Sentenza 9 novembre 1999
Massime • 2
Integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio, ex art. 328, comma primo, cod.pen., la condotta di un pretore che rigetta la richiesta del pubblico ministero di estrarre copia degli atti di un procedimento penale ai fini della impugnazione della sentenza, atteso che le parti hanno diritto di esaminare e ottenere copia degli atti del procedimento per lo svolgimento delle attività inerenti alle facoltà processuali loro riconosciute.
Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio, ex art. 328, comma primo, cod. proc. pen., la condotta di un pretore che si rifiuti di compiere un atto delegatogli (apposizione di sigilli nell'ambito di una procedura fallimentare) non essendo prevista dalla legge ne' la necessità del suo consenso ne' la sindacabilità dei presupposti della delega.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/1999, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 9 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 09/11/1999
Dott. LUIGI SANSONE - Componente - SENTENZA
Dott. LUCIANO DERIU - Componente - N. 1668
Dott. UGO SCELFO - Componente - REGISTRO GENERALE
Dott. ADALBERTO ALBAMONTE - Componente - N. 25428/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AM AM,
avverso la sentenza, in data 5.2.1999, della Corte di Appello di Perugia;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere A. Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A. Albano che ha concluso per a.s.r. per insussistenza del fatto riguardo al capo A/3, e per il rigetto nel resto del ricorso;
Udito il difensore avv. F. Di Benedetto;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 5.2.1999, la Corte di Appello di Perugia, nel riformare parzialmente la decisione di primo grado, confermava il giudizio di colpevolezza nei confronti di AM AM, magistrato in servizio presso la Pretura di Pescara - sezione distaccata di San Valentino -, in ordine ad alcuni fatti integrativi della fattispecie di cui all'art. 328, commi 1 e 2, c.p., ritenuta la continuazione dei reati.
Venendo ai fatti contestati sub comma 1^ dell'art. 328, la AM, in qualità di pretore della sezione distaccata suddetta, si era rifiutata, ripetutamente, di far estrarre copia dei verbali di udienza e della sentenza di proscioglimento, relativi al procedimento a carico di IE AU, al sostituto procuratore della Repubblica, che aveva richiesto dette copie ai fini dell'impugnazione.
Si era, altresì, rifiutata di eseguire l'apposizione di sigilli, giusta delega del giudice ai fallimenti del Tribunale di Pescara. Quanto al reato di cui al secondo comma dell'art. 328 c.p., la AM, quale giudice dell'esecuzione civile, aveva omesso di evadere due richieste di restituzione di titoli esecutivi, relative a distinte procedure, presentate dal procuratore del creditore esecutante.
Ha proposto ricorso per cassazione la AM, deducendo nei motivi, in ordine al primo episodio, l'erronea applicazione di legge sotto vari profili;
perché, in pratica, il pubblico ministero non era titolare del diritto vantato di estrarre copia dei suddetti atti, essendo il rilascio di copia rimesso al potere autorizzatorio del giudice procedente ex art. 116 c.p.p. Quanto ai fatti di cui all'altra violazione dell'art. 328, comma 1, ha dedotto l'erronea applicazione di legge;
in sostanza perché le deleghe, le quali potevano - ad avviso della ricorrente - essere comunque oggetto di sindacato nel merito da parte dell'autorità delegata, erano state emesse in assenza della condizione prevista dall'art. 84 r.d. 16 marzo 1942 n. 267. Cioè nell'atto di delega non era indicato l'impedimento del giudice delegante.
Sempre con riferimento allo stesso capo, la ricorrente ha rilevato la mancanza di motivazione in ordine alla giustificazione al riguardo addotta, cioè di non aver dato esito alla richiesta perché non aveva ottenuto l'assistenza del cancelliere della sezione fallimentare del Tribunale.
Quanto, poi, all'omessa restituzione dei titoli esecutivi, la ricorrente deduceva erronea applicazione di legge, perché l'istanza relativa era stata formulata, dalla parte, in modo generico ed anche erroneo. Comunque, - rilevava ancora la ricorrente -, la presentazione dell'istanza non si poteva giuridicamente considerare equivalente alla messa in mora richiesta dalla norma del secondo comma dell'art. 328, ai fini della configurabilità dell'omissione di un atto dell'ufficio.
2. Solo quest'ultima censura, in ordine alla configurabilità del reato di cui al secondo comma dell'art. 328 c.p., è fondata, e l'impugnata sentenza meritevole di annullamento senza rinvio limitatamente al capo sub A/3, relativo cioè a tale imputazione. Difatti, è vero che la ricorrente ha omesso di evadere le istanze di restituzione dei titoli esecutivi relativamente a due procedure, ma tale inottemperanza non può integrare di per sè il reato del secondo comma dell'art. 328, il quale richiede non il rifiuto di compiere l'atto al quale il p.u. è obbligato per legge, ma bensì che il compimento dell'atto ovvero la risposta non siano avvenuti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, che deve essere allo scopo formalizzata, come stabilito dall'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 328.
L'istanza, in altri termini, rende attuale e concreto l'obbligo di adempiere. Ma, perché si possa configurare il reato di omissione, è necessario che la richiesta non sia evasa, seppure limitatamente all'esposizione delle ragioni del ritardo, nel termine previsto di trenta giorni. Trattasi di inattività del pubblico ufficiale protratta per il termine che la norma appunto fissa.
Ora, nel caso in specie, non si è verificata quella specie di costituzione in mora del p.u., necessaria al fine di configurare come omissione il ritardo a provvedere.
3. Infondati sono, invece, gli altri motivi, in punto di configurabilità del reato previsto nel primo comma dell'art. 328 (rifiuto di atti di ufficio) nei fatti contestati, con riguardo ai vari profili di censura formulati dalla ricorrente. Quanto al rifiuto opposto al pubblico ministero, si osserva che il pubblico ministero, come anche il difensore della parte privata, ha diritto di esaminare e di estrarre copia degli atti del procedimento per lo svolgimento delle attività attinenti all'esercizio dei poteri spettantigli nell'ambito del processo, come riconosciuto in ultimo dalla stessa Corte Costituzionale (n. 192 del 1997), e come chiaramente emerge dal chiaro enunciato dell'art. 43 norme att. c.p.p.
Non è, difatti, possibile esercitare il diritto di impugnazione - per restare al caso in specie - senza non solo esaminare gli atti ma avere la copia degli atti stessi, essendo strumentale a tale esercizio non solo la conoscenza degli atti processuali, ma, come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale, la disponibilità di copia di quegli atti che la parte ritenga necessari.
Ora, riguardo all'esercizio di tale potere acquisitivo di conoscenze, strumentale allo svolgimento delle funzioni conferite al pubblico ministero, nei termini del codice di rito, il giudice non può svolgere alcun sindacato.
È risultato, invece, provato, secondo i giudici di merito, con apprezzamento degli elementi di prova acquisiti non suscettibile di sindacato nel giudizio di legittimità, che la ricorrente si è rifiutata di far estrarre copia dei verbali di udienza e della sentenza di proscioglimento, invocando al riguardo un suo potere discrezionale, non attributo di certo dal codice di rito al giudice. Anche le censure relative all'altro fatto, di rifiuto cioè di eseguire l'attività delegata di apporre i sigilli in una procedura fallimentare, sono infondate.
Osserva questo Collegio che la delega di funzioni, come quella in specie, deriva da norma che legittima il trasferimento di esercizio di competenze dal delegante al delegato.
Ora, la delega è efficace per la sola statuizione del delegante, e ciò nel senso sia che non è richiesto il consenso del delegato, sia che il delegato non può ne' rifiutare ne' rinunciare alla delega. Il delegato non può, quindi, sindacare l'atto di delega, ma semmai solo le eventuali direttive che gli provengono dal delegante per lo svolgimento delle attribuzioni conferitegli.
Nel caso in specie la delega è stata conferita ex art. 84 L.F., e l'impedimento costituisce la condizione per l'esercizio del potere di delega, senza che ciò però comporti che tale condizione possa essere sindacata o addirittura disattesa dal delegato. A ciò si aggiunga che l'art. 85 L.F. prevede un potere concorrente dello stesso pretore;
il che rafforza, ove occorresse la doverosità da parte del delegato di ottemperare all'atto di delega che investe tutto l'ufficio del delegato compreso il personale ausiliario. La giustificazione addotta dalla ricorrente di non aver potuto adempiere alla delega perché il Tribunale non le aveva assicurata l'assistenza di un cancelliere di quell'Ufficio è stata, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, oggetto di esame da parte della Corte di Appello, e ritenuta dalla stessa del tutto pretestuosa. Il Presidente del Tribunale, cioè, le aveva opposto che per l'assistenza doveva avvalersi del personale di cancelleria della Pretura, come da direttiva ministeriale. Ma, nonostante ciò, la ricorrente oppose ancora un rifiuto alla delega, questa volta per l'assenza, in concreto, dell'impedimento del giudice del fallimento. Rifiuto, poi, che in prosieguo ulteriormente oppose, nonostante che nella delega venisse data ragione dell'impedimento dell'autorità delegante, ancora una volta sindacato nel merito e giudicato insussistente dalla AM.
Il ricorso, pertanto, con riguardo alle dette imputazioni va rigettato.
Per effetto dell'accoglimento del ricorso relativamente al capo "A/3" (art. 328, comma 2, c.p.), e quindi dell'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente a tale parte, va disposto il rinvio per la determinazione dell'aumento di pena della continuazione da eliminare.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente all'imputazione di cui al capo "A/3" (art. 328, comma 2, c.p.) perché il fatto non sussiste, e rinvia per la determinazione dell'aumento di pena da eliminare alla Corte di Appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 9 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2000