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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/12/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE GIUDICE DEL LAVORO Dott. Marcello Giacalone all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha 1 pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3022 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 promossa da
Parte_1 (C.F.: ) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al C.F._1 presente atto, dall'Avv. Manuela Marullo (C.F.: e C.F._2 dall'Avv. Antonio Pivetti (C.F.: ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il loro studio sito in Palermo, Via Nicolò Turrisi n.13. RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 (C.F. ), in persona del Sindaco e legale rapp.te pro – tempore, Avv. P.IVA_1 Giuseppe Di Maggio, elettivamente domiciliato in Cefalù, via Roma, 33, presso lo studio legale avv. Michele Allegra (C.F. , il quale dichiara C.F._4 di volere ricevere le comunicazioni riguardanti il presente procedimento al seguente indirizzo di posta certificata: , che lo Email_1 rappresenta e difende per mandato speciale in calce all'originale del presente atto. RESISTENTE Oggetto: risarcimento del danno da perdita di chances per mancata valutazione dei risultati. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18.7.2023, ha adito il Giudice del Parte_1 lavoro del Tribunale di Termini Imerese nei confronti del Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, osservando che: ex dipendente del
[...] resistente fino al 30.9.2017 con la qualifica di Responsabile del Settore CP_1 Politiche Sociali e Servizi Demografici – P.O. 1 cat.D, tra il 2011 e il 2017 era stata destinataria, nella qualità di Responsabile della struttura organizzativa, dei vari obiettivi annualmente assegnatile ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato, come previsti su base triennale con rispettive deliberazioni della Giunta Municipale n. 230 del 2011 (per il triennio 2011/2013), e piano individuale della performance e n. 142 del 8.11.2016 (triennio 2016/2018), e piano individuale della performance, con esclusione dei due anni 2014 e 2015 per colpa della resistente;
pur avendo profuso l'impegno in funzione degli obiettivi indicati, non si era mai vista valutare l'attività svolta al fine dell'accertamento del raggiungimento dei suddetti obiettivi e della conseguente erogazione di quella parte variabile della retribuzione costituita dall'indennità di risultato;
invano aveva sollecitato l'amministrazione a effettuare
1 detta valutazione evidenziando, per ciascun obiettivo assegnatole, in ragione di anno, la relativa attività svolta dal proprio servizio in seno ai vari procedimenti amministrativi avviati e funzionali allo scopo (analiticamente richiamati nel ricorso introduttivo del giudizio da pag. 3 a pag. 11), nonché le plurime delibere di attuazione dei progetti elaborati;
si era configurato, pertanto, un altissimo livello di probabilità di giudizio pienamente positivo con diritto alla corresponsione della relativa indennità di risultato;
l'amministrazione era tenuta a misurare e valutare la performance ai sensi del d.lgs. n.150/2009, il cui art. 7 la obbligava ad adottare, con apposito provvedimento, il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” allo scopo di procedere annualmente a valutare la performance 2 organizzativa e individuale, presupponente l'introduzione del ciclo di gestione della performance, previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto, che rappresentava la premessa logica e metodologica dell'intero processo, e si basava sul principio della trasparenza dell'azione amministrativa;
trattavasi di atto dovuto da parte dell'Ente datore di lavoro e refluente sul sistema retributivo anche ai fini della quantificazione della retribuzione di risultato;
pertanto, l'omessa valutazione della performance integrava un inadempimento contrattuale a fronte del quale il dipendente, previa dimostrazione di potere ragionevolmente ritenere di avere raggiunto l'obiettivo, poteva far valere nei confronti del proprio datore di lavoro una legittima pretesa risarcitoria da perdita di chance, economicamente apprezzabile in funzione di quella parte della retribuzione variabile che lo stesso non aveva potuto maturare per fatto e colpa del datore di lavoro;
pretesa risarcitoria basata sul diritto soggettivo del lavoratore di ottenere che le valutazioni datoriali in ordine alle prestazioni e ai relativi risultati del lavoratore fossero formulate nel rispetto dei parametri oggettivi previsti dalla legge e dal contratto collettivo nonché dei canoni di correttezza e buona fede ex artt.1175 e 1375 c.c.; avendo ella sempre raggiunto gli obiettivi assegnatile, l'inadempimento del le aveva precluso la possibilità di potere percepire CP_1 l'indennità di risultato per gli anni 2011-2017 nella misura massima del danno da perdita di chance subito quantificabile, in via equitativa, nella stessa misura massima della indennità di risultato, conseguibile ai sensi del c.c.n.l.. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni – “in accoglimento delle domande formulate in ricorso, ritenere e dichiarare l'inadempimento del con Controparte_1 riferimento all'obbligo normativo e contrattuale di valutazione della performance individuale della ricorrente per le annualità 2011-2017; - conseguentemente, per i motivi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno da perdita di chance, commisurato all'indennità di risultato nella sua misura massima o in quella che verrà ritenuta equa e, per l'effetto - condannare il al risarcimento del danno subito Controparte_1 dalla ricorrente nella misura massima di €.18.375,00, ovvero in quella diversa da liquidarsi in via equitativa. In via istruttoria, ove contestate le circostanze dedotte a sostegno delle domande spiegate, specie con riferimento al contenuto degli atti amministrativi ivi richiamati e, in generale, di tutta la documentazione richiamata nel presente ricorso e non allegata in quanto non in possesso della ricorrente, si chiede la produzione in giudizio da parte dell'Amministrazione degli stessi, con riserva, se necessario, di indicarli analiticamente. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori i quali si dichiarano antistatari.” .
2 Il nel costituirsi ha replicato che: aveva posto Controparte_1 in essere le attività necessarie per la valutazione della ricorrente giungendo alla conclusione che non vi fossero le ragioni obiettive per corrispondere l'indennità di risultato;
per gli anni 2014-2015 si era trovata nell'impossibilità di individuare gli obiettivi per fatti a esso non imputabili;
non risultava che la ricorrente avesse raggiunto obbiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli riconducibili alla sua ordinaria attività dirigenziale, né aveva dimostrato di avere raggiunto gli obiettivi che avrebbero legittimato la percezione dell'indennità di risultato, né ancora aveva indicato gli obiettivi fissati e il loro conseguimento, condizione imprescindibile per l'erogazione della somma richiesta, a prescindere dalla costituzione del Nucleo di 3 valutazione del risultato;
la ricorrente non aveva prodotto il documento programmatico dell'ente per gli anni per cui aveva richiesto il pagamento dell'indennità, così come non aveva dato prova di avere raggiunto gli obbiettivi;
non aveva fornito la prova di quanto oggetto delle pretese azionate né era possibile supplire a tale lacuna probatoria invocando l'esibizione in giudizio da parte della resistente delle delibere e della documentazione dalla ricorrente non prodotte: onere da assolvere anche in caso di mancata valutazione poiché i dipendenti con funzione organizzativa – come la ricorrente - che proponevano domanda di risarcimento del danno per perdita di "chance" in relazione all'assegnazione dell'indennità di risultato, dovevano specificare quale fosse l'obiettivo della loro posizione organizzativa - ossia il risultato perseguito dall'amministrazione - e dovevano, in caso di contestazione, dimostrare che quell'obiettivo era stato raggiunto anche in assenza di una valutazione positiva (cfr. Cass. 16/02/2024, n. 4258); inoltre, l'ordine di esibizione non poteva essere disposto dal giudice in difetto della dimostrazione di una pregressa istanza rivolta dalla parte all'amministrazione e da questa disattesa;
non ricorrevano i presupposti per la liquidazione equitativa del danno invocato;
la ricorrente non aveva specificato i criteri in forza dei quali aveva quantificato il danno come richiesto alla luce del criterio giurisprudenziale per cui nell'eseguire tale calcolo si doveva utilizzare il cd. coefficiente di riduzione. Ha così concluso “- rigettare tutte le domande azionate da , perché infondate in fatto e in diritto e Parte_1 comunque, sfornite di prova;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti, che nulla è dovuto alla ricorrente dalla resistente a titolo di risarcimento per perdita da chance;
in estremo subordine, dichiarare che la quantificazione risarcitoria indicata dalla ricorrente è errata e, comunque, esorbitante. con salvezza di spese e competenze”. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 17.12.2025 depositate dalle parti Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. Invero, la ricorrente, ex dipendente con responsabilità di posizione organizzativa, ha agito per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance conseguente sia alla omessa attivazione del giudizio di valutazione della performance organizzativa e individuale da parte del Nucleo di valutazione del resistente, sia alla CP_1 mancata assegnazione di obiettivi negli anni 2014-2015. Trattasi di atto dovuto ai sensi del co. 2 dell'art. 2 d.lgs. n. 150/2009 secondo cui
“2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance
3 con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13.” al punto che “Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.” (co. 5 nella formulazione originaria). Inoltre, l'art. 7 stabilisce che “1) Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
… 3) Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, 4 individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo: a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del presente decreto;
b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.”: comma quest'ultimo successivamente abrogato con DPR n. 105/2016. I successivi artt. 8 e 9 disciplinano rispettivamente gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale. Dall'esame della documentazione prodotta emerge che anche il resistente CP_1 ha istituito “un sistema di valutazione e misurazione delle performance organizzative e individuale” con deliberazione n. 141 del 26.8.2011 che non risulta né tra le produzioni effettuate dalla ricorrente né tra i documenti per i quali è richiesta l'emissione di ordine di esibizione a carico dell'amministrazione resistente. Ancora, risulta istituita anche la Commissione per la valutazione della trasparenza e dell'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) organo di cui si richiamano le deliberazioni in merito ai sistemi per la misurazione e la valutazione della performance: deliberazioni anche esse non prodotte in giudizio né richiamate specificatamente dalla ricorrente al fine della loro esibizione da parte della resistente. Ciò premesso si osserva che anche recentemente la Cassazione (n. 5746/2024) ha precisato che “La retribuzione di risultato ha… natura squisitamente contrattuale ed è corrisposta dall'amministrazione una volta attivati i necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell'attribuzione delle responsabilità, nell'assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento (Cass., Sez. L, n. 11899 del 12 maggio 2017). Pertanto, occorre prendere atto che dall'astratta previsione di una retribuzione di risultato non può discendere, in capo al potenziale destinatario della stessa, un diritto soggettivo immediatamente esigibile. Da ciò, però, non può affermarsi che il compimento, da parte della P.A., delle attività necessarie per arrivare alla definizione degli obiettivi necessari perché il dipendente possa ricevere la retribuzione di risultato sia oggetto di una condizione potestativa. La detta P.A., infatti, ove la legge o la contrattazione collettiva la impegnino, come nella specie, ad agire in questo senso, ha l'obbligo di porre in essere tutte le attività preliminari all'individuazione dei menzionati obiettivi e, poi, una volta fatto ciò, di compiere le verifiche prodromiche alla concessione o al diniego della retribuzione di risultato. Nella gestione del rapporto con il
4 lavoratore e nel compimento di siffatte azioni la P.A. deve rispettare i principi di correttezza e buona fede. Il dipendente, quindi, è titolare di un diritto verso la P.A. a che questa attribuisca le responsabilità, assegni gli obiettivi, determini i parametri per definirne il raggiungimento e, infine, compia le valutazioni necessarie. Tutte queste attività non integrano una condizione di un qualche tipo, ma attengono all'adempimento di un'obbligazione. Finché non saranno completate, il dipendente non potrà azionare il suo diritto alla retribuzione di risultato e, dunque, non potrà chiedere siffatto adempimento. Infatti, la giurisprudenza ha già chiarito che, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, gli artt. 9 e 10 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali del 31 marzo 1999, attribuiscono ai dipendenti 5 assegnatari di posizioni organizzative una retribuzione di risultato, la cui erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali previamente programmati, sicché il lavoratore non può rivendicare il riconoscimento dell'emolumento, ove ometta di indicare l'obiettivo assegnatogli e l'avvenuto conseguimento dello stesso, senza che assuma rilievo, in tale evenienza, la mancata costituzione, da parte dell'ente, di un nucleo di valutazione del risultato (Cass., Sez. L, n. 10969 del 27 maggio 2015). Il dipendente, però, pur non potendo esercitare l'azione di adempimento, potrà … dolersi della condotta inadempiente della P.A. e, così, chiedere il risarcimento del danno. Al riguardo, il creditore lavoratore dovrà dimostrare solo la fonte (negoziale
o legale) del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento dell'amministrazione. A queste conclusioni si perviene applicando le ordinarie regole civilistiche sulla ripartizione dell'onere probatorio nelle obbligazioni contrattuali, così come delineate da consolidata giurisprudenza (da Cass., SU, n. 13533 del 30 ottobre 2001 in poi). Qualora dovesse risultare che la P.A. non abbia posto in essere alcuna attività alla quale era tenuta e, in questo caso, non abbia dedotto che non vi fossero ragioni obiettive per prevedere una retribuzione di risultato o non abbia allegato di essersi trovata nell'impossibilità di individuare gli obiettivi in esame per causa a lei non imputabile, essa sarà inadempiente rispetto al proprio obbligo di attivare il procedimento che avrebbe dovuto portare alla fissazione degli obiettivi in esame. Il dipendente, allora, potrà chiedere non già una tutela in forma specifica - essendo la condotta menzionata oggetto di un facere discrezionale e infungibile dell'amministrazione - ma una mera tutela per equivalente, ossia risarcitoria. A sua volta, tale risarcimento non potrà che avvenire sub specie di risarcimento del danno da perdita di chance (Cass., Sez. L, n. 9392 del 12 aprile 2017). Detto danno va riconosciuto, ove sussista la prova, fornita anche presuntivamente dal soggetto leso, di una concreta ed effettiva occasione perduta (da valutare in base ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e va liquidato in via equitativa, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo. Per l'esattezza, in tema di risarcibilità dei danni conseguiti da fatto illecito o da inadempimento, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale (Cass., Sez. 3, n. 15274 del 4 luglio 2006). La regola per la quale il risarcimento per l'inadempimento dell'obbligazione esige un rapporto causale immediato e diretto fra lo stesso inadempimento e il
5 danno, prevista dall'art. 1223 c.c., pur essendo fondata sulla necessità di limitare l'estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti, deve essere intesa, dunque, come orientata ad escludere dal risarcimento esclusivamente le conseguenze dell'inadempimento che non siano connesse a questo in maniera giuridicamente rilevante. In questi termini va interpretata la prescrizione per la quale tale risarcimento deve comprendere la perdita e il mancato guadagno del creditore che di detto inadempimento siano ex art. 1223 c.c. conseguenza propriamente “immediata e diretta”. È compito del giudice di merito accertare la materiale esistenza di un rapporto causale che abbia i menzionati caratteri normativamente richiesti (Cass., Sez. L, n. 9374 del 21 aprile 2006). Il dipendente è 6 tenuto, quindi, ad allegare l'esistenza di un danno da perdita di chance e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo un calcolo di probabilità. Una volta fatto ciò, il giudice, che ritenga fornita tale prova, liquida il danno eventualmente in via equitativa (per una ricostruzione similare, in tema di indennità di posizione, Cass., Sez. L, n. 7110 del 9 marzo 2023). Orbene, nel caso di specie è documentato che il resistente ha approvato sia CP_1 il piano delle performance anni 2011-2013 sia quello per gli anni 2016-2018: piani nei quali si indicano gli obiettivi programmati, si approva la scheda obiettivo della performance individuale (non risulta invece prodotta quella performance organizzativa) il cui grado di raggiungimento è demandato al giudizio del costituendo Nucleo di Valutazione o Organismo indipendente di valutazione. È altresì prodotta la relazione sulla performance individuale redatta dalla stessa ricorrente per il 2011, mentre nulla risulta prodotto per gli ulteriori anni Ciò premesso, col ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha dedotto due diversi tipi di inadempimento: quello per l'omessa valutazione della performance individuale rispetto agli obiettivi dei piani per gli anni 2011-2013 e 2016-2018 e quello per l'omessa indicazione degli obiettivi per il biennio 2014-2015. Per entrambi la ricorrente ha domandato il risarcimento del danno da perdita di chances, allegando l'inadempimento dell'amministrazione e sostenendo che nel caso del danno da omessa valutazione, ella è tenuta a provare una plausibile occasione perduta della positiva valutazione della sua performance mentre nel caso della omessa indicazione degli obiettivi della performance individuale ella è tenuta a provare che la mancata predisposizione degli obiettivi le ha fatto perdere la concreta e probabile opportunità di ottenere la retribuzione di risultato, a causa dell'inerzia del datore di lavoro. Procedendo all'esame dei singoli anni, per quanto attiene il danno relativo al 2017 la domanda non appare accoglibile atteso che la stessa ricorrente ha allegato di essere
“stata notevolmente impegnata in quanto prossima alla quiescenza per raggiunti limiti di età. L'attività amministrativa per questo motivo è stata impegnativa sia per lo svolgimento di tutti gli atti relativi al settore posto sotto la sua responsabilità, sia per la volontà e dedizione nel cercare di formare tutti i dipendenti circa lo svolgimento delle attività sino a quel momento svolte personalmente e esclusivamente dalla ricorrente. L'Amministrazione Comunale per i motivi di cui sopra non ha assegnato alla ricorrente specifici obiettivi, attesa la scadenza del 30 settembre e l'inizio della quiescenza previsto per il successivo 1° ottobre, bensì
6 diverse disposizioni di servizio per la definizione, per quanto possibile, di tutte le pratiche in itinere e dei progetti in esecuzione. Inoltre sono state individuate due figure professionali per la sostituzione della ricorrente, con decorrenza 1° ottobre 2017, per il settore Politiche Sociali e Servizi Demografici demandando, anche in questo caso alla signora il compito di formare i neo incaricati nello Parte_1 svolgimento degli incarichi fino ad allora ricoperti dalla stessa.”. Dunque, nel caso di specie non appare configurabile alcun inadempimento dell'amministrazione nell'omessa assegnazione di obiettivi sul presupposto che la prossima cessazione del rapporto di lavoro non avrebbe consentito di valutarne il merito conformemente alla situazione degli altri dipendenti titolari di posizione 7 organizzativa valutati soltanto al termine dell'anno di riferimento e sulla base degli obiettivi effettivamente raggiunti. Passando all'esame dei due piani di performance triennale, si osserva che la ricorrente ha – come già anticipato – chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance per l'omessa valutazione della performance individuale a lei assegnata. Orbene, considerato che il danno consegue all'inadempimento del CP_1 resistente, allegato correttamente dalla ricorrente, il giudicante rileva che quest'ultima ha descritto, con riferimento ai singoli obiettivi, l'attività svolta quale titolare della P.O.. Ciò richiede alcune precisazioni. In particolare, per l'anno 2011 gli obiettivi sono stati individuati e assegnati a fine anno finanziario e, pertanto, non sono stati attuabili nel 2011 sì che l'impegno della ricorrente si è caratterizzato per avere svolto “un'attività amministrativa rilevante propedeutica rispetto al perseguimento degli obiettivi assegnati con la summenzionata delibera. Nonostante, infatti, l'assegnazione di minori risorse, l'ufficio posto sotto la responsabilità della ricorrente ha cercato di monitorare i bisogni della comunità al fine di supportare le fasce deboli della popolazione. Data la completezza e puntualità della relazione trasmessa, si fa espresso rinvio alla stessa ai fini dell'individuazione precisa delle attività svolte.”. Deve, pertanto, ritenersi acclarato l'inadempimento dell'amministrazione, vieppiù considerato che l'individuazione degli obiettivi per il 2011 soltanto a fine anno ha logicamente impedito anche la sola possibilità di cimentarsi per il loro raggiungimento. Inoltre, dalla delibera della G.M. N. 230 del 29.12.2011 è risultato che “in via preliminare, si dà atto che i processi di cui si chiedeva la compilazione delle schede proprio ai responsabili, non sono altro che gli obiettivi di mantenimento inerenti l'attività ordinaria e su questi si fonderà buona parte della valutazione, ed in particolare per il 2012 la maggior parte della stessa;”. Pertanto, considerato che la resistente non ha specificatamente contestato l'attività svolta dalla ricorrente e riportata nella citata relazione della medesima;
considerato che
quanto ivi descritto è chiaramente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di mantenimento inerenti l'attività ordinaria, come riconosciuto dallo stesso nella memoria di CP_1 costituzione in giudizio;
considerato che
l'amministrazione non ha allegato né dimostrato l'esistenza di ragioni giustificatrici del suddetto ritardo nella individuazione e successiva assegnazione degli obiettivi, si ritiene che la ricorrente abbia dato prova della concreta perdita della possibilità di conseguire detti obiettivi e, pertanto, abbia subito il danno futuro lamentato da liquidare equitativamente.
7 Quest'ultimo, in difetto di precisi parametri se non le indicazioni emergenti dalla citata delibera nella quale “buona parte della valutazione” è fondata sugli obiettivi di mantenimento inerenti l'attività ordinaria, appare liquidabile nella misura del 60% traducendo in detta percentuale la “buona parte della valutazione”: pertanto, alla ricorrente spetta per l'anno 2011 un risarcimento da perdita di chance di € 1.575,00. Per l'anno 2012, premesso che anche per detto anno è acclarato l'inadempimento dell'amministrazione per avere omesso la valutazione degli obiettivi conseguiti, per la determinazione equitativa del danno patito si osserva quanto segue. Come riportato nella scheda in atti – non specificamente contestata nell'indicazione degli obiettivi e degli indicatori - si evince che l'obiettivo n. 1 è quello per cui “L'ente 8 si propone di migliorare le forme di assistenza e tutela dei minori, anziani, soggetti portatori di handicap e in difficoltà di vario tipo, attraverso un sostegno attivo e partecipato, possibilmente gestito in economia o con forme alternative alla vecchia assistenza ai bisognosi, che sia più economica, ma al tempo stesso più produttiva.”. Il suo raggiungimento si articola in tre indicatori (a- Presentazione progetto nuovo servizio di assistenza domiciliare, mediante il servizio civico o forme alternative di lavoro: minore spesa e diversi interventi;
b- Presentazione proposta modifica al regolamento dei servizi sociali;
c- Presentazione progetti di assistenza di tipo lavorativo per fasce deboli e svantaggiate). Orbene, riguardo all'indicatore n. 1 (Presentazione progetto nuovo servizio di assistenza domiciliare, mediante il servizio civico o forme alternative di lavoro: minore spesa e diversi interventi) la stessa ricorrente pur allegando di non averlo raggiunto sia per mancanza di figure professionali qualificate sia per l'impossibilità finanziaria di affidare il servizio a una cooperativa, ha dedotto di potere essere valutata positivamente e, dunque, di avere raggiunto l'obiettivo personale in quanto l'insuccesso non sarebbe dipeso dalla sua volontà. Ciò non di meno atteso che difetta la prova che la bozza di progetto prospettata rappresenti una soluzione migliorativa rispetto al progetto di assistenza domiciliare esistente;
che neppure nel caso del secondo indicatore (Presentazione proposta modifica al regolamento dei servizi Sociali) la ricorrente è andata oltre a una bozza di regolamento senza formulare una proposta completa a causa di un impedimento che, peraltro, non è oggetto di alcuna prova, né documentale né orale, né è provata una specifica responsabilità dell'amministrazione nell'omesso raggiungimento dell'obiettivo; che riguardo al terzo indicatore (Presentazione progetti di assistenza di tipo lavorativo per fasce deboli e svantaggiate), la ricorrente ha indicato i singoli progetti elaborati nonché le determinazioni sindacali logicamente adottate sul presupposto della correttezza dei progetti;
che difetta la specifica contestazione sia dei progetti sia delle determinazioni da parte della resistente, induce il giudicante a ritenere grandemente probabile il raggiungimento di detto ultimo obiettivo.. Il secondo obiettivo del 2012 assegnato alla ricorrente – si ripete, sulla base di quanto emerge dalla scheda in atti, sotto alcun profilo specificamente contestata dalla resistente – è così descritto “L'ente si propone di porre in essere alcune modifiche nelle forme di gestione dei servizi collegati alla scuola, alla cultura, allo sport ed al turismo. La finalità è quella strategicamente prevista dall'Amministrazione nel presente piano e cioè di risparmiare senza dover sacrificare i servizi offerti sino ad oggi;
ci si propone, anzi, di avviare un nuovo percorso virtuoso, con meno
8 affidamenti all'esterno e con più progettualità e convenzioni con enti, associazioni o altre PP.AA., soprattutto a seguito della nascita del Distratto Turistico.”. Per il raggiungimento di detto obiettivo, sono previsti quattro indicatori “a- Primo studio di fattibilità sulla possibilità di gestire in economia la refezione scolastica , anche attraverso cooperative e/o progetti;
b- Esecuzione regolamento della consulta delle associazioni : formulazione avvisi per formazione cartelloni primaverile ed estivo , che comprenda tutto il settore dell'obiettivo : dalla scuola al turismo c- Presentazione progetti di varia natura per fruizione beni culturali;
d- Bando per sponsorizzazioni e richieste finanziamento pubblico o privato anche con il Distretto Turistico.”. 9 Dalla lettura del ricorso introduttivo si afferma – senza contestazione della resistente
- la realizzazione dello studio di fattibilità: obiettivo che rende irrilevante l'esito negativo di detto studio, trattandosi appunto di uno studio di fattibilità, mentre non risulta effettuato alcun giudizio negativo sui criteri utilizzati per la predisposizione dello studio stesso né sono evidenziati aspetti di illogicità di detto studio. Anche per quanto attiene al secondo indicatore, la ricorrente ha dedotto le diverse attività poste in essere nonché le relative deliberazioni che hanno indetto dei bandi sulla base degli avvisi formulati anche dalla ricorrente: anche in questo caso, l'assenza di specifica contestazione della resistente, induce a ritenere il rispetto anche del secondo indicatore, come anche del terzo indicatore, secondo le incontestate deduzioni della ricorrente. Non così per l'ultimo indicatore in quanto, secondo le stesse allegazioni della ricorrente, non risulta predisposto alcun bando ma semplicemente un progetto destinato a essere finanziato con soldi pubblici. Attesa la differenza tra bando e progetto, la mancata iniziativa volta a sollecitare il finanziamento del privato né l'apparente coinvolgimento del distretto turistico, difetta la prova del raggiungimento di detto obiettivo. Pertanto, per il 2012, secondo la scheda di valutazione della performance individuale il secondo obiettivo risulterebbe raggiunto per il 75%. In sintesi, può ritenersi che il danno complessivamente patito dalla ricorrente per l'omessa valutazione della performance individuale relativa al 2012 è determinabile equitativamente nella misura del 60% dell'importo dell'indennità che la ricorrente avrebbe percepito pari a € 1.575,00. Per l'anno 2013, sempre incontestata l'omessa valutazione della performance individuale e , dunque l'inadempimento dell'amministrazione, risulta assegnato un solo obiettivo il cui l'indicatore (“Presentazione progetto per inserimento lavorativo giovani per scopi sociali”) è assegnato ancora una volta soltanto alla fine dell'anno, con conseguente inadempimento dell'amministrazione resistente tenuta non soltanto a effettuare la programmazione, ma anche ad assegnare gli obiettivi ed effettuare la relativa valutazione. Nel ricorso introduttivo la ricorrente comunque deduce che, sia pure in un breve periodo, ha avviato il progetto impegnando parte delle somme stanziate per i progetti che hanno coinvolto 15 giovani e la restante parte delle somme stanziate per
“stipulare l'assicurazione degli operai ed l'acquisto di materiale per l'esecuzione dei lavori.”. Atteso dunque l'intero utilizzo del budget stanziato dall'amministrazione, deve ritenersi che la ricorrente avrebbe raggiunto con assoluta certezza l'obiettivo in questione e, pertanto, il danno appare quantificabile in € 2.625,00 parametrato alla misura massima dell'indennità di risultato.
9 Con riferimento al biennio 2014-2015, la ricorrente ha allegato, da un lato, di essere stata assente fino ad aprile 2014, dall'altro lato, di avere ripreso servizio nel settore delle politiche sociali nel settembre 2014. Ha altresì riferito di avere svolto diverse attività senza peraltro né dettagliarle né collegarle a un ipotetico obiettivo o a un concreto risultato conseguibile, rimanendo del tutto generica, sia per il 2014 sia per il 2015. Orbene, tenuto presente che “il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno (non già attuale, ma) futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha 10 inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. 12 febbraio 2015, n. 2737). Esso consiste in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass. 25 agosto 2014, n. 18207; Cass. 20 giugno 2008, n. 16877), nonché l'ulteriore affermazione della Cassazione secondo la quale
“la sussistenza di un tale pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare), consistente nella perdita di una possibilità attuale, esige la prova, anche presuntiva, purchè fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, della sua attuale esistenza (Cass. 30 settembre 2016, n. 19604; Cass. 31 maggio 2017, n. 13818) si osserva che occorre tenere distinto la perdita della possibilità di conseguire gli obiettivi dalla conseguenza risarcitoria di detta perdita, atteso che il verificarsi della prima non esonera il ricorrente dalla prova del secondo. Nel caso di specie, si ritiene che l'assenza della ricorrente fino ad aprile 2014 e comunque la ripresa della posizione organizzativa all'interno del servizio di competenza soltanto nel settembre 2014 induce a escludere il contestato inadempimento atteso che non appare verosimile l'obbligo del conferimento di obiettivi anche nei confronti di un soggetto assente. Discorso diverso per il 2015 nel quale l'inadempimento dell'amministrazione è incontroverso atteso che quest'ultima ha dedotto, ma non dimostrato, l'esistenza di non meglio precisati eventi che avrebbero impedito l'assegnazione di obiettivi. Dal che discende che, certa la perdita della possibilità della ricorrente di conseguire l'indennità in questione, il relativo danno deve essere liquidato equitativamente. In proposito, considerato che, come visto in precedenza, per plurime ragioni la ricorrente non risulta essere riuscita a raggiungere tutti gli obiettivi assegnatile, appare equo liquidare anche il danno in questione nella misura del 60% dell'indennità di risultato ottenibile ossia € 1.575,00. Con riferimento al piano di performance relativo al triennio 2016-2018, detto in precedenza dell'anno 2017, per il 2016 la ricorrente ha dedotto l'assegnazione del seguente obiettivo n. 1: Gara assistenza igienico – personale. Istituzione albo ed approvazione progetto base. Per il raggiungimento di detto obiettivo non viene precisato alcun indicatore sulla base del quale individuare il grado di raggiungimento, né viene prodotta alcuna scheda obiettivo di performance individuale.
10 Invero, la ricorrente si è limitata ad affermare che “sono state attivate tutte le procedure per la realizzazione del progetto, anche sulla base delle leggi regionali nn. 68-16-22- 104 che affidano alla competenza dei singoli comuni l'assistenza igienico personale e i servizi specialistici volti a favorire l'integrazione scolastica dei soggetti con handicap grave. È stato predisposto un progetto di massima unitamente all'Assistente Sociale per €.32.186,30 di cui €. 3.000,00 bilancio 2016 ed €. 29.186,30 bilancio triennale-es. 2017. È stato predisposto l'Albo delle ditte accreditate per la gestione dei Servizi Sociali e quindi anche del servizio di cui trattasi, con determinazione n. 245 del 14/10/2016. Con Delibera G.M. n. 146 è stato approvato il progetto assistenza igienico-personale per l'anno 2016/17. Sono stati 11 presi vari impegni di spesa con Determinazione n.284 del 25/11/2016. Sono, infine, state trasmesse le lettere di comunicazione per avviamento servizio alle cooperative sociali CO.RI.M e La Mimosa.”: per detto obiettivo non risulta prodotta alcuna la relazione sulla sua attività predisposta dalla ricorrente. Tanto giustifica, ad avviso del giudicante, il ritenere non sussistente alcun pregiudizio rispetto alla mancata valutazione di detto obiettivo atteso che la ricorrente, nel rinviare a indicatori di gradimento non allegati né dimostrati, non ha fornito una plausibile dimostrazione di avere subito danno dalla omessa valutazione di detto obiettivo. D'altra parte, “predisporre” l'Albo delle ditte non corrisponde a “istituirlo”, così come predisporre “un progetto di massima” non significa indire una “gara”. Relativamente all'obiettivo n. 2 – “Gara refezione scolastico 2016 – 2017 - Assistenza C.U.C. Nella qualità di responsabile unico del procedimento. Gara Refezione scolastica – Affidamento e monitoraggio del servizio” – è la stessa ricorrente a riferire del mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'affidamento e del monitoraggio della refezione scolastica per gli anni 2016-2017. Riguardo all'obiettivo n. 3 - Referendum 2016. Regolare svolgimento delle procedure riguardanti l'ufficio ed efferenti referendum- regolare tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali – la ricorrente ha riferito del regolare svolgimento dei due referendum tenutisi nel 2016 per i quali ha espletato tutte le procedure necessarie per la regolare tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali. Atteso che l'amministrazione resistente non ha specificamente contestato l'oggetto dell'obiettivo né ha dedotto vizi o disservizi di qualsiasi natura, deve ritenersi che la relativa valutazione sarebbe stata positiva e, dunque, anche in questo caso la relativa omissione ha determinato un danno risarcibile per la ricorrente quantificabile, atteso il mancato raggiungimento di due obiettivi su tre, nella misura equitativa del 35% dell'indennità di risultato conseguibile e, dunque, nella misura di € 918,75. Complessivamente, dunque, la domanda della ricorrente deve essere accolta nei limiti di cui sopra, oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore. Atteso l'esito del giudizio in cui la domanda della ricorrente ha trovato parziale accoglimento, ricorrono i presupposti per compensare per metà le spese del giudizio che seguono la soccombenza per la restante metà e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
11 accoglie parzialmente la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
in persona del legale rappresentante;
Controparte_1 per l'effetto, condanna il resistente al risarcimento del danno per perdita di CP_1 chances a favore della nella misura complessiva di € 8.268,75, oltre alla Parte_1 maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
rigetta per il resto. Dichiara compensate per metà le spese di lite e condanna il alla rifusione CP_1 della restante metà a favore degli avv.ti Manuella Marullo e Antonio Pivetti, antistatari, che liquida in complessivi € 2.300,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre l'importo del contributo unificato. 12 Termini Imerese, 17.12.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
12
Parte_1 (C.F.: ) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al C.F._1 presente atto, dall'Avv. Manuela Marullo (C.F.: e C.F._2 dall'Avv. Antonio Pivetti (C.F.: ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il loro studio sito in Palermo, Via Nicolò Turrisi n.13. RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 (C.F. ), in persona del Sindaco e legale rapp.te pro – tempore, Avv. P.IVA_1 Giuseppe Di Maggio, elettivamente domiciliato in Cefalù, via Roma, 33, presso lo studio legale avv. Michele Allegra (C.F. , il quale dichiara C.F._4 di volere ricevere le comunicazioni riguardanti il presente procedimento al seguente indirizzo di posta certificata: , che lo Email_1 rappresenta e difende per mandato speciale in calce all'originale del presente atto. RESISTENTE Oggetto: risarcimento del danno da perdita di chances per mancata valutazione dei risultati. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18.7.2023, ha adito il Giudice del Parte_1 lavoro del Tribunale di Termini Imerese nei confronti del Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, osservando che: ex dipendente del
[...] resistente fino al 30.9.2017 con la qualifica di Responsabile del Settore CP_1 Politiche Sociali e Servizi Demografici – P.O. 1 cat.D, tra il 2011 e il 2017 era stata destinataria, nella qualità di Responsabile della struttura organizzativa, dei vari obiettivi annualmente assegnatile ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato, come previsti su base triennale con rispettive deliberazioni della Giunta Municipale n. 230 del 2011 (per il triennio 2011/2013), e piano individuale della performance e n. 142 del 8.11.2016 (triennio 2016/2018), e piano individuale della performance, con esclusione dei due anni 2014 e 2015 per colpa della resistente;
pur avendo profuso l'impegno in funzione degli obiettivi indicati, non si era mai vista valutare l'attività svolta al fine dell'accertamento del raggiungimento dei suddetti obiettivi e della conseguente erogazione di quella parte variabile della retribuzione costituita dall'indennità di risultato;
invano aveva sollecitato l'amministrazione a effettuare
1 detta valutazione evidenziando, per ciascun obiettivo assegnatole, in ragione di anno, la relativa attività svolta dal proprio servizio in seno ai vari procedimenti amministrativi avviati e funzionali allo scopo (analiticamente richiamati nel ricorso introduttivo del giudizio da pag. 3 a pag. 11), nonché le plurime delibere di attuazione dei progetti elaborati;
si era configurato, pertanto, un altissimo livello di probabilità di giudizio pienamente positivo con diritto alla corresponsione della relativa indennità di risultato;
l'amministrazione era tenuta a misurare e valutare la performance ai sensi del d.lgs. n.150/2009, il cui art. 7 la obbligava ad adottare, con apposito provvedimento, il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” allo scopo di procedere annualmente a valutare la performance 2 organizzativa e individuale, presupponente l'introduzione del ciclo di gestione della performance, previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto, che rappresentava la premessa logica e metodologica dell'intero processo, e si basava sul principio della trasparenza dell'azione amministrativa;
trattavasi di atto dovuto da parte dell'Ente datore di lavoro e refluente sul sistema retributivo anche ai fini della quantificazione della retribuzione di risultato;
pertanto, l'omessa valutazione della performance integrava un inadempimento contrattuale a fronte del quale il dipendente, previa dimostrazione di potere ragionevolmente ritenere di avere raggiunto l'obiettivo, poteva far valere nei confronti del proprio datore di lavoro una legittima pretesa risarcitoria da perdita di chance, economicamente apprezzabile in funzione di quella parte della retribuzione variabile che lo stesso non aveva potuto maturare per fatto e colpa del datore di lavoro;
pretesa risarcitoria basata sul diritto soggettivo del lavoratore di ottenere che le valutazioni datoriali in ordine alle prestazioni e ai relativi risultati del lavoratore fossero formulate nel rispetto dei parametri oggettivi previsti dalla legge e dal contratto collettivo nonché dei canoni di correttezza e buona fede ex artt.1175 e 1375 c.c.; avendo ella sempre raggiunto gli obiettivi assegnatile, l'inadempimento del le aveva precluso la possibilità di potere percepire CP_1 l'indennità di risultato per gli anni 2011-2017 nella misura massima del danno da perdita di chance subito quantificabile, in via equitativa, nella stessa misura massima della indennità di risultato, conseguibile ai sensi del c.c.n.l.. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni – “in accoglimento delle domande formulate in ricorso, ritenere e dichiarare l'inadempimento del con Controparte_1 riferimento all'obbligo normativo e contrattuale di valutazione della performance individuale della ricorrente per le annualità 2011-2017; - conseguentemente, per i motivi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno da perdita di chance, commisurato all'indennità di risultato nella sua misura massima o in quella che verrà ritenuta equa e, per l'effetto - condannare il al risarcimento del danno subito Controparte_1 dalla ricorrente nella misura massima di €.18.375,00, ovvero in quella diversa da liquidarsi in via equitativa. In via istruttoria, ove contestate le circostanze dedotte a sostegno delle domande spiegate, specie con riferimento al contenuto degli atti amministrativi ivi richiamati e, in generale, di tutta la documentazione richiamata nel presente ricorso e non allegata in quanto non in possesso della ricorrente, si chiede la produzione in giudizio da parte dell'Amministrazione degli stessi, con riserva, se necessario, di indicarli analiticamente. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori i quali si dichiarano antistatari.” .
2 Il nel costituirsi ha replicato che: aveva posto Controparte_1 in essere le attività necessarie per la valutazione della ricorrente giungendo alla conclusione che non vi fossero le ragioni obiettive per corrispondere l'indennità di risultato;
per gli anni 2014-2015 si era trovata nell'impossibilità di individuare gli obiettivi per fatti a esso non imputabili;
non risultava che la ricorrente avesse raggiunto obbiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli riconducibili alla sua ordinaria attività dirigenziale, né aveva dimostrato di avere raggiunto gli obiettivi che avrebbero legittimato la percezione dell'indennità di risultato, né ancora aveva indicato gli obiettivi fissati e il loro conseguimento, condizione imprescindibile per l'erogazione della somma richiesta, a prescindere dalla costituzione del Nucleo di 3 valutazione del risultato;
la ricorrente non aveva prodotto il documento programmatico dell'ente per gli anni per cui aveva richiesto il pagamento dell'indennità, così come non aveva dato prova di avere raggiunto gli obbiettivi;
non aveva fornito la prova di quanto oggetto delle pretese azionate né era possibile supplire a tale lacuna probatoria invocando l'esibizione in giudizio da parte della resistente delle delibere e della documentazione dalla ricorrente non prodotte: onere da assolvere anche in caso di mancata valutazione poiché i dipendenti con funzione organizzativa – come la ricorrente - che proponevano domanda di risarcimento del danno per perdita di "chance" in relazione all'assegnazione dell'indennità di risultato, dovevano specificare quale fosse l'obiettivo della loro posizione organizzativa - ossia il risultato perseguito dall'amministrazione - e dovevano, in caso di contestazione, dimostrare che quell'obiettivo era stato raggiunto anche in assenza di una valutazione positiva (cfr. Cass. 16/02/2024, n. 4258); inoltre, l'ordine di esibizione non poteva essere disposto dal giudice in difetto della dimostrazione di una pregressa istanza rivolta dalla parte all'amministrazione e da questa disattesa;
non ricorrevano i presupposti per la liquidazione equitativa del danno invocato;
la ricorrente non aveva specificato i criteri in forza dei quali aveva quantificato il danno come richiesto alla luce del criterio giurisprudenziale per cui nell'eseguire tale calcolo si doveva utilizzare il cd. coefficiente di riduzione. Ha così concluso “- rigettare tutte le domande azionate da , perché infondate in fatto e in diritto e Parte_1 comunque, sfornite di prova;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti, che nulla è dovuto alla ricorrente dalla resistente a titolo di risarcimento per perdita da chance;
in estremo subordine, dichiarare che la quantificazione risarcitoria indicata dalla ricorrente è errata e, comunque, esorbitante. con salvezza di spese e competenze”. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 17.12.2025 depositate dalle parti Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. Invero, la ricorrente, ex dipendente con responsabilità di posizione organizzativa, ha agito per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance conseguente sia alla omessa attivazione del giudizio di valutazione della performance organizzativa e individuale da parte del Nucleo di valutazione del resistente, sia alla CP_1 mancata assegnazione di obiettivi negli anni 2014-2015. Trattasi di atto dovuto ai sensi del co. 2 dell'art. 2 d.lgs. n. 150/2009 secondo cui
“2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance
3 con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13.” al punto che “Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.” (co. 5 nella formulazione originaria). Inoltre, l'art. 7 stabilisce che “1) Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
… 3) Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, 4 individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo: a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del presente decreto;
b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.”: comma quest'ultimo successivamente abrogato con DPR n. 105/2016. I successivi artt. 8 e 9 disciplinano rispettivamente gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale. Dall'esame della documentazione prodotta emerge che anche il resistente CP_1 ha istituito “un sistema di valutazione e misurazione delle performance organizzative e individuale” con deliberazione n. 141 del 26.8.2011 che non risulta né tra le produzioni effettuate dalla ricorrente né tra i documenti per i quali è richiesta l'emissione di ordine di esibizione a carico dell'amministrazione resistente. Ancora, risulta istituita anche la Commissione per la valutazione della trasparenza e dell'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) organo di cui si richiamano le deliberazioni in merito ai sistemi per la misurazione e la valutazione della performance: deliberazioni anche esse non prodotte in giudizio né richiamate specificatamente dalla ricorrente al fine della loro esibizione da parte della resistente. Ciò premesso si osserva che anche recentemente la Cassazione (n. 5746/2024) ha precisato che “La retribuzione di risultato ha… natura squisitamente contrattuale ed è corrisposta dall'amministrazione una volta attivati i necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell'attribuzione delle responsabilità, nell'assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento (Cass., Sez. L, n. 11899 del 12 maggio 2017). Pertanto, occorre prendere atto che dall'astratta previsione di una retribuzione di risultato non può discendere, in capo al potenziale destinatario della stessa, un diritto soggettivo immediatamente esigibile. Da ciò, però, non può affermarsi che il compimento, da parte della P.A., delle attività necessarie per arrivare alla definizione degli obiettivi necessari perché il dipendente possa ricevere la retribuzione di risultato sia oggetto di una condizione potestativa. La detta P.A., infatti, ove la legge o la contrattazione collettiva la impegnino, come nella specie, ad agire in questo senso, ha l'obbligo di porre in essere tutte le attività preliminari all'individuazione dei menzionati obiettivi e, poi, una volta fatto ciò, di compiere le verifiche prodromiche alla concessione o al diniego della retribuzione di risultato. Nella gestione del rapporto con il
4 lavoratore e nel compimento di siffatte azioni la P.A. deve rispettare i principi di correttezza e buona fede. Il dipendente, quindi, è titolare di un diritto verso la P.A. a che questa attribuisca le responsabilità, assegni gli obiettivi, determini i parametri per definirne il raggiungimento e, infine, compia le valutazioni necessarie. Tutte queste attività non integrano una condizione di un qualche tipo, ma attengono all'adempimento di un'obbligazione. Finché non saranno completate, il dipendente non potrà azionare il suo diritto alla retribuzione di risultato e, dunque, non potrà chiedere siffatto adempimento. Infatti, la giurisprudenza ha già chiarito che, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, gli artt. 9 e 10 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali del 31 marzo 1999, attribuiscono ai dipendenti 5 assegnatari di posizioni organizzative una retribuzione di risultato, la cui erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali previamente programmati, sicché il lavoratore non può rivendicare il riconoscimento dell'emolumento, ove ometta di indicare l'obiettivo assegnatogli e l'avvenuto conseguimento dello stesso, senza che assuma rilievo, in tale evenienza, la mancata costituzione, da parte dell'ente, di un nucleo di valutazione del risultato (Cass., Sez. L, n. 10969 del 27 maggio 2015). Il dipendente, però, pur non potendo esercitare l'azione di adempimento, potrà … dolersi della condotta inadempiente della P.A. e, così, chiedere il risarcimento del danno. Al riguardo, il creditore lavoratore dovrà dimostrare solo la fonte (negoziale
o legale) del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento dell'amministrazione. A queste conclusioni si perviene applicando le ordinarie regole civilistiche sulla ripartizione dell'onere probatorio nelle obbligazioni contrattuali, così come delineate da consolidata giurisprudenza (da Cass., SU, n. 13533 del 30 ottobre 2001 in poi). Qualora dovesse risultare che la P.A. non abbia posto in essere alcuna attività alla quale era tenuta e, in questo caso, non abbia dedotto che non vi fossero ragioni obiettive per prevedere una retribuzione di risultato o non abbia allegato di essersi trovata nell'impossibilità di individuare gli obiettivi in esame per causa a lei non imputabile, essa sarà inadempiente rispetto al proprio obbligo di attivare il procedimento che avrebbe dovuto portare alla fissazione degli obiettivi in esame. Il dipendente, allora, potrà chiedere non già una tutela in forma specifica - essendo la condotta menzionata oggetto di un facere discrezionale e infungibile dell'amministrazione - ma una mera tutela per equivalente, ossia risarcitoria. A sua volta, tale risarcimento non potrà che avvenire sub specie di risarcimento del danno da perdita di chance (Cass., Sez. L, n. 9392 del 12 aprile 2017). Detto danno va riconosciuto, ove sussista la prova, fornita anche presuntivamente dal soggetto leso, di una concreta ed effettiva occasione perduta (da valutare in base ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e va liquidato in via equitativa, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo. Per l'esattezza, in tema di risarcibilità dei danni conseguiti da fatto illecito o da inadempimento, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale (Cass., Sez. 3, n. 15274 del 4 luglio 2006). La regola per la quale il risarcimento per l'inadempimento dell'obbligazione esige un rapporto causale immediato e diretto fra lo stesso inadempimento e il
5 danno, prevista dall'art. 1223 c.c., pur essendo fondata sulla necessità di limitare l'estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti, deve essere intesa, dunque, come orientata ad escludere dal risarcimento esclusivamente le conseguenze dell'inadempimento che non siano connesse a questo in maniera giuridicamente rilevante. In questi termini va interpretata la prescrizione per la quale tale risarcimento deve comprendere la perdita e il mancato guadagno del creditore che di detto inadempimento siano ex art. 1223 c.c. conseguenza propriamente “immediata e diretta”. È compito del giudice di merito accertare la materiale esistenza di un rapporto causale che abbia i menzionati caratteri normativamente richiesti (Cass., Sez. L, n. 9374 del 21 aprile 2006). Il dipendente è 6 tenuto, quindi, ad allegare l'esistenza di un danno da perdita di chance e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo un calcolo di probabilità. Una volta fatto ciò, il giudice, che ritenga fornita tale prova, liquida il danno eventualmente in via equitativa (per una ricostruzione similare, in tema di indennità di posizione, Cass., Sez. L, n. 7110 del 9 marzo 2023). Orbene, nel caso di specie è documentato che il resistente ha approvato sia CP_1 il piano delle performance anni 2011-2013 sia quello per gli anni 2016-2018: piani nei quali si indicano gli obiettivi programmati, si approva la scheda obiettivo della performance individuale (non risulta invece prodotta quella performance organizzativa) il cui grado di raggiungimento è demandato al giudizio del costituendo Nucleo di Valutazione o Organismo indipendente di valutazione. È altresì prodotta la relazione sulla performance individuale redatta dalla stessa ricorrente per il 2011, mentre nulla risulta prodotto per gli ulteriori anni Ciò premesso, col ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha dedotto due diversi tipi di inadempimento: quello per l'omessa valutazione della performance individuale rispetto agli obiettivi dei piani per gli anni 2011-2013 e 2016-2018 e quello per l'omessa indicazione degli obiettivi per il biennio 2014-2015. Per entrambi la ricorrente ha domandato il risarcimento del danno da perdita di chances, allegando l'inadempimento dell'amministrazione e sostenendo che nel caso del danno da omessa valutazione, ella è tenuta a provare una plausibile occasione perduta della positiva valutazione della sua performance mentre nel caso della omessa indicazione degli obiettivi della performance individuale ella è tenuta a provare che la mancata predisposizione degli obiettivi le ha fatto perdere la concreta e probabile opportunità di ottenere la retribuzione di risultato, a causa dell'inerzia del datore di lavoro. Procedendo all'esame dei singoli anni, per quanto attiene il danno relativo al 2017 la domanda non appare accoglibile atteso che la stessa ricorrente ha allegato di essere
“stata notevolmente impegnata in quanto prossima alla quiescenza per raggiunti limiti di età. L'attività amministrativa per questo motivo è stata impegnativa sia per lo svolgimento di tutti gli atti relativi al settore posto sotto la sua responsabilità, sia per la volontà e dedizione nel cercare di formare tutti i dipendenti circa lo svolgimento delle attività sino a quel momento svolte personalmente e esclusivamente dalla ricorrente. L'Amministrazione Comunale per i motivi di cui sopra non ha assegnato alla ricorrente specifici obiettivi, attesa la scadenza del 30 settembre e l'inizio della quiescenza previsto per il successivo 1° ottobre, bensì
6 diverse disposizioni di servizio per la definizione, per quanto possibile, di tutte le pratiche in itinere e dei progetti in esecuzione. Inoltre sono state individuate due figure professionali per la sostituzione della ricorrente, con decorrenza 1° ottobre 2017, per il settore Politiche Sociali e Servizi Demografici demandando, anche in questo caso alla signora il compito di formare i neo incaricati nello Parte_1 svolgimento degli incarichi fino ad allora ricoperti dalla stessa.”. Dunque, nel caso di specie non appare configurabile alcun inadempimento dell'amministrazione nell'omessa assegnazione di obiettivi sul presupposto che la prossima cessazione del rapporto di lavoro non avrebbe consentito di valutarne il merito conformemente alla situazione degli altri dipendenti titolari di posizione 7 organizzativa valutati soltanto al termine dell'anno di riferimento e sulla base degli obiettivi effettivamente raggiunti. Passando all'esame dei due piani di performance triennale, si osserva che la ricorrente ha – come già anticipato – chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance per l'omessa valutazione della performance individuale a lei assegnata. Orbene, considerato che il danno consegue all'inadempimento del CP_1 resistente, allegato correttamente dalla ricorrente, il giudicante rileva che quest'ultima ha descritto, con riferimento ai singoli obiettivi, l'attività svolta quale titolare della P.O.. Ciò richiede alcune precisazioni. In particolare, per l'anno 2011 gli obiettivi sono stati individuati e assegnati a fine anno finanziario e, pertanto, non sono stati attuabili nel 2011 sì che l'impegno della ricorrente si è caratterizzato per avere svolto “un'attività amministrativa rilevante propedeutica rispetto al perseguimento degli obiettivi assegnati con la summenzionata delibera. Nonostante, infatti, l'assegnazione di minori risorse, l'ufficio posto sotto la responsabilità della ricorrente ha cercato di monitorare i bisogni della comunità al fine di supportare le fasce deboli della popolazione. Data la completezza e puntualità della relazione trasmessa, si fa espresso rinvio alla stessa ai fini dell'individuazione precisa delle attività svolte.”. Deve, pertanto, ritenersi acclarato l'inadempimento dell'amministrazione, vieppiù considerato che l'individuazione degli obiettivi per il 2011 soltanto a fine anno ha logicamente impedito anche la sola possibilità di cimentarsi per il loro raggiungimento. Inoltre, dalla delibera della G.M. N. 230 del 29.12.2011 è risultato che “in via preliminare, si dà atto che i processi di cui si chiedeva la compilazione delle schede proprio ai responsabili, non sono altro che gli obiettivi di mantenimento inerenti l'attività ordinaria e su questi si fonderà buona parte della valutazione, ed in particolare per il 2012 la maggior parte della stessa;”. Pertanto, considerato che la resistente non ha specificatamente contestato l'attività svolta dalla ricorrente e riportata nella citata relazione della medesima;
considerato che
quanto ivi descritto è chiaramente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di mantenimento inerenti l'attività ordinaria, come riconosciuto dallo stesso nella memoria di CP_1 costituzione in giudizio;
considerato che
l'amministrazione non ha allegato né dimostrato l'esistenza di ragioni giustificatrici del suddetto ritardo nella individuazione e successiva assegnazione degli obiettivi, si ritiene che la ricorrente abbia dato prova della concreta perdita della possibilità di conseguire detti obiettivi e, pertanto, abbia subito il danno futuro lamentato da liquidare equitativamente.
7 Quest'ultimo, in difetto di precisi parametri se non le indicazioni emergenti dalla citata delibera nella quale “buona parte della valutazione” è fondata sugli obiettivi di mantenimento inerenti l'attività ordinaria, appare liquidabile nella misura del 60% traducendo in detta percentuale la “buona parte della valutazione”: pertanto, alla ricorrente spetta per l'anno 2011 un risarcimento da perdita di chance di € 1.575,00. Per l'anno 2012, premesso che anche per detto anno è acclarato l'inadempimento dell'amministrazione per avere omesso la valutazione degli obiettivi conseguiti, per la determinazione equitativa del danno patito si osserva quanto segue. Come riportato nella scheda in atti – non specificamente contestata nell'indicazione degli obiettivi e degli indicatori - si evince che l'obiettivo n. 1 è quello per cui “L'ente 8 si propone di migliorare le forme di assistenza e tutela dei minori, anziani, soggetti portatori di handicap e in difficoltà di vario tipo, attraverso un sostegno attivo e partecipato, possibilmente gestito in economia o con forme alternative alla vecchia assistenza ai bisognosi, che sia più economica, ma al tempo stesso più produttiva.”. Il suo raggiungimento si articola in tre indicatori (a- Presentazione progetto nuovo servizio di assistenza domiciliare, mediante il servizio civico o forme alternative di lavoro: minore spesa e diversi interventi;
b- Presentazione proposta modifica al regolamento dei servizi sociali;
c- Presentazione progetti di assistenza di tipo lavorativo per fasce deboli e svantaggiate). Orbene, riguardo all'indicatore n. 1 (Presentazione progetto nuovo servizio di assistenza domiciliare, mediante il servizio civico o forme alternative di lavoro: minore spesa e diversi interventi) la stessa ricorrente pur allegando di non averlo raggiunto sia per mancanza di figure professionali qualificate sia per l'impossibilità finanziaria di affidare il servizio a una cooperativa, ha dedotto di potere essere valutata positivamente e, dunque, di avere raggiunto l'obiettivo personale in quanto l'insuccesso non sarebbe dipeso dalla sua volontà. Ciò non di meno atteso che difetta la prova che la bozza di progetto prospettata rappresenti una soluzione migliorativa rispetto al progetto di assistenza domiciliare esistente;
che neppure nel caso del secondo indicatore (Presentazione proposta modifica al regolamento dei servizi Sociali) la ricorrente è andata oltre a una bozza di regolamento senza formulare una proposta completa a causa di un impedimento che, peraltro, non è oggetto di alcuna prova, né documentale né orale, né è provata una specifica responsabilità dell'amministrazione nell'omesso raggiungimento dell'obiettivo; che riguardo al terzo indicatore (Presentazione progetti di assistenza di tipo lavorativo per fasce deboli e svantaggiate), la ricorrente ha indicato i singoli progetti elaborati nonché le determinazioni sindacali logicamente adottate sul presupposto della correttezza dei progetti;
che difetta la specifica contestazione sia dei progetti sia delle determinazioni da parte della resistente, induce il giudicante a ritenere grandemente probabile il raggiungimento di detto ultimo obiettivo.. Il secondo obiettivo del 2012 assegnato alla ricorrente – si ripete, sulla base di quanto emerge dalla scheda in atti, sotto alcun profilo specificamente contestata dalla resistente – è così descritto “L'ente si propone di porre in essere alcune modifiche nelle forme di gestione dei servizi collegati alla scuola, alla cultura, allo sport ed al turismo. La finalità è quella strategicamente prevista dall'Amministrazione nel presente piano e cioè di risparmiare senza dover sacrificare i servizi offerti sino ad oggi;
ci si propone, anzi, di avviare un nuovo percorso virtuoso, con meno
8 affidamenti all'esterno e con più progettualità e convenzioni con enti, associazioni o altre PP.AA., soprattutto a seguito della nascita del Distratto Turistico.”. Per il raggiungimento di detto obiettivo, sono previsti quattro indicatori “a- Primo studio di fattibilità sulla possibilità di gestire in economia la refezione scolastica , anche attraverso cooperative e/o progetti;
b- Esecuzione regolamento della consulta delle associazioni : formulazione avvisi per formazione cartelloni primaverile ed estivo , che comprenda tutto il settore dell'obiettivo : dalla scuola al turismo c- Presentazione progetti di varia natura per fruizione beni culturali;
d- Bando per sponsorizzazioni e richieste finanziamento pubblico o privato anche con il Distretto Turistico.”. 9 Dalla lettura del ricorso introduttivo si afferma – senza contestazione della resistente
- la realizzazione dello studio di fattibilità: obiettivo che rende irrilevante l'esito negativo di detto studio, trattandosi appunto di uno studio di fattibilità, mentre non risulta effettuato alcun giudizio negativo sui criteri utilizzati per la predisposizione dello studio stesso né sono evidenziati aspetti di illogicità di detto studio. Anche per quanto attiene al secondo indicatore, la ricorrente ha dedotto le diverse attività poste in essere nonché le relative deliberazioni che hanno indetto dei bandi sulla base degli avvisi formulati anche dalla ricorrente: anche in questo caso, l'assenza di specifica contestazione della resistente, induce a ritenere il rispetto anche del secondo indicatore, come anche del terzo indicatore, secondo le incontestate deduzioni della ricorrente. Non così per l'ultimo indicatore in quanto, secondo le stesse allegazioni della ricorrente, non risulta predisposto alcun bando ma semplicemente un progetto destinato a essere finanziato con soldi pubblici. Attesa la differenza tra bando e progetto, la mancata iniziativa volta a sollecitare il finanziamento del privato né l'apparente coinvolgimento del distretto turistico, difetta la prova del raggiungimento di detto obiettivo. Pertanto, per il 2012, secondo la scheda di valutazione della performance individuale il secondo obiettivo risulterebbe raggiunto per il 75%. In sintesi, può ritenersi che il danno complessivamente patito dalla ricorrente per l'omessa valutazione della performance individuale relativa al 2012 è determinabile equitativamente nella misura del 60% dell'importo dell'indennità che la ricorrente avrebbe percepito pari a € 1.575,00. Per l'anno 2013, sempre incontestata l'omessa valutazione della performance individuale e , dunque l'inadempimento dell'amministrazione, risulta assegnato un solo obiettivo il cui l'indicatore (“Presentazione progetto per inserimento lavorativo giovani per scopi sociali”) è assegnato ancora una volta soltanto alla fine dell'anno, con conseguente inadempimento dell'amministrazione resistente tenuta non soltanto a effettuare la programmazione, ma anche ad assegnare gli obiettivi ed effettuare la relativa valutazione. Nel ricorso introduttivo la ricorrente comunque deduce che, sia pure in un breve periodo, ha avviato il progetto impegnando parte delle somme stanziate per i progetti che hanno coinvolto 15 giovani e la restante parte delle somme stanziate per
“stipulare l'assicurazione degli operai ed l'acquisto di materiale per l'esecuzione dei lavori.”. Atteso dunque l'intero utilizzo del budget stanziato dall'amministrazione, deve ritenersi che la ricorrente avrebbe raggiunto con assoluta certezza l'obiettivo in questione e, pertanto, il danno appare quantificabile in € 2.625,00 parametrato alla misura massima dell'indennità di risultato.
9 Con riferimento al biennio 2014-2015, la ricorrente ha allegato, da un lato, di essere stata assente fino ad aprile 2014, dall'altro lato, di avere ripreso servizio nel settore delle politiche sociali nel settembre 2014. Ha altresì riferito di avere svolto diverse attività senza peraltro né dettagliarle né collegarle a un ipotetico obiettivo o a un concreto risultato conseguibile, rimanendo del tutto generica, sia per il 2014 sia per il 2015. Orbene, tenuto presente che “il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno (non già attuale, ma) futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha 10 inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. 12 febbraio 2015, n. 2737). Esso consiste in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass. 25 agosto 2014, n. 18207; Cass. 20 giugno 2008, n. 16877), nonché l'ulteriore affermazione della Cassazione secondo la quale
“la sussistenza di un tale pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare), consistente nella perdita di una possibilità attuale, esige la prova, anche presuntiva, purchè fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, della sua attuale esistenza (Cass. 30 settembre 2016, n. 19604; Cass. 31 maggio 2017, n. 13818) si osserva che occorre tenere distinto la perdita della possibilità di conseguire gli obiettivi dalla conseguenza risarcitoria di detta perdita, atteso che il verificarsi della prima non esonera il ricorrente dalla prova del secondo. Nel caso di specie, si ritiene che l'assenza della ricorrente fino ad aprile 2014 e comunque la ripresa della posizione organizzativa all'interno del servizio di competenza soltanto nel settembre 2014 induce a escludere il contestato inadempimento atteso che non appare verosimile l'obbligo del conferimento di obiettivi anche nei confronti di un soggetto assente. Discorso diverso per il 2015 nel quale l'inadempimento dell'amministrazione è incontroverso atteso che quest'ultima ha dedotto, ma non dimostrato, l'esistenza di non meglio precisati eventi che avrebbero impedito l'assegnazione di obiettivi. Dal che discende che, certa la perdita della possibilità della ricorrente di conseguire l'indennità in questione, il relativo danno deve essere liquidato equitativamente. In proposito, considerato che, come visto in precedenza, per plurime ragioni la ricorrente non risulta essere riuscita a raggiungere tutti gli obiettivi assegnatile, appare equo liquidare anche il danno in questione nella misura del 60% dell'indennità di risultato ottenibile ossia € 1.575,00. Con riferimento al piano di performance relativo al triennio 2016-2018, detto in precedenza dell'anno 2017, per il 2016 la ricorrente ha dedotto l'assegnazione del seguente obiettivo n. 1: Gara assistenza igienico – personale. Istituzione albo ed approvazione progetto base. Per il raggiungimento di detto obiettivo non viene precisato alcun indicatore sulla base del quale individuare il grado di raggiungimento, né viene prodotta alcuna scheda obiettivo di performance individuale.
10 Invero, la ricorrente si è limitata ad affermare che “sono state attivate tutte le procedure per la realizzazione del progetto, anche sulla base delle leggi regionali nn. 68-16-22- 104 che affidano alla competenza dei singoli comuni l'assistenza igienico personale e i servizi specialistici volti a favorire l'integrazione scolastica dei soggetti con handicap grave. È stato predisposto un progetto di massima unitamente all'Assistente Sociale per €.32.186,30 di cui €. 3.000,00 bilancio 2016 ed €. 29.186,30 bilancio triennale-es. 2017. È stato predisposto l'Albo delle ditte accreditate per la gestione dei Servizi Sociali e quindi anche del servizio di cui trattasi, con determinazione n. 245 del 14/10/2016. Con Delibera G.M. n. 146 è stato approvato il progetto assistenza igienico-personale per l'anno 2016/17. Sono stati 11 presi vari impegni di spesa con Determinazione n.284 del 25/11/2016. Sono, infine, state trasmesse le lettere di comunicazione per avviamento servizio alle cooperative sociali CO.RI.M e La Mimosa.”: per detto obiettivo non risulta prodotta alcuna la relazione sulla sua attività predisposta dalla ricorrente. Tanto giustifica, ad avviso del giudicante, il ritenere non sussistente alcun pregiudizio rispetto alla mancata valutazione di detto obiettivo atteso che la ricorrente, nel rinviare a indicatori di gradimento non allegati né dimostrati, non ha fornito una plausibile dimostrazione di avere subito danno dalla omessa valutazione di detto obiettivo. D'altra parte, “predisporre” l'Albo delle ditte non corrisponde a “istituirlo”, così come predisporre “un progetto di massima” non significa indire una “gara”. Relativamente all'obiettivo n. 2 – “Gara refezione scolastico 2016 – 2017 - Assistenza C.U.C. Nella qualità di responsabile unico del procedimento. Gara Refezione scolastica – Affidamento e monitoraggio del servizio” – è la stessa ricorrente a riferire del mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'affidamento e del monitoraggio della refezione scolastica per gli anni 2016-2017. Riguardo all'obiettivo n. 3 - Referendum 2016. Regolare svolgimento delle procedure riguardanti l'ufficio ed efferenti referendum- regolare tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali – la ricorrente ha riferito del regolare svolgimento dei due referendum tenutisi nel 2016 per i quali ha espletato tutte le procedure necessarie per la regolare tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali. Atteso che l'amministrazione resistente non ha specificamente contestato l'oggetto dell'obiettivo né ha dedotto vizi o disservizi di qualsiasi natura, deve ritenersi che la relativa valutazione sarebbe stata positiva e, dunque, anche in questo caso la relativa omissione ha determinato un danno risarcibile per la ricorrente quantificabile, atteso il mancato raggiungimento di due obiettivi su tre, nella misura equitativa del 35% dell'indennità di risultato conseguibile e, dunque, nella misura di € 918,75. Complessivamente, dunque, la domanda della ricorrente deve essere accolta nei limiti di cui sopra, oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore. Atteso l'esito del giudizio in cui la domanda della ricorrente ha trovato parziale accoglimento, ricorrono i presupposti per compensare per metà le spese del giudizio che seguono la soccombenza per la restante metà e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
11 accoglie parzialmente la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
in persona del legale rappresentante;
Controparte_1 per l'effetto, condanna il resistente al risarcimento del danno per perdita di CP_1 chances a favore della nella misura complessiva di € 8.268,75, oltre alla Parte_1 maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
rigetta per il resto. Dichiara compensate per metà le spese di lite e condanna il alla rifusione CP_1 della restante metà a favore degli avv.ti Manuella Marullo e Antonio Pivetti, antistatari, che liquida in complessivi € 2.300,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre l'importo del contributo unificato. 12 Termini Imerese, 17.12.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
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