int. 1, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Arena, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti e nulla ha opposto;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 25/6/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/05/2025, e Parte_1 CP_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Modica (RG) il 24/08/2000, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune predetto al n.
128, parte 2, Serie A, anno 2000; hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (Catania, Per_1
24/10/2007) e (Modica, 24/2/2016); Per_2 hanno esposto di essere separati consensualmente dal 14/2/2024, giusta sentenza del
Tribunale di Ragusa n. 716/2024, resa in data 12/04/2024 nel proc. n. 3230/2023 R.G.; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
->><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione consensuale, resa dal Tribunale di Ragusa in data 12/4/2024, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi,
a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono dal giorno della comparizione avanti il Tribunale di Ragusa nel procedimento di separazione consensuale;
2. la casa coniugale, sita in Modica, C.le Addolorata, si compone di due unità, di proprietà di entrambi i coniugi. L'interno 2 è assegnato alla sig.ra in quanto collocataria CP_1 dei figli minori e . Il sig. , successivamente alla separazione, si è Per_1 Per_2 Pt_1 trasferito, con il consenso della sig.ra nell'unità immobiliare adiacente alla casa CP_1 coniugale, int. 1;
3. I figli minori vengono affidati condivisamente a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre. I coniugi hanno avuto accesso ad una rateizzazione relativa alle tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativo alle pregresse annualità, sostenendo una spesa mensile di oltre € 100,00 mensili, al 50% ciascuno.
I sigg.ri e si impegnano a continuare, con reciprocità, l'attiva CP_1 Pt_1 collaborazione fin qui prestata nella crescita dei figli, a ricercare soluzioni condivise nelle scelte significative per la loro educazione, a fare in modo di presentare positivamente la figura dell'altro coniuge in vista del superiore interesse dei minori.
4. Tenuto conto che durante la separazione il sig. ha potuto vedere e tenere con sé i Pt_1 figli ogni qualvolta ciò sia stato possibile, compatibilmente con i suoi orari di lavoro e con gli impegni scolastici e ludici dei figli, e che tale modalità di frequentazione ha consentito ai minori di conservare una relazione significativa con il padre, i genitori intendono mantenere la medesima modalità.
Resta inteso fin d'ora che, in caso di disaccordo, il padre vedrà e terrà con sé i figli nei pomeriggi del lunedì e del venerdì; a fine settimana alternati per la giornata del sabato;
nel periodo estivo per 10 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno.
5. MANTENIMENTO FIGLI MINORI: Il sig. si obbliga al versamento, entro il Pt_1 giorno 10 di ciascun mese, sulla carta Poste Pay intestata alla sig.ra del CP_1 contributo al mantenimento di e nella misura di € 220,00, con la Per_1 Per_2 previsione della rivalutazione annuale di tale assegno secondo gli Indici Istat.
6. ASSEGNO UNICO: quanto all'Assegno Unico Universale riconosciuto in favore dei minori, attualmente ammontante a € 398,00 mensili, continuerà ad essere percepito
3 integralmente dalla sig.ra confermando il sig. l'impegno già prestato CP_1 Pt_1 durante la separazione a collaborare alle pratiche amministrative necessarie per il mantenimento del relativo riconoscimento.
7. Le spese straordinarie, e quindi quelle mediche, ludiche, sportive, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli minori verranno concordate tra i genitori- salvo quelle mediche urgenti ed indifferibili-, e sono poste a carico di ciascuno di essi al 50 %. Le detrazioni fiscali spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50% cadauno.
8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. I coniugi si impegnano reciprocamente a prestarsi ogni collaborazione, anche al di là delle specifiche previsioni recate dagli articoli del presente atto, in modo da favorire la realizzazione delle intese raggiunte.
9. Le parti, concordemente, prestano il consenso per il rilascio del passaporto e/o di carta di identità valida per l'espatrio sia per essi che per i figli minori, impegnandosi a collaborare, ove richiesto, per l'ottenimento dei documenti suddetti.
10. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
11. Per quanto non espressamente previsto le parti si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia.”
Posto che, nelle more del giudizio, il figlio è divenuto maggiorenne, nulla Per_1 occorre disporre nei suoi riguardi in punto di affidamento, collocamento e di diritto di visita, mentre per il resto le condizioni sopra riportate possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse dei figli, né con norme di legge ed in quanto vertono su diritti disponibili alle parti.
Il Tribunale prende atto degli ulteriori accordi tra loro intercorsi.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 24/08/2000 a Modica (RG) e trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio di MODICA, anno 2000 n. 128, parte II;
- omologa le condizioni inerenti ai figli ed ai loro rapporti economici, provvedendo in conformità;
- prende atto degli ulteriori accordi tra le parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di MODICA ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di MODICA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
12.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 842 del Ruolo Generale di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. , nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]nella C. le S. Bartolo Addolorata n.10 bis, int. 1,
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente nella C. le S. Bartolo Addolorata n.10 bis, int. 1, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Arena, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti e nulla ha opposto;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 25/6/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/05/2025, e Parte_1 CP_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Modica (RG) il 24/08/2000, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune predetto al n.
128, parte 2, Serie A, anno 2000; hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (Catania, Per_1
24/10/2007) e (Modica, 24/2/2016); Per_2 hanno esposto di essere separati consensualmente dal 14/2/2024, giusta sentenza del
Tribunale di Ragusa n. 716/2024, resa in data 12/04/2024 nel proc. n. 3230/2023 R.G.; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
->><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione consensuale, resa dal Tribunale di Ragusa in data 12/4/2024, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi,
a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono dal giorno della comparizione avanti il Tribunale di Ragusa nel procedimento di separazione consensuale;
2. la casa coniugale, sita in Modica, C.le Addolorata, si compone di due unità, di proprietà di entrambi i coniugi. L'interno 2 è assegnato alla sig.ra in quanto collocataria CP_1 dei figli minori e . Il sig. , successivamente alla separazione, si è Per_1 Per_2 Pt_1 trasferito, con il consenso della sig.ra nell'unità immobiliare adiacente alla casa CP_1 coniugale, int. 1;
3. I figli minori vengono affidati condivisamente a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre. I coniugi hanno avuto accesso ad una rateizzazione relativa alle tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativo alle pregresse annualità, sostenendo una spesa mensile di oltre € 100,00 mensili, al 50% ciascuno.
I sigg.ri e si impegnano a continuare, con reciprocità, l'attiva CP_1 Pt_1 collaborazione fin qui prestata nella crescita dei figli, a ricercare soluzioni condivise nelle scelte significative per la loro educazione, a fare in modo di presentare positivamente la figura dell'altro coniuge in vista del superiore interesse dei minori.
4. Tenuto conto che durante la separazione il sig. ha potuto vedere e tenere con sé i Pt_1 figli ogni qualvolta ciò sia stato possibile, compatibilmente con i suoi orari di lavoro e con gli impegni scolastici e ludici dei figli, e che tale modalità di frequentazione ha consentito ai minori di conservare una relazione significativa con il padre, i genitori intendono mantenere la medesima modalità.
Resta inteso fin d'ora che, in caso di disaccordo, il padre vedrà e terrà con sé i figli nei pomeriggi del lunedì e del venerdì; a fine settimana alternati per la giornata del sabato;
nel periodo estivo per 10 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno.
5. MANTENIMENTO FIGLI MINORI: Il sig. si obbliga al versamento, entro il Pt_1 giorno 10 di ciascun mese, sulla carta Poste Pay intestata alla sig.ra del CP_1 contributo al mantenimento di e nella misura di € 220,00, con la Per_1 Per_2 previsione della rivalutazione annuale di tale assegno secondo gli Indici Istat.
6. ASSEGNO UNICO: quanto all'Assegno Unico Universale riconosciuto in favore dei minori, attualmente ammontante a € 398,00 mensili, continuerà ad essere percepito
3 integralmente dalla sig.ra confermando il sig. l'impegno già prestato CP_1 Pt_1 durante la separazione a collaborare alle pratiche amministrative necessarie per il mantenimento del relativo riconoscimento.
7. Le spese straordinarie, e quindi quelle mediche, ludiche, sportive, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli minori verranno concordate tra i genitori- salvo quelle mediche urgenti ed indifferibili-, e sono poste a carico di ciascuno di essi al 50 %. Le detrazioni fiscali spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50% cadauno.
8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. I coniugi si impegnano reciprocamente a prestarsi ogni collaborazione, anche al di là delle specifiche previsioni recate dagli articoli del presente atto, in modo da favorire la realizzazione delle intese raggiunte.
9. Le parti, concordemente, prestano il consenso per il rilascio del passaporto e/o di carta di identità valida per l'espatrio sia per essi che per i figli minori, impegnandosi a collaborare, ove richiesto, per l'ottenimento dei documenti suddetti.
10. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
11. Per quanto non espressamente previsto le parti si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia.”
Posto che, nelle more del giudizio, il figlio è divenuto maggiorenne, nulla Per_1 occorre disporre nei suoi riguardi in punto di affidamento, collocamento e di diritto di visita, mentre per il resto le condizioni sopra riportate possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse dei figli, né con norme di legge ed in quanto vertono su diritti disponibili alle parti.
Il Tribunale prende atto degli ulteriori accordi tra loro intercorsi.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 24/08/2000 a Modica (RG) e trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio di MODICA, anno 2000 n. 128, parte II;
- omologa le condizioni inerenti ai figli ed ai loro rapporti economici, provvedendo in conformità;
- prende atto degli ulteriori accordi tra le parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di MODICA ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di MODICA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
12.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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