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Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2023, n. 22593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22593 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da DE LU RT n. a Taormina il 3/9/1990 avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 20/12/2021 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n.198/2022; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Assunta Cocomello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica, con allegati documentali, a firma del difensore, Avv. A. Billè RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 26/2/2021., dichiarava l'improcedibilità dell'azione penale in relazione al reato di furto ascritto al capo a) della rubrica per difetto di querela;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 22593 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/04/2023 confermava la penale responsabilità del De UC per il delitto di indebito utilizzo di una carta postamat di provenienza illecita e rideterminava la pena in anni uno, mesi uno di reclusione ed euro 350,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputai:o, Avv. Alessandro Billè, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 62, comma 1 n. 6, cod. pen. Il difensore sostiene che la Corte di merito ha erroneamente negato il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno nonostante l'imputato abbia provveduto, prima ancora dell'esercizio dell'azione penale, a restituire le somme illecitamente prelevate alle pp.00., valorizzando l'assenza di spontaneità in contrasto con la natura oggettiva della circostanza. Aggiunge che i giudici territoriali hanno, altresì, ritenuto che il ristoro non fosse integrale senza indicare quale sarebbe stato il danno non patrimoniale cagionato alle pp.00.; 2.2 la violazione dell'art. 669 cod.proc.pen., avendo la sentenza impugnata omesso di considerare che il De UC è stato giudicato per il medesimo fatto in altro procedimento penale, in esito al quale il Tribunale ha riconosciuto all'imputato l'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen., come risulta dalla sentenza acquisita dalla Corte di Appello all'udienza del 20/12/2021. Aggiunge il difensore che, a fronte della duplicazione del giudizio per lo stesso fatto, deve trovare applicazione l'art. 669, comma 2, cod.proc.pen., disposizione ispirata al favor rei, cui la sentenza impugnata non si è conformata, senza indicare le ragioni per cui ha ritenuto erronee le conclusioni cui è pervenuta la seconda sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 secondo motivo è logicamente prioritario in quanto eccepisce l'esistenza di un non rilevato bis in idem per effetto dell'avvenuto esercizio dell'azione penale una seconda volta in ordine ai fatti a giudizio. La devoluzione, tuttavia, risulta del tutto generica con riguardo al presupposto dell'irrevocabilità della sentenza in data 15/11/2021 ed eccentrica quanto ai parametri che si assumono violati. Infatti, deve escludersi la violazione dell'art. 669 codice di rito in presenza di processi per lo stesso fatto entrambi non irrevocabilmente definiti e non potendosi riconoscere pregio all'assunto difensivo che vorrebbe esportare nell'odierno giudizio le più favorevoli conclusioni attinte dal Tribunale di Messina nel diverso processo in ordine alla sussistenza dell'attenuante del risarcimento del danno. 1.1 Questa Corte ha autorevolmente chiarito che non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata 2 dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati, Rv. 231800-01; Sez. 5, n. 17252 del 20/02/2020, Rv. 279113-01). 1.2 Se, dunque, nella fase di merito, in assenza di pregresso giudicato, il diritto vivente rinviene nel sistema delle preclusioni lo strumento operativo del divieto di bis in idem, in fase esecutiva l'art. 669, comma 1, cod. proc. pen. sancisce in caso di pluralità di sentenze emesse nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto il principio di prevalenza del provvedimento più favorevole (Sez. 5, n. 18318 del 04/04/2019, Rv. 275917 - 01;Sez. 1, n. 20015 del 15/02/2016, Rv. 267278 - 01), e da tanto emerge l'inconferenza della violazione in questa sede dedotta. 2.11 primo motivo che censura il denegato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno è manifestamente infondato. Alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, Rv. 265831- 01) e l'apprezzamento sulla congruità dello stesso spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, Rv. 278368 - 02; n. 53023 del 23/11/2016, Rv. 268714 - 01). I giudici territoriali hanno nella specie correttamente chiarito che la sola restituzione degli importi illecitamente prelevati non è idonea ad integrare la circostanza, non essendo stato dato ristoro alle ulteriori conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale conseguenti al reato (in tal senso, Sez. 2, n. 9535 del 11/2/2022, Rv. 282793-01; Sez. 5, n. 44562 del 28/5/2015, Rv. 265092-01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione die profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
do- 3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 14 aprile 2023 Il Consigliere estensore fi dente Il r si
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Assunta Cocomello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica, con allegati documentali, a firma del difensore, Avv. A. Billè RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 26/2/2021., dichiarava l'improcedibilità dell'azione penale in relazione al reato di furto ascritto al capo a) della rubrica per difetto di querela;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 22593 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/04/2023 confermava la penale responsabilità del De UC per il delitto di indebito utilizzo di una carta postamat di provenienza illecita e rideterminava la pena in anni uno, mesi uno di reclusione ed euro 350,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputai:o, Avv. Alessandro Billè, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 62, comma 1 n. 6, cod. pen. Il difensore sostiene che la Corte di merito ha erroneamente negato il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno nonostante l'imputato abbia provveduto, prima ancora dell'esercizio dell'azione penale, a restituire le somme illecitamente prelevate alle pp.00., valorizzando l'assenza di spontaneità in contrasto con la natura oggettiva della circostanza. Aggiunge che i giudici territoriali hanno, altresì, ritenuto che il ristoro non fosse integrale senza indicare quale sarebbe stato il danno non patrimoniale cagionato alle pp.00.; 2.2 la violazione dell'art. 669 cod.proc.pen., avendo la sentenza impugnata omesso di considerare che il De UC è stato giudicato per il medesimo fatto in altro procedimento penale, in esito al quale il Tribunale ha riconosciuto all'imputato l'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen., come risulta dalla sentenza acquisita dalla Corte di Appello all'udienza del 20/12/2021. Aggiunge il difensore che, a fronte della duplicazione del giudizio per lo stesso fatto, deve trovare applicazione l'art. 669, comma 2, cod.proc.pen., disposizione ispirata al favor rei, cui la sentenza impugnata non si è conformata, senza indicare le ragioni per cui ha ritenuto erronee le conclusioni cui è pervenuta la seconda sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 secondo motivo è logicamente prioritario in quanto eccepisce l'esistenza di un non rilevato bis in idem per effetto dell'avvenuto esercizio dell'azione penale una seconda volta in ordine ai fatti a giudizio. La devoluzione, tuttavia, risulta del tutto generica con riguardo al presupposto dell'irrevocabilità della sentenza in data 15/11/2021 ed eccentrica quanto ai parametri che si assumono violati. Infatti, deve escludersi la violazione dell'art. 669 codice di rito in presenza di processi per lo stesso fatto entrambi non irrevocabilmente definiti e non potendosi riconoscere pregio all'assunto difensivo che vorrebbe esportare nell'odierno giudizio le più favorevoli conclusioni attinte dal Tribunale di Messina nel diverso processo in ordine alla sussistenza dell'attenuante del risarcimento del danno. 1.1 Questa Corte ha autorevolmente chiarito che non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata 2 dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati, Rv. 231800-01; Sez. 5, n. 17252 del 20/02/2020, Rv. 279113-01). 1.2 Se, dunque, nella fase di merito, in assenza di pregresso giudicato, il diritto vivente rinviene nel sistema delle preclusioni lo strumento operativo del divieto di bis in idem, in fase esecutiva l'art. 669, comma 1, cod. proc. pen. sancisce in caso di pluralità di sentenze emesse nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto il principio di prevalenza del provvedimento più favorevole (Sez. 5, n. 18318 del 04/04/2019, Rv. 275917 - 01;Sez. 1, n. 20015 del 15/02/2016, Rv. 267278 - 01), e da tanto emerge l'inconferenza della violazione in questa sede dedotta. 2.11 primo motivo che censura il denegato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno è manifestamente infondato. Alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, Rv. 265831- 01) e l'apprezzamento sulla congruità dello stesso spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, Rv. 278368 - 02; n. 53023 del 23/11/2016, Rv. 268714 - 01). I giudici territoriali hanno nella specie correttamente chiarito che la sola restituzione degli importi illecitamente prelevati non è idonea ad integrare la circostanza, non essendo stato dato ristoro alle ulteriori conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale conseguenti al reato (in tal senso, Sez. 2, n. 9535 del 11/2/2022, Rv. 282793-01; Sez. 5, n. 44562 del 28/5/2015, Rv. 265092-01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione die profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
do- 3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 14 aprile 2023 Il Consigliere estensore fi dente Il r si