Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 288
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per mancata intimazione degli enti impositori

    La Corte ritiene che la nuova norma si applichi ai giudizi instaurati dopo il 04.01.2024. Tuttavia, la mancata intimazione degli enti impositori non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio. Poiché l'Agenzia delle Entrate non ha provveduto a tale adempimento né ha chiesto la concessione di termine, nessuna conseguenza ne deriva.

  • Rigettato
    Vizi nella notifica degli atti presupposti e prescrizione

    L'Agenzia delle Entrate ha documentato la notifica delle cartelle presupposte e di atti interruttivi, rendendo infondato il motivo di ricorso. Le date di notifica escludono la maturazione della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 288
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 288
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo