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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 288/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1689/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259008716276 IVA-ALTRO 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29820259008716276, notificata il 21.06.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, a vario titolo, il pagamento di € 39.703,13, a seguito delle seguenti 4 cartelle:
1) n. 29820030007255174, notificata il 09.09.2023 per IVA 1998;
2) n. 29820160026208337, notificata il 10.03.2017 per tassa auto 2012 e ICI 2011;
3) n. 29820180002094615, notificata l'08.05.2018 per tassa auto 2014;
4) n. 29820220013952847, notificata il 21.09.2023 per tassa auto 2019.
Si è costituita l'AdER.
All'udienza del 03.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1) Preliminarmente, l'AdER ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata intimazione degli enti impositori, invocando il comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs. 546/92, introdotto dal d.lgs. n. 220/2023, ai sensi del quale “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Sul punto il Collegio precisa quanto segue.
Poiché quella citata è una delle disposizioni “che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del…decreto”, cioè dal
04.01.2024, e il ricorso in esame è stato depositato il 18.09.2025, va applicata anche a questo giudizio.
1.2) Sul tipo di fattispecie che il legislatore ha voluto disciplinare, se ci si limitasse alla lettera della legge bisognerebbe ritenere che la presenza in giudizio di altro soggetto, e precisamente di “un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato”, è considerata necessaria qualora vengano fatti valere “vizi della notificazione…nei riguardi di un atto presupposto” emesso da tale altro soggetto: nel caso cioè in cui il ricorrente abbia fatto valere vizi che attengano alla notificazione, rituale o meno, di atti presupposti di quello impugnato.
Tuttavia, pur in presenza di una formulazione della disposizione non esemplare, una interpretazione più complessiva della sua ratio induce a ritenere che, in generale, si sia voluto disciplinare il caso in cui il ricorrente faccia valere, come vizio proprio dell'atto impugnato, anche solo la “mancata” notifica di atti presupposti;
perché, di solito, i vizi che attengono alla notificazione (rituale o meno) degli atti presupposti possono essere fatti valere, nella forma dei motivi aggiunti, solo dopo che l'ente intimato abbia depositato in giudizio la prova della loro avvenuta notifica.
1.3) Se per “proposizione” del ricorso la disposizione intende fare riferimento alla sua “notifica”, bisogna interrogarsi su quale sia la conseguenza della mancata intimazione anche dell'ente autore degli atti presupposti.
Nella descritta formulazione, la disposizione de qua sembra fare, seppure implicitamente, riferimento a un onere del ricorrente;
tuttavia, poiché il suo mancato assolvimento non è sanzionato, tantomeno con l'inammissibilità del ricorso, questo Collegio non ritiene che una siffatta conseguenza possa essere desunta in via interpretativa, se non altro perché quando il legislatore ha voluto prevederla, nello stesso d.lgs. 546/92,
l'ha fatto esplicitamente.
Semmai, può ritenersi che il legislatore abbia voluto prevedere la “necessità” che, nel caso descritto, tutti i soggetti coinvolti diventino parti del giudizio.
Poiché il d.lgs. 546/92 non disciplina specificamente tale aspetto, e secondo il suo art. 1, comma 2, “i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”, va applicato l'art. 102 cpc, relativo proprio al “litisconsorzio necessario”, il quale prevede che “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo”, e “se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito” (cfr. Cass. civ., sez. trib., 13/08/2020 n.17061, per la precisazione che “la mancata impugnazione nei confronti di un litisconsorte necessario non implica l'inammissibilità del gravame giacché la tempestiva impugnazione nei confronti dell'altro o degli altri litisconsorti conserva l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e impone al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso”).
Va poi rilevato che con il citato d.lgs. n. 220/2023 non sono state apportate modifiche all'art. 23 del d.lgs. n.
546/92, il quale, nel disciplinare la “costituzione in giudizio della parte resistente”, dopo aver disposto, al comma 1, che gli enti intimati “si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale”, continua a prevedere, al comma 3, che “nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa”.
Analogamente, non c'è motivo di ritenere che, nel riformare, col citato d.lgs. 220/2023, il processo tributario, sia stata implicitamente abrogata la previsione dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/99, relativo proprio alla “chiamata in causa dell'ente creditore”, ai sensi del quale “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
In sostanza, questo Giudice ritiene che la previsione – di cui al citato comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs.
546/92 – secondo cui nei casi sopra indicati “il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, vada intesa nel senso che entrambi i soggetti vadano fatti partecipare al giudizio, e che qualora l'ente intimato sia il concessionario della riscossione (che è il soggetto che il ricorrente ha sempre l'onere di intimare tutte le volte che impugna suoi atti), tale onere debba essere posto a carico di quest'ultimo, ai sensi del citato art. 39.
Ma poiché l'AdER non ha provveduto a tale adempimento, né ha chiesto la concessione di termine a tal fine, nessuna conseguenza può derivare dalla mancata intimazione degli enti impositori.
2) Nel costituirsi, l'AdER ha documentato la notifica delle cartelle presupposte, nonché di atti interruttivi, il che, da una parte, rende infondato il relativo motivo di ricorso, e dall'altra, tenuto conto delle date di notifica, non può essersi formata nessuna prescrizione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.977,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Presidente relatore
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1689/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259008716276 IVA-ALTRO 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29820259008716276, notificata il 21.06.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, a vario titolo, il pagamento di € 39.703,13, a seguito delle seguenti 4 cartelle:
1) n. 29820030007255174, notificata il 09.09.2023 per IVA 1998;
2) n. 29820160026208337, notificata il 10.03.2017 per tassa auto 2012 e ICI 2011;
3) n. 29820180002094615, notificata l'08.05.2018 per tassa auto 2014;
4) n. 29820220013952847, notificata il 21.09.2023 per tassa auto 2019.
Si è costituita l'AdER.
All'udienza del 03.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1) Preliminarmente, l'AdER ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata intimazione degli enti impositori, invocando il comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs. 546/92, introdotto dal d.lgs. n. 220/2023, ai sensi del quale “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Sul punto il Collegio precisa quanto segue.
Poiché quella citata è una delle disposizioni “che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del…decreto”, cioè dal
04.01.2024, e il ricorso in esame è stato depositato il 18.09.2025, va applicata anche a questo giudizio.
1.2) Sul tipo di fattispecie che il legislatore ha voluto disciplinare, se ci si limitasse alla lettera della legge bisognerebbe ritenere che la presenza in giudizio di altro soggetto, e precisamente di “un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato”, è considerata necessaria qualora vengano fatti valere “vizi della notificazione…nei riguardi di un atto presupposto” emesso da tale altro soggetto: nel caso cioè in cui il ricorrente abbia fatto valere vizi che attengano alla notificazione, rituale o meno, di atti presupposti di quello impugnato.
Tuttavia, pur in presenza di una formulazione della disposizione non esemplare, una interpretazione più complessiva della sua ratio induce a ritenere che, in generale, si sia voluto disciplinare il caso in cui il ricorrente faccia valere, come vizio proprio dell'atto impugnato, anche solo la “mancata” notifica di atti presupposti;
perché, di solito, i vizi che attengono alla notificazione (rituale o meno) degli atti presupposti possono essere fatti valere, nella forma dei motivi aggiunti, solo dopo che l'ente intimato abbia depositato in giudizio la prova della loro avvenuta notifica.
1.3) Se per “proposizione” del ricorso la disposizione intende fare riferimento alla sua “notifica”, bisogna interrogarsi su quale sia la conseguenza della mancata intimazione anche dell'ente autore degli atti presupposti.
Nella descritta formulazione, la disposizione de qua sembra fare, seppure implicitamente, riferimento a un onere del ricorrente;
tuttavia, poiché il suo mancato assolvimento non è sanzionato, tantomeno con l'inammissibilità del ricorso, questo Collegio non ritiene che una siffatta conseguenza possa essere desunta in via interpretativa, se non altro perché quando il legislatore ha voluto prevederla, nello stesso d.lgs. 546/92,
l'ha fatto esplicitamente.
Semmai, può ritenersi che il legislatore abbia voluto prevedere la “necessità” che, nel caso descritto, tutti i soggetti coinvolti diventino parti del giudizio.
Poiché il d.lgs. 546/92 non disciplina specificamente tale aspetto, e secondo il suo art. 1, comma 2, “i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”, va applicato l'art. 102 cpc, relativo proprio al “litisconsorzio necessario”, il quale prevede che “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo”, e “se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito” (cfr. Cass. civ., sez. trib., 13/08/2020 n.17061, per la precisazione che “la mancata impugnazione nei confronti di un litisconsorte necessario non implica l'inammissibilità del gravame giacché la tempestiva impugnazione nei confronti dell'altro o degli altri litisconsorti conserva l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e impone al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso”).
Va poi rilevato che con il citato d.lgs. n. 220/2023 non sono state apportate modifiche all'art. 23 del d.lgs. n.
546/92, il quale, nel disciplinare la “costituzione in giudizio della parte resistente”, dopo aver disposto, al comma 1, che gli enti intimati “si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale”, continua a prevedere, al comma 3, che “nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa”.
Analogamente, non c'è motivo di ritenere che, nel riformare, col citato d.lgs. 220/2023, il processo tributario, sia stata implicitamente abrogata la previsione dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/99, relativo proprio alla “chiamata in causa dell'ente creditore”, ai sensi del quale “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
In sostanza, questo Giudice ritiene che la previsione – di cui al citato comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs.
546/92 – secondo cui nei casi sopra indicati “il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, vada intesa nel senso che entrambi i soggetti vadano fatti partecipare al giudizio, e che qualora l'ente intimato sia il concessionario della riscossione (che è il soggetto che il ricorrente ha sempre l'onere di intimare tutte le volte che impugna suoi atti), tale onere debba essere posto a carico di quest'ultimo, ai sensi del citato art. 39.
Ma poiché l'AdER non ha provveduto a tale adempimento, né ha chiesto la concessione di termine a tal fine, nessuna conseguenza può derivare dalla mancata intimazione degli enti impositori.
2) Nel costituirsi, l'AdER ha documentato la notifica delle cartelle presupposte, nonché di atti interruttivi, il che, da una parte, rende infondato il relativo motivo di ricorso, e dall'altra, tenuto conto delle date di notifica, non può essersi formata nessuna prescrizione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.977,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Presidente relatore
Dr. Dauno Trebastoni