CASS
Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2023, n. 13078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13078 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LA OA, nato a [...] il [...] Avverso l'ordinanza del 09/06/2022 della Corte di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Nocera;
lette le note del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Lidia Giorgio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13078 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: NOCERA ANDREA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09/06/2022, la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da LA OA per la dedotta ingiusta detenzione in carcere sofferta dal 16.02.2012 al 07.06.2016 in seguito ad applicazione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare emessa nell'ambito di un procedimento nel quale era indagato per i reati di cui all'art. 416bis, commi 1,3, 4, 5, 6 per aver fatto parte di un'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta e, in particolare, della "cosca IB"; agli artt. 110, 629 comma 2 c.p. aggravato dall'art. 7 della I. n. 203 del 1991; e, quale emissario e titolare dell'attività economica della cosca, di cui agli artt. 110, 513bis c.p. Il LA veniva condannato ir primo grado per la sola ipotesi associativa e quindi anche per tale reato assolto per non aver commesso il fatto, con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria. 2. Avverso l'ordinanza emessa dal giudice della riparazione il richiedente, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo, con cui la difesa deduce inosservanza e erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. In particolare, la difesa critica l'iter logico-giuridico in forza del quale la Corte territoriale ha valutato la condotta del ricorrente, con riferimento alla sua partecipazione alla cosca IB, valorizzando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia TI e NT in ordine ai rapporti /vicinanza del LA con CH UD ed all'intimo legame tra le famiglie IB/Nlangiola, a fronte della decisione di assoluzione dal reato associativo e della valutazione di tali dichiarazioni, da ritenersi "scarsamente precise e/o fondate su impressioni o suggestioni". Rileva, in particolare, che non può essere ravvisata la colpa grave nella condotta del ricorrente, attesa la neutralità dei citati elementi ai fini della qualificazione della condotta in termini deterministici per l'adozione della misura cautelare. 3. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sollecitato una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto. 4. Il Procuratore Generale con articolata requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione degli elementi a sua disposizione il giudice della riparazione ha coerentemente tenuto conto degli 2 accertamenti contenuti nella sentenza di assoluzione della Corte di appello di Reggio Calabria in relazione alla contestata ipotesi di partecipazione del LA alla associazione di 'ndrangheta del "clan IB!, in riforma della decisione di condanna pronunciata in primo grado. Il giudice della riparazione, ricostruita in modo puntuale la vicenda processuale, ha rilevato che la condotta del richiedente, sinergica all'adozione della misura cautelare, sia qualificabile in termini di colpa grave, perché suscettibile di ingenerare nell'Autorità procedente il ragionevole convincimento del suo coinvolgimento nell'attività illecita della organizzazione di stampo mafioso. La condotta gravemente colposa dell'istante viene desunta dal compendio probatorio del giudice della cognizione. Il riferimento alla esistenza ed effettiva operatività della cosca IB costituisce solo la premessa dell'articolato iter argomentativo della Corte di appello, che opera una attenta selezione del tessuto dichiarativo dei collaboratori, in ragione della ritenuta loro attendibilità in sede di giudizio di cognizione. Le circostanze narrate dai collaboratori TI e NT NA, moglie del LA, come ricostruite sinteticamente alle pagg.
4-5 dell'ordinanza impugnata, illustrano i comportamenti gravemente colposi tenuti dal ricorrente, atti a fondare la disposta misura cautelare. Nella specie, sono state ritenute, con motivazione immune da vizi logici, dimostrative della sussistenza di un rapporto di vicinanza/contiguità/familiarità dell'istante con esponenti di spicco della cosca IB, le seguenti condotte riconducibili al ricorrente: l'intercessione del CH UD, ritenuto uomo molto vicino ai IB, presso il LA in favore del Pagliaviniti per ottenere l'"autorizzazione" per aprire una attività di carrozzeria nella zona di competenza del LA;
l'intervento della NT, nell'interesse del clan, presso il marito dopo il suo arresto;
la proposta di affiliazione rivolta dal LA al TI;
il consenso imposto alla NT di fare da madrina di cresima al nipote del boss SQ IB;
la consegna alla NT di una somma dopo l'arresto dello stesso LA da parte di SI IB, figlia del capoclan;
la disponibilità del LA ad accompagnare quest'ultima presso il carcere di Teramo per far visita ad un soggetto ritenuto affiliato al clan;
la detenzione di armi da parte del LA, desumibile dal racconto del TI e della NT;
la sua partecipazione al funerale della vittima di un agguato mafioso, appartenente alla cosca IB. Si tratta di circostanze riconducibili alle regole dell'agire mafioso, che, secondo la valutazione datane nella sentenza di assoluzione, attestano l'indubbia vicinanza dell'imputato con esponenti di spicco della cosca IB, quale IB SQ e di soggetti a questo legati da vincoli di parentela o affinità o contigui..." (pag. 8), idonee a fondare ex ante, nella prospettiva del giudice della cautela, il 3 convincimento della gravità indiziaria a fini cautelari per la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso. Al tessuto narrativo dei collaboratori si aggiunge, inoltre, nella ricostruzione in termini di grave imprudenza del comportamento del LA, il contenuto delle interlocuzioni telefoniche. Si richiamano (pag. 7), inoltre, gli esiti delle intercettazioni sull'utenza in uso al LA in ordine ai suoi rapporti con TU OR, storico appartenente alla cosca IB, poi caduto vittima di un agguato mafioso. Il giudice della riparazione non si è sottratto alla considerazione che tali circostanze fattuali sono state ritenute nella sentenza assolutoria non idonee a dimostrare l'appartenenza dell'istante alla cosca, ma correttamente, ai fini della valutazione della istanza di riparazione per ingiusta detenzione, ha operato una autonoma valutazione degli elementi probatori disponibili, seguendo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, ma non contraddittorio, rispetto a quello del giudice di merito (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201), senza contraddire o confutare i fatti ivi accertati. 3. A fronte di tale ricostruzione, la difesa si limita a censurare l'ordinanza impugnata per l'impropria rivalutazione dell'intera vicenda rispetto alla decisione di assoluzione. 3.1. Come sopra evidenziato, la valutazione del giudice del a riparazione, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep. 16/03/2015, Rv. 262957). 3.2. Condotte rilevanti ai fini della esclusione della riparazione sono quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, 4 silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. E', in particolare, suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). Si è altresì affermato che nei reati contestati in concorso o per partecipazione ad associazioni criminali vengono particolarmente in rilievo atteggiamenti che si prestano, sul piano logico, ad essere percepiti come manifestazioni di contiguità con l'attività criminale altrui (Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010 Rv. 249237 - 01; Sez. 4 n. 4159/2009; si veda pure Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475 - 01: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purchè siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate"). 4. Ebbene, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, offrendo adeguata giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, individuando profili di colpa extraprocessuali riconducibili alla categoria della connivenza con soggetti collocati stabilmente nel sodalizio di stampo mafioso in capo al ricorrente. Il corposo compendio istruttorio, sopra sommariamente descritto, tratto dalla stessa sentenza di assoluzione, nella sua valutazione unitaria, si presenta dimostrativo della vicinanza del ricorrente con esponenti della cosca IB, tale da qualificare come gravemente colposo, quantomeno in termini di grave imprudenza, il comportamento tenuto dallo stesso, che ha concorso a configurare il quadro gravemente indiziario giustificativo, secondo una valutazione ex ante, della applicazione della misura cautelare. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 6. Non si provvede alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua 5 Il Consiglie estensore Il PresideQite( genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 15/09/2022, n. 41351, Budrini, non massimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non massimata;
si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole Rv. 277152).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma, lì 8 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Nocera;
lette le note del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Lidia Giorgio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13078 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: NOCERA ANDREA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09/06/2022, la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da LA OA per la dedotta ingiusta detenzione in carcere sofferta dal 16.02.2012 al 07.06.2016 in seguito ad applicazione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare emessa nell'ambito di un procedimento nel quale era indagato per i reati di cui all'art. 416bis, commi 1,3, 4, 5, 6 per aver fatto parte di un'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta e, in particolare, della "cosca IB"; agli artt. 110, 629 comma 2 c.p. aggravato dall'art. 7 della I. n. 203 del 1991; e, quale emissario e titolare dell'attività economica della cosca, di cui agli artt. 110, 513bis c.p. Il LA veniva condannato ir primo grado per la sola ipotesi associativa e quindi anche per tale reato assolto per non aver commesso il fatto, con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria. 2. Avverso l'ordinanza emessa dal giudice della riparazione il richiedente, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo, con cui la difesa deduce inosservanza e erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. In particolare, la difesa critica l'iter logico-giuridico in forza del quale la Corte territoriale ha valutato la condotta del ricorrente, con riferimento alla sua partecipazione alla cosca IB, valorizzando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia TI e NT in ordine ai rapporti /vicinanza del LA con CH UD ed all'intimo legame tra le famiglie IB/Nlangiola, a fronte della decisione di assoluzione dal reato associativo e della valutazione di tali dichiarazioni, da ritenersi "scarsamente precise e/o fondate su impressioni o suggestioni". Rileva, in particolare, che non può essere ravvisata la colpa grave nella condotta del ricorrente, attesa la neutralità dei citati elementi ai fini della qualificazione della condotta in termini deterministici per l'adozione della misura cautelare. 3. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sollecitato una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto. 4. Il Procuratore Generale con articolata requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione degli elementi a sua disposizione il giudice della riparazione ha coerentemente tenuto conto degli 2 accertamenti contenuti nella sentenza di assoluzione della Corte di appello di Reggio Calabria in relazione alla contestata ipotesi di partecipazione del LA alla associazione di 'ndrangheta del "clan IB!, in riforma della decisione di condanna pronunciata in primo grado. Il giudice della riparazione, ricostruita in modo puntuale la vicenda processuale, ha rilevato che la condotta del richiedente, sinergica all'adozione della misura cautelare, sia qualificabile in termini di colpa grave, perché suscettibile di ingenerare nell'Autorità procedente il ragionevole convincimento del suo coinvolgimento nell'attività illecita della organizzazione di stampo mafioso. La condotta gravemente colposa dell'istante viene desunta dal compendio probatorio del giudice della cognizione. Il riferimento alla esistenza ed effettiva operatività della cosca IB costituisce solo la premessa dell'articolato iter argomentativo della Corte di appello, che opera una attenta selezione del tessuto dichiarativo dei collaboratori, in ragione della ritenuta loro attendibilità in sede di giudizio di cognizione. Le circostanze narrate dai collaboratori TI e NT NA, moglie del LA, come ricostruite sinteticamente alle pagg.
4-5 dell'ordinanza impugnata, illustrano i comportamenti gravemente colposi tenuti dal ricorrente, atti a fondare la disposta misura cautelare. Nella specie, sono state ritenute, con motivazione immune da vizi logici, dimostrative della sussistenza di un rapporto di vicinanza/contiguità/familiarità dell'istante con esponenti di spicco della cosca IB, le seguenti condotte riconducibili al ricorrente: l'intercessione del CH UD, ritenuto uomo molto vicino ai IB, presso il LA in favore del Pagliaviniti per ottenere l'"autorizzazione" per aprire una attività di carrozzeria nella zona di competenza del LA;
l'intervento della NT, nell'interesse del clan, presso il marito dopo il suo arresto;
la proposta di affiliazione rivolta dal LA al TI;
il consenso imposto alla NT di fare da madrina di cresima al nipote del boss SQ IB;
la consegna alla NT di una somma dopo l'arresto dello stesso LA da parte di SI IB, figlia del capoclan;
la disponibilità del LA ad accompagnare quest'ultima presso il carcere di Teramo per far visita ad un soggetto ritenuto affiliato al clan;
la detenzione di armi da parte del LA, desumibile dal racconto del TI e della NT;
la sua partecipazione al funerale della vittima di un agguato mafioso, appartenente alla cosca IB. Si tratta di circostanze riconducibili alle regole dell'agire mafioso, che, secondo la valutazione datane nella sentenza di assoluzione, attestano l'indubbia vicinanza dell'imputato con esponenti di spicco della cosca IB, quale IB SQ e di soggetti a questo legati da vincoli di parentela o affinità o contigui..." (pag. 8), idonee a fondare ex ante, nella prospettiva del giudice della cautela, il 3 convincimento della gravità indiziaria a fini cautelari per la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso. Al tessuto narrativo dei collaboratori si aggiunge, inoltre, nella ricostruzione in termini di grave imprudenza del comportamento del LA, il contenuto delle interlocuzioni telefoniche. Si richiamano (pag. 7), inoltre, gli esiti delle intercettazioni sull'utenza in uso al LA in ordine ai suoi rapporti con TU OR, storico appartenente alla cosca IB, poi caduto vittima di un agguato mafioso. Il giudice della riparazione non si è sottratto alla considerazione che tali circostanze fattuali sono state ritenute nella sentenza assolutoria non idonee a dimostrare l'appartenenza dell'istante alla cosca, ma correttamente, ai fini della valutazione della istanza di riparazione per ingiusta detenzione, ha operato una autonoma valutazione degli elementi probatori disponibili, seguendo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, ma non contraddittorio, rispetto a quello del giudice di merito (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201), senza contraddire o confutare i fatti ivi accertati. 3. A fronte di tale ricostruzione, la difesa si limita a censurare l'ordinanza impugnata per l'impropria rivalutazione dell'intera vicenda rispetto alla decisione di assoluzione. 3.1. Come sopra evidenziato, la valutazione del giudice del a riparazione, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep. 16/03/2015, Rv. 262957). 3.2. Condotte rilevanti ai fini della esclusione della riparazione sono quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, 4 silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. E', in particolare, suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). Si è altresì affermato che nei reati contestati in concorso o per partecipazione ad associazioni criminali vengono particolarmente in rilievo atteggiamenti che si prestano, sul piano logico, ad essere percepiti come manifestazioni di contiguità con l'attività criminale altrui (Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010 Rv. 249237 - 01; Sez. 4 n. 4159/2009; si veda pure Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475 - 01: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purchè siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate"). 4. Ebbene, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, offrendo adeguata giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, individuando profili di colpa extraprocessuali riconducibili alla categoria della connivenza con soggetti collocati stabilmente nel sodalizio di stampo mafioso in capo al ricorrente. Il corposo compendio istruttorio, sopra sommariamente descritto, tratto dalla stessa sentenza di assoluzione, nella sua valutazione unitaria, si presenta dimostrativo della vicinanza del ricorrente con esponenti della cosca IB, tale da qualificare come gravemente colposo, quantomeno in termini di grave imprudenza, il comportamento tenuto dallo stesso, che ha concorso a configurare il quadro gravemente indiziario giustificativo, secondo una valutazione ex ante, della applicazione della misura cautelare. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 6. Non si provvede alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua 5 Il Consiglie estensore Il PresideQite( genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 15/09/2022, n. 41351, Budrini, non massimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non massimata;
si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole Rv. 277152).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma, lì 8 marzo 2023