CASS
Sentenza 14 dicembre 2023
Sentenza 14 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 14/12/2023, n. 49823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49823 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OV LL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 49823 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 07/11/2023 52. R.G. 22117 - 2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di OR LY e la remissione di querela depositata in data 06 novembre 2023 Rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente ha permesso di accertare che la persona offesa ha rimesso la querela sporta nei confronti del ricorrente e che l'imputato ha accettato detta remissione di querela. Rilevato che di conseguenza il reato di truffa, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato. Ritenuto che, non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela e che a tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in d ta 7 novembre 2023 Il sigllere Estensos_e Il P esid e
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 49823 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 07/11/2023 52. R.G. 22117 - 2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di OR LY e la remissione di querela depositata in data 06 novembre 2023 Rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente ha permesso di accertare che la persona offesa ha rimesso la querela sporta nei confronti del ricorrente e che l'imputato ha accettato detta remissione di querela. Rilevato che di conseguenza il reato di truffa, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato. Ritenuto che, non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela e che a tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in d ta 7 novembre 2023 Il sigllere Estensos_e Il P esid e