Sentenza 14 novembre 2023
Massime • 1
In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2023, n. 19703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19703 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2023 |
Testo completo
manimaro 197 03-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: TO DI NI - Presidente - Sent. n. sez. 1224/2023 LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO -UP 14/11/2023 Relatore - BARBARA CALASELICE R.G.N. 5866/2023 FR ALIFFI RC IA MONACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LT AN nato a [...] il [...] RO FR nato a [...] il [...] RO PE nato a [...] il [...] LT OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi. udito il difensore L'avv. AMATO Fausto Maria conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi, deposita conclusioni e nota spese. L'avv. BARCELLONA Ettore si associa alle conclusioni del P.G., deposita conclusioni e nota spese. L'avv. BONSIGNORE Raffaele conclude chiedendo l'annullamento con rinvio dell a sentenza impugnata. L'avv. GIAMBRUNO Vincenzo conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 luglio 2019, il Tribunale di Palermo, per quanto rileva in questa sede, così decideva: dichiarava gli imputati OL SA, SE RO, IO SA e CO RO per il reato di associazione mafiosa di cui al capo "1" dell'epigrafe, con l'aggraANte della disponibilità di armi e con l'aggraANte di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen., per aver fatto parte, dal 2013 all'epoca della sentenza, della famiglia mafiosa di Borgetto;
dichiarava gli imputati SA OL e RO SE responsabili, inoltre, del reato di tentata estorsione, aggravata da metodo e finalità mafiose, di cui al capo "7", in danno di NE EN, e del reato di violenza privata, aggravata da metodo e finalità mafiose, di cui al capo "8" dell'epigrafe, in danno di MB SS;
riteneva per OL SA e SE RO la continuazione tra i fatti loro contestati e tra questi ultimi ed altri giudicati precedentemente con sentenze irrevocabili;
condannava gli imputati alle pene principali e accessorie che riteneva conformi a giustizia;
disponeva nei confronti di tutti gli imputati la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di due anni;
condannava gli imputati al risarcimento dei danni nei confronti dei soggetti costituiti parti civili.
2. Con sentenza del 15 gennaio 2021, la Corte di appello di Palermo, adita da tutti gli imputati, così decideva in riforma parziale della sentenza di primo grado, per quanto rileva in questa sede: per tutti gli appellanti, escludeva la circostanza aggraANte di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen.; affermava l'applicabilità della cornice sanzionatoria prevista precedentemente alla novella legislativa di cui ván alla legge n. 69 del 2015; rideterminava la pena per OL SA in diciotto anni di reclusione;
per SE RO in quindici anni di reclusione;
per IO SA, riconosciuta la continuazione con il reato oggetto della sentenza pronunciata dalla stessa Corte il 20 luglio 2011, divenuta irrevocabile il 4 maggio 2012, in dodici anni di reclusione;
per CO RO in nove anni di reclusione. Per il resto, la Corte di appello confermava la sentenza impugnata.
3. L'avv. Raffaele Bonsignore, in difesa di IO SA, ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in tre motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., lamenta violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione al reato associativo, sostenendo che la Corte di appello, senza rispondere alle doglianze difensive, ha ritenuto la configurabilità a carico di IO SA del reato associativo, sebbene a costui non sia stato contestato alcun reato-fine tra quelli indicati nel medesimo capo. In particolare, la difesa critica la motivazione 3 della sentenza impugnata laddove questa fonda l'accertamento su precedenti giudicati, omettendo di verificare se IO SA, dopo la prima condanna, a far data dal 2013, abbia partecipato, in modo concreto, al sodalizio mafioso di Borgetto. Il ricorrente afferma che dalle intercettazioni di conversazioni non emerge alcun minimo coinvolgimento da parte sua.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., lamenta violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione all'aggraANte di cui all' art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. Il ricorrente afferma che non è stato provato il possesso di armi da parte di IO SA e neppure da parte dell'organizzazione criminale nel suo complesso, non essendo sufficiente che uno degli associati ne disponga, in quanto esse, affinché sia configurata l'aggraANte, devono essere a disposizione dei compartecipi, che quantomeno devono essere a conoscenza di tale circostanza.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., lamenta violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Afferma che non sono state concesse le attenuanti generiche nonostante la situazione di difficoltà economica, il grave stato di malattia ed il breve periodo di militanza addebitato all'imputato. Inoltre, la quantificazione della pena inflitta non è prossima al minimo edittale, senza che sul punto sia stata spesa alcuna motivazione.
4. Il difensore di IO SA ha depositato atto di «motivi nuovi» con il quale deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 416-bis, primo e quarto comma, cod. pen. e degli artt. 125, n d v 191, 192, 530, comma 2, 533, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
5. L'avv. Maria Paola Polizzi, in difesa di CO RO, ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi.
5.1. Con il primo motivo la difesa, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., lamenta violazioni di legge e vizi di motivazione, sostenendo che l'intraneità di CO RO al sodalizio criminoso è stata affermata sulla base di alcune conversazioni ritenute univoche dalla Corte di appello, sebbene esse non presentino quei caratteri di chiarezza e certezza necessari per assurgere al ruolo di prova. Nella ricostruzione accusatoria il prevenuto avrebbe coadiuvato il padre SE RO, essendo stato considerato come indicativo della sua appartenenza al sodalizio avere spesso accompagnato il genitore o il fatto di essere stato presente in alcune occasioni nelle quali costui era stato intercettato. La difesa sottolinea che CO RO, soggetto incensurato, è stato assolto già in primo grado da tutti i reati- 4 1 1 fine nei quali si sarebbe sostanziata la sua opera e la motivazione in merito all'appartenenza al sodalizio risulta illogica e priva di riscontri, stante l'assenza di dati probatori a sostegno di tale assunto.
5.2. Con il secondo motivo la difesa, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), d), ed e), cod. proc. pen., lamenta violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Afferma che le circostanze attenuanti generiche sono state negate, già in primo grado, in ragione dell'insidiosità delle condotte ma anche in base al comportamento processuale che secondo i giudici del merito non sarebbe stato orientato all'accertamento della verità. Il ricorrente afferma che la Corte di appello, nonostante le doglianze espresse in proposito della difesa, ha omesso sull'argomento un puntuale accertamento relativo ai singoli imputati.
5.3. Con il terzo motivo la difesa, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., lamenta violazioni di legge e vizi di motivazione, in riferimento all'affermazione di sussistenza dell'aggraANte di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. Il ricorrente afferma che non è stato provato, in particolare, né il possesso di armi da parte di CO RO e neppure da parte dell'organizzazione criminale nel suo complesso, non essendo sufficiente che uno degli associati ne disponga, in quanto, per la configurabilità dell'aggraANte, è necessario che esse siano a disposizione di tutti i compartecipi, che quantomeno devono essere a conoscenza di tale disponibilità. Il giudice di appello ha tratto elementi in tale senso in base ad una asserita disponibilità di armi accertata giudizialmente in relazione a fatti antecedenti al 2003, da parte di SE AN RO, padre di CO RO.
5.4. Con il quarto motivo la difesa, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., lamenta violazioni di legge e vizi di motivazione, con riguardo all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata anche con riferimento alla durata, superiore nel minimo edittale.
6. L'avv. Maria Paola Polizzi, in difesa di SE RO, ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in sette motivi.
6.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., mancanza, apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
omissione di risposta alle specifiche e decisive doglianze contenute nell'atto di appello;
travisamento della prova con riguardo al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. La difesa nota che SE RO era stato condannato con precedenti sentenze per il reato di associazione mafiosa commesso fino al 2003, ed era stato assolto quanto all'ulteriore periodo fino al 2007. Dal 2007 si era trasferito, per circa quattro anni, 5 con la famiglia, negli Stati Uniti d'America. Nel presente processo la sua ulteriore responsabilità per tale delitto è stata ritenuta, in maniera immotivata, in base al contenuto di alcune conversazioni prive di quella univocità e chiarezza necessarie per assurgere a prova.
6.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed inosserANza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 629 cod. pen. e all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che disciplina l'aggraANte ora contemplata dall'art. 416-bis.
1. cod. pen. La difesa critica la valutazione di credibilità di NE EN, osserANdo che costui è stato più volte condannato, anche per il reato di falsa testimonianza.
6.3. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed inosserANza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 610 cod. pen. e all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che disciplina l'aggraANte ora contemplata dall'art. 416-bis.
1. cod. pen. Secondo la difesa, non sussisterebbe prova alcuna che SE RO si sia recato a casa di SS MB con l'intenzione di indurlo a rimettere una querela presentata nei confronti di NA. Si sarebbe trattato di una visita tra parenti, né risulta che sia stata commessa alcuna intimidazione.
6.4. Con il quarto motivo di ricorso, la difesa, richiamando l'art. 606, comma n á 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., deduce vizi di motivazione e violazione di v legge penale in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
6.5. Con il quinto motivo di ricorso, la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., vizi di motivazione e violazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., in relazione al riconoscimento dell'aggraANte della disponibilità di armi da parte dell'associazione criminosa. La difesa sostiene che il giudice del merito si sia basato su presunzioni non riscontrate e su suggestioni criminologiche, in quanto non risulta in alcuna delle intercettazioni, né da altre prove assunte durante il processo, la disponibilità di armi da parte del sodalizio.
6.6. Con il sesto motivo di ricorso, la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizi di motivazione e violazione di legge penale, in relazione all'art. 99 cod. pen., con riguardo al trattamento sanzionaotrio e, in particolare, al riconoscimento della recidiva. della motivazione ed inosserANza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis, commi primo, terzo, quarto e quinto, cod. pen., con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di associazione mafiosa cui al capo "1" dell'imputazione. Nell'atto di ricorso si afferma che non siano ravvisabili, nella vicenda in esame, gli elementi costitutivi dell'associazione mafiosa, ritenuti invece, erroneamente, dalla Corte di appello. In base alle emergenze processuali, non risultano elementi concreti che dimostrino il manifestarsi verso l'esterno della forza intimidatrice e sopraffattrice della consorteria criminosa ed il conseguente stato di assoggettamento da parte dei soggetti cui la stessa si rivolgeva. La Corte di appello, inoltre, si è basata, per raggiungere le sue convinzioni, sui precedenti penali a carico di alcuni coimputati e su alcune sentenze irrevocabili precedenti nel tempo, che non potrebbero però dimostrare l'attuale inserimento di OL SA in un sistema mafioso. La Corte di appello avrebbe omesso l'accertamento di permanenza del vincolo associativo in capo a OL SA, anche in considerazione della detenzione subita da costui dopo la precedente condanna. La difesa critica l'attribuzione di valore alle dichiarazioni del teste capitano De RI, affermando che il giudice di appello abbia sorvolato sul fatto che detto teste assunse la direzione delle indagini quando esse erano già in una fase aANzata. Egli, peraltro, non comprendeva il dialetto siciliano e non era stato in grado di riconoscere le voci degli imputati nell'ambito dei dialoghi intercettati. La difesa contesta il travisamento della prova sia in ordine agli incontri di OL SA con il coimputato SE RO, che in base al ricorso sarebbero stati giustificati da ragioni meramente amicali, e in relazione alle intercettazioni, posto che il giudicante avrebbe inopinatamente identificato l'odierno ricorrente in un soggetto omonimo menzionato nelle conversazioni ván captate. La motivazione sarebbe viziata anche in ordine alla vicenda riguardante NE EN, ritenuto credibile nonostante il forte rapporto di conflittualità che aveva con gli imputati, in aggiunta alla carenza di riscontri su quanto narrato. La difesa lamenta errori nella ricostruzione del fatto relativo alla controversia insorta tra SS e RI, nella quale l'intervento di OL SA sarebbe stato finalizzato alla risoluzione amichevole del contenzioso.
8.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed inosserANza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 81, secondo comma, 56, 110, 629, primo e secondo comma, 610, 416-bis.1, con riguardo all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi di imputazione "7" e "8". Secondo la difesa, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere OL SA responsabile dei reati ascritti sulla base di intercettazioni di conversazioni e delle dichiarazioni di NE EN e MB SS. Il 8 giudice di appello avrebbe dovuto tener conto della forte conflittualità di EN nei confronti degli imputati e del suo astio deriANte dai numerosi arresti subiti, dal sequestro dei suoi beni e dal fallimento delle sue società, circostanze tutte che lo avrebbero reso non credibile. Inoltre, mancherebbero riscontri alle sue affermazioni. Il giudice del merito non avrebbe motivato adeguatamente in relazione all'affermazione che la remissione, da parte di SS, che costui aveva sporto nei confronti di ON NA e IO NA, sia stata la conseguenza di un'attività violenta o minacciosa da ascrivere a OL SA o al coimputato SE RO. Secondo la difesa, l'intervento di OL SA era stato diretto esclusivamente a coinvolgere l'amico SE RO, imparentato con SS, per risolvere la controversia fra quest'ultimo e i NA, a puro titolo di cortesia e non già per adesione consapevole ad un programma criminoso.
8.3. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed inosserANza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen., con riguardo all'affermazione della disponibilità di armi da parte dell'associazione mafiosa di cui al capo "1" dell'imputazione. Secondo la difesa, dal contesto probatorio ed in particolare dalle plurime intercettazioni, non risulterebbe che OL SA abbia mai avuto disponibilità di armi né tantomeno conoscenza che un coimputato o alcuno dei componenti della famiglia di riferimento ne possedesse. Non risulterebbe, poi, che OL SA abbia commesso alcun reato avvalendosi di armi. Non risulta pertanto sufficiente, al fine di ritenere provata tale circostanza, il riferimento operato dal giudice del merito a vicende trascorse, accertate da precedenti giudicati. ván 8.4. Con il quarto motivo di ricorso, la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed inosserANza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 27 Cost., agli artt. 81, secondo comma, 99, 132, 133 cod. pen. e agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. Nel caso in esame, la norma che prevede la recidiva sarebbe stata applicata in modo illogico ed apparente ai danni di OL SA. La condotta associativa contestata costituisce il segmento terminale di quella a lui ascritta in occasione di precedenti processi ed interrotta dai suoi periodi di carcerazione per poi riprendere, costituendo un unicum delittuoso che trova la sua ragione sostanziale nell'originaria volontà di associarsi al sodalizio criminoso. Pertanto, nel caso in esame la recidiva sarebbe incompatibile con la continuazione. Il giudice di appello non ha adeguatamente motivato al riguardo, essendosi limitato ad affermare che la condotta tenuta da OL SA fosse da considerare sintomatica di una maggiore propensione all'illecito. 9 8.5. Con il quinto motivo di ricorso, la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed inosserANza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 27 Cost., agli artt. 81, secondo comma, 99, 132, 133 cod. pen. con riguardo all'individuazione del reato più grave, alla quantificazione della pena e al calcolo stabilito per le circostanze aggraANti e per la continuazione. Il giudice di appello, nel considerare in continuazione i reati ascritti nel presente processo con quelli giudicati con la sentenza irrevocabile emessa il 24 aprile 2001 dalla Corte di assise di appello di Palermo e con la sentenza irrevocabile emessa il 20 luglio 2011 dalla Corte di appello di Palermo, ha affermato che la condotta oggetto dell'attuale imputazione è da ritenersi come più grave e, quindi, la relativa pena va individuata come base per la rideterminazione della pena ai fini della continuazione. Invece, nel presente processo il giudice del merito avrebbe dovuto scorporare i reati valutati in continuazione nelle citate sentenze orami definitive e compararli con quelli del provvedimento impugnato, al fine di individuare quello più grave e motivare su ciascun aumento per ogni illecito satellite. Nel presente processo, la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere quale condotta più grave quella oggetto della decisione assunta dalla Corte di assise di appello di Palermo il 20 aprile 2001, dato che anche in tale caso l'odierno ricorrente era stato condannato per il reato di associazione di stampo mafioso, ma a differenza che nel presente processo egli rivestiva allora una posizione apicale nell'ambito della famiglia mafiosa di Borgetto. Pertanto, il comportamento del SA doveva essere ritenuto connotato da un disvalore maggiore rispetto all'imputazione di semplice partecipazione contestata nel presente processo.
8.6. Con il sesto motivo di ricorso, la difesa deduce, richiamando l'art. 606, Van comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed inosserANza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 27 Cost. e agli artt. 62-bis cod. pen., 81, comma secondo, 132 e 133 cod. pen. La Corte ha omesso di considerare, nell'espletamento della valutazione inerente alla concessione del beneficio rappresentato dalle circostanze attenuanti generiche, l'età di OL SA, le sue condizioni socio/economiche e di salute oltre al contesto ambientale di vita dell'imputato, e non ha fornito alcuna motivazione sufficiente per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
9. L'avv. Vincenzo Giambruno, in difesa di OL SA, ha depositato atto recante motivi aggiunti.
9.1. Con il primo motivo aggiunto, il difensore deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e illogicità 10 della motivazione ed inosserANza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 81, secondo comma, 56, 629, primo e secondo comma, 416- bis, primo comma, cod. pen., con riguardo al reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo "7" dell'imputazione. Il ricorrente espone osservazioni volte a far ritenere che il giudice del merito sia incorso in errori nel valutare come attendibile NE EN, persona offesa dal reato. Secondo la difesa, il giudice del merito avrebbero fatto malgoverno dei principi interpretativi della fattispecie di tentata estorsione e delle regole in materia di valutazione della prova, così incorrendo in vizi di applicazione della legge penale e processuale penale e in manifesto vizio di motivazione. La condotta contestata all'imputato e le risultanze deriANti dalle captazioni di conversazioni e dalla prova dichiarativa assunta nel corso dell'istruzione dibattimentale sarebbero insufficienti a dimostrare la responsabilità di OL SA.
9.2. Con il secondo motivo aggiunto, il difensore deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ed inosserANza o erronea applicazione della legge penale, in riferimento agli artt. 81, secondo comma, 56, 629, primo e secondo comma, 416-bis, primo comma, cod. pen., in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., con riguardo ai reati di tentata estorsione aggravata e di violenza privata aggravata di cui al capo "7" e al capo "8" dell'imputazione. Il ricorrente espone osservazioni volte a far ritenere che il giudice del merito sia incorso in errori giuridici e abbia reso motivazione carente nell'affermare la configurabilità, nel caso in esame, dell'aggraANte dell'agevolazione e del metodo mafiosi.
9.3. Con il terzo motivo aggiunto, il difensore deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e illogicità n della motivazione ed inosserANza o erronea applicazione della legge penale, in al v riferimento agli artt. 27 Cost., all'art. 629, secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., agli artt. 132 e 133 cod. pen., agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., con riguardo ai reati di concorso in estorsione e in tentata estorsione di cui al capo "7" dell'imputazione. Il ricorrente espone osservazioni volte a far ritenere che l'aggraANte mafiosa avrebbe dovuto essere esclusa in relazione a tali reati, perché non era stato dimostrato che OL SA avesse partecipato con un ruolo dinamico e funzionale all'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di IO SA, riguardante l'affermazione di responsabilità a suo carico, è fondato. 11 Il ricorrente lamenta, in relazione al reato associativo contestatogli, che la Corte di appello Palermo lo abbia ritenuto membro della congrega criminale, sebbene allo stesso non sia stato contestato alcun reato-fine tra quelli indicati nel capo "1" dell'imputazione. Afferma che la motivazione della sentenza impugnata si è limitata ad una ricognizione di un pregresso accertamento circa la effettiva partecipazione al sodalizio deriANte da precedenti giudicati, e abbia omesso tuttavia di verificare se egli, dopo la prima condanna, a far data dal 2013, abbia mantenuto tale ruolo nel nucleo mafioso di Borgetto;
non emergerebbe, infatti, dalle intercettazioni, alcun suo minimo coinvolgimento al riguardo.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che, sebbene l'assoluzione relativa a reati scopo non risulti preclusiva ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato per il reato associativo, atteso che per la configurazione di quest'ultimo non è necessario il perfezionamento di reati scopo, ma soltanto un generico programma criminoso che preveda la loro consumazione (Sez. 4, n. 8092 del 28/01/2014, Prezioso, Rv. 259129 01), ciò nonostante, in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586-01). ván 1.2. In applicazione del principio richiamato, pienamente condivisibile, deve affermarsi che le censure difensive meritano accoglimento. La motivazione della sentenza impugnata, infatti, non reca l'esposizione di elementi adeguati a far ritenere dimostrata la partecipazione dell'imputato alla consorteria nel periodo al quale si riferisce la contestazione relativa al presente processo. La ricognizione di un pregresso giudicato, che abbia accertato, per un periodo definito e trascorso, la pregressa qualifica di "associato", non è in proposito sufficiente. Sebbene non risulti necessaria la partecipazione alla commissione di un reato-fine, occorre, tuttavia, al fine di potersi ritenere provata la condotta ora contestata, un contegno sintomatico, non evidenziato nella motivazione della sentenza qui impugnata, circa l'effettivo apporto che il singolo abbia procurato alla congrega, ovverosia la presenza di ulteriori elementi probatori, i quali, anche suffragati dal rilievo integrato dalla pregressa, provata, partecipazione, siano espressivi dell'attualità della adesione al sodalizio. 12 1.3. All'accoglimento del motivo consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito, affinché svolga nuovo giudizio esente dai vizi riscontrati. Gli ulteriori motivi di censura proposti nell'interesse di IO SA sono conseguentemente assorbiti, come sopra anticipato.
2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di CO RO, riguardante l'affermazione di responsabilità a suo carico, è fondato.
2.1. Il ricorrente, soggetto incensurato, ha contestato la valutazione operata dal giudice di appello laddove questa ha ritenuto la sua intraneità rispetto all'associazione in base ad alcune conversazioni, interpretate dal giudicante in modo univoco, nonostante il ricorrente sostenga che non presentano quei caratteri di chiarezza e certezza necessari per assurgere al ruolo di prova. Nella ricostruzione accusatoria il prevenuto avrebbe coadiuvato il padre SE, essendo stato considerato come indicativo dell'appartenenza al sodalizio di CO RO l'avere accompagnato il padre o essere stato presente in alcune occasioni nelle quali erano state intercettate conversazioni nelle quali era intervenuto suo padre.
2.2. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato quali sono le condotte dalle quali possa presumersi, in assenza di dati certi, l'appartenenza di un soggetto ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso, ritenendosi sintomatiche dell'intraneità al sodalizio criminale condotte quali: la partecipazione a più riunioni organizzative tenute in un immobile riconosciuto quale "sede" organizzativa del AN gruppo criminale;
la partecipazione non estemporanea dell'imputato ai reati fine che connotano il programma criminoso dell'associazione o ancora la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione (Sez. 1, n. 26684 del 12/04/2013, De Paola, Rv. 256045 01; Sez. 1, n. 29959 del 05/06/2013, - Amaradio, Rv. 256200 01; Sez. 2, n. 27428 del 03/03/2017, Serratore, Rv. - 270315 - 01) 2.3. In applicazione del principio richiamato, pienamente condivisibile, deve affermarsi che le censure difensive meritano accoglimento, conseguendone l'annullamento dei capi della sentenza relativi alla posizione di CO RO. La motivazione della sentenza impugnata non pone in evidenza elementi dai quali possa evincersi con certezza la partecipazione dell'imputato, quale affiliato, all'organizzazione. Non sono sufficienti, a far ritenere CO RO un soggetto intraneo all'associazione a delinquere di stampo mafioso, i contegni accertati a carico dello stesso, il quale aveva accompagnato il padre ma non aveva assunto in tali occasioni dei comportamenti significativi. 13 6.7. Con il settimo motivo di ricorso, la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., vizi di motivazione e violazione di legge, in relazione all'art. 417 cod. pen. circa l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, applicata per una durata superiore al minimo edittale, non essendo stata fornita in merito, sul punto, motivazione alcuna.
7. L'avv. GioANni Anania, in difesa di OL SA, ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi.
7.1. Con il primo motivo la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosserANza o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di appello si è basata unicamente sulle precedenti condanne a carico di OL SA per associazione di tipo mafioso. In ordine all'episodio riguardante MB SS, OL SA non avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile neppure di violenza privata, poiché aveva agito unicamente per ottenere una soluzione bonaria di una questione.
7.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa deduce violazioni degli artt. 416-bis e 192 cod. pen. in relazione alle valutazioni riguardanti l'attendibilità di NE EN. Il giudice di appello sarebbe incorso in travisamento della prova e, omettendo di osservare le cautele previste dalla norma e i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbe errato nel considerare attendibili le accuse espresse da NE EN. Il giudice di appello avrebbe avuto contezza del fatto che NE EN è stato condannato per estorsioni commesse a Partinico e che, pertanto, avrebbe dovuto essere sentito nel presente n processo come imputato di reato connesso e non come persona offesa. Il giudice d v di appello non si sarebbe pronunciato, come invece avrebbe dovuto, sui motivi per cui ha ritenuto credibile NE EN, che in due precedenti processi sarebbe stato condannato per falsa testimonianza. Costui nel presente processo non ha saputo circostanziare il tentativo di estorsione per il quale la Corte di appello ha confermato la valutazione di responsabilità ritenuta dal giudice di primo grado.
7.3. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa deduce violazione della Costituzione e della legge, affermando che il giudice del merito ha commesso disparità di trattamento in relazione alla pena inflitta, in misura eccessiva, a OL SA, rispetto a quella inflitta a SE RO che rispondeva delle stesse accuse.
8. L'avv. Vincenzo Giambruno, in difesa di OL SA, ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in sei motivi.
8.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità 7 2.4. All'accoglimento del motivo consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito, affinché svolga nuovo giudizio esente dai vizi riscontrati. Gli ulteriori motivi di censura proposti nell'interesse di CO RO, sono conseguentemente assorbiti, come sopra anticipato.
3. I motivi di ricorso proposti, rispettivamente, nell'interesse di OL SA e di SE RO, relativamente all'accertamento di responsabilità inerente al reato di associazione mafiosa, sono in gran parte sovrapponibili ed entrambi infondati. I ricorrenti affermano che non sussistono elementi di prova idonei a suffragare la statuizione in parola, avendo il giudice del merito valorizzato le pregresse condanne riportate dagli imputati per la medesima imputazione e le intercettazioni. OL SA inoltre aggiunge nel proprio atto di ricorso alcune critiche ulteriori: l'assenza degli elementi costitutivi della fattispecie, ovvero la forza intimidatrice e il conseguente stato di assoggettamento promanante dalla congrega criminale, e la dubbia valenza dell'apporto proveniente dalla testimonianza del capitano De RI.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell'accertamento dell'appartenenza all'associazione ex art. 416-bis cod. pen., ciò che rileva - posta l'esistenza, di fatto, della struttura delinquenziale prevista dalla legge - è l'innestarsi del contributo apportato dal singolo agente nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (Sez. 5, n. 13071 del 14/02/2014, Petrone, Rv. 260211 - 01).
3.2. Le censure sono inammissibili, perché attengono alla ricostruzione fattuale della vicenda, in realtà operata nella sentenza impugnata in maniera rán immune da vizi logici manifesti, esponendo una motivazione articolata e congrua, ricca di riferimenti ad elementi oggettivi quali emergono dalle prove acquisite e richiamate. I ricorrenti operano delle prospettazioni fattuali alternative rispetto all'accertamento dei fatti contenuto in sentenza e tentano di introdurre in sede di legittimità una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in questa sede. La motivazione è congrua nell'accertare la sussistenza di un'associazione criminale operante nella zona territoriale indicata, dimostrativa in tal senso la percezione della medesima in plurimi soggetti lesi, sia EN che SS, avvicinati dagli odierni ricorrenti. Il materiale captativo suffraga gli approdi investigativi accolti dal giudice del merito sui punti centrali delle vicende che hanno formato oggetto del processo.
4. Possono essere trattate congiuntamente, e risultano manifestamente infondate, le censure proposte nell'interesse di OL SA e SE RO con riguardo alle valutazioni del giudice del merito inerenti alle prove riguardanti 14 il reato di tentativo di estorsione aggravato in danno di NE EN, con particolare riguardo alla sua attendibilità. Manifestamente infondate sono anche le censure riguardanti la configurabilità dell'aggraANte mafiosa.
4.1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che le dichiarazioni di un testimone, anche se si tratti della persona offesa, per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non necessitano di riscontri esterni, funzionali soltanto al vaglio di credibilità del testimone (Sez. 1, n. 7898 del 12/12/2019, dep. 2020, Hamil, Rv. 278499 - 03).
4.2. Le censure, come anticipato, sono manifestamente infondate. La sentenza di appello esplicita puntualmente i plurimi elementi che corroborano il pieno riconoscimento dell'attendibilità della persona offesa, la quale aveva subito minacce, da ambedue i ricorrenti, preordinate ad ottenere la dazione di una somma di denaro, alle quali erano seguiti sia il danneggiamento delle strutture lavorative ove EN prestava la sua opera, sia atti intimidatori, integrati dalla ricerca presso il luogo di lavoro. L'iter argomentativo analizza inoltre, escludendole, eventuali ragioni di risentimento tra gli imputati e la persona offesa, ritenuta, alla luce dei sussistenti riscontri, spontanea e credibile nella sua complessiva narrazione degli eventi. Pertanto, le censure aANzate risultano prive di pregio ed inidonee a scalfire la congrua motivazione del provvedimento impugnato, che reca congrue indicazioni anche con riguardo all'affermazione di sussistenza dell'aggraANte mafiosa. n va 5. Risultano manifestamente infondate, e possono essere trattate congiuntamente, le censure proposte nell'interesse di OL SA e SE RO con riguardo alla qualificazione delle rispettive condotte poste in essere nei confronti di MB SS, con riferimento alle quali i ricorrenti asseriscono l'insussistenza di alcun connotato intimidatorio, cercando di far ritenere che si sia trattato di un interessamento finalizzato alla bonaria risoluzione della controversia instauratasi tra SS, parente di RO, ed un parente di SA OL. Manifestamente infondate sono anche le censure riguardanti la configurabilità dell'aggraANte mafiosa.
5.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza 15 impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza, integrando tale ultima ipotesi un'inammissibile istanza rivalutativa della ricostruzione giudiziale operata nella fase di merito (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Amoroso, Rv. 280589-02).
5.2. Le doglianze sul punto sono manifestamente infondate, come anticipato. La motivazione della sentenza di appello in proposito risulta, secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, pienamente congrua nel suo complesso, poiché è precisa nell'indicare quegli elementi sintomatici della violenza o dell'intimidazione realizzata dagli imputati e subita dal SS, al fine di fargli rimettere la querela presentata nei confronti di CO NA, genero di OL SA. Il giudice del merito ha adeguatamente ricostruito lo svolgimento degli eventi, suffragati oltre che da concordanti indizi anche da elementi probatori di segno positivo, quali le dichiarazioni degli agenti, i quali in occasione della remissione della querela da parte del SS aveANo immediatamente notato l'evidente stato di alterazione nel quale lo stesso versava, del tutto inconciliabile con le giustificazioni rese sia in quell'occasione che durante la fase processuale, con la logica conclusione per cui la volontà del soggetto in esame sia stata viziata dalla pressione subita. Le ricostruzioni alternativa risultano meramente ipotetiche, inverosimili e, da ultimo, smentite anche dalle intercettazioni relative alla vicenda de qua, in relazione alla quale il giudice del merito ha indicato anche gli elementi sui quali è stata affermata, con adeguate considerazioni, la configurabilità dell'aggraANte mafiosa.
6. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di OL SA e SE vdn RO, volti a criticare il rigetto dei rispettivi motivi di appello riguardanti il riconoscimento della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono tutti infondati, così come quelli riguardanti la determinazione delle pene.
6.1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, in primo luogo, che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (Sez. 2, Sentenza n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425-01). 16 6.2. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito che, in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rileANti, purché la valutazione di tale rileANza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, Sentenza n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693-01).
6.3. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che la sentenza impugnata è immune dai vizi lamentati e che i motivi di ricorso proposti in proposito nell'interesse di OL SA e di SE RO sono infondati. Dalla motivazione della sentenza di appello, infatti, emerge l'adeguata valutazione della pervicacia criminale dei menzionati ricorrenti. Al riguardo, il giudice di appello, dopo aver esposto alcuni cenni agli effetti della presenza dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra ricordando la sua negativa influenza sullo sviluppo culturale, sociale ed economico, con grave condizionamento degli abitanti e radicamento dell'omertà, ha precisato che le condotte dei menzionati ricorrenti si inseriscono nel citato gravissimo e antico fenomeno criminale, e non sono meritevoli di alcuna mitigazione del trattamento sanzionatorio. Il giudice di appello, inoltre, ha puntualizzato plausibilmente, senza incorrere in alcun vizio, che la recidiva qualificata, così come contestata, esprime la loro spiccata e radicata propensione a delinquere. ván Le censure mosse nell'interesse di OL SA e SE RO, avverso i punti evidenziati della decisione impugnata, sono privo di pregio. Le statuizioni su detti argomenti non possono ritenersi viziate sulla scorta delle generiche contestazioni mosse dai ricorrenti. Inoltre, quanto alla determinazione delle pene per ciascuno degli imputati, il giudice del merito ha esercitato discrezionalmente il proprio potere al riguardo e non emerge che il giudice del merito sia incorso in alcun errore di diritto e in vizi di logicità.
7. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di OL SA e SE RO, volti a criticare il rigetto dei rispettivi motivi di appello riguardanti il riconoscimento del carattere armato dell'associazione mafiosa di riferimento, sono infondati.
7.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di associazione di tipo mafioso, per la configurabilità dell'aggraANte della disponibilità di armi, 17 mentre per le cd. mafie "storiche" la stabile dotazione di armi è desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, per le mafie "non tradizionali" o "atipiche" occorre l'accertamento della concreta disponibilità di un armamento, deducibile, anche in difetto di una esatta individuazione delle armi stesse, da fatti di sangue commessi dal gruppo criminale, dal contenuto delle intercettazioni o dalle fonti orali (Sez. 2, Sentenza n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, Casamonica, Rv. 285908 - 05).
7.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso specifico ora in esame, che la sentenza di appello è immune dai vizi lamentati e che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di OL SA e SE RO sul punto non colgono nel segno. Il giudice di appello ha reso complete indicazioni, fra le quali è particolarmente significativo il fatto che la supremazia dei ricorrenti è indissolubilmente legata all'avvento, a capo del mandamento di Partinico, importante e fondamentale articolazione territoriale di Cosa Nostra, dei fratelli Vitale, i quali, a loro volta, erano strettamente legati agli esponenti della mafia corleonese, la cui connotazione peculiare è il ricorso alle armi, e finanche alle bornbe, per affermare il proprio dominio.
8. Le censure proposte nell'interesse di OL SA, volte a denunciare l'erroneità dell'applicazione della legge penale nell'individuazione del reato più grave ai fini della continuazione tra le condotte contestate nel presente procedimento e altre condotte precedentemente giudicate, sono inammissibili per ván carenza di specificità. Il ricorrente, infatti, per suffragare la propria tesi principale, secondo la quale il giudice di appello avrebbe errato nel comparare i reati giudicati nel presente processo e quelli giudicati precedentemente, ha richiamato in modo preciso alcuni principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, ma, non avendo allegato al ricorso le sentenze di condanna emesse nei confronti di OL SA in esito a precedenti processi, non ha consentito di stabilire se il giudice di appello della sentenza impugnata sia incorso in errori giuridici o in vizi motivazionali, nello svolgimento del giudizio di comparazione fra i reati giudicati nel presente processo, rispetto a quelli giudicati precedentemente, e nella determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite. Le censure riguardanti presunte carenze di motivazione nell'individuazione degli aumenti di pena per i reati satellite, poi, sono manifestamente infondate, perché dall'esame dalla sentenza di primo grado, destinata a fondersi con quella 18 di appello, emerge il riferimento, ai fini del trattamento sanzionatorio, ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.
9. Il motivo di ricorso proposto nell'interesse di SE RO con riguardo alla durata della misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti è fondato, perché il giudice del merito non ha fornito alcuna indicazione sulle ragioni della relativa quantificazione. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente a tale punto. La sentenza deve essere annullata, limitatamente al punto analogo - affetto dal medesimo vizio relativo alla durata della misura di sicurezza della quale è - stata disposta l'applicazione nei confronti del coimputato OL SA. L'annullamento discende dall'effetto estensivo dell'impugnazione del coimputato. 10. In conclusione, alla luce delle esposte ragioni, la sentenza della Corte di appello di Palermo qui impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, nei confronti di IO SA e CO RO, ricorrenti in favore dei quali sono stati rispettivamente accolti i principali motivi di ricorso riguardanti l'accertamento della responsabilità per i fatti oggetto di contestazione, con assorbimento delle ulteriori censure. La citata sentenza, inoltre, deve essere annullata, limitatamente alla misura di sicurezza, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, nei confronti di OL SA e SE RO. Su tali capi e punti, il giudice del rinvio svolgerà nuovo giudizio senza incorrere án v nei vizi qui riscontrati. Per il resto, i ricorsi di OL SA e SE RO devono essere rigettati. OL SA e SE RO devono essere condannati, in favore delle parti civili che hanno concluso nel presente giudizio, alla rifusione delle relative spese difensive, che si reputa giusto liquidare nelle misure indicate nel seguente dispositivo avuto riguardo all'attività svolta. 19
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SA IO e RO CO con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SA OL e RO SE limitatamente alla misura di sicurezza con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto i ricorsi di SA OL e RO SE. Condanna, inoltre, gli imputati SA OL e RO SE alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Solidaria S.c.s. Onlus, Confcommercio Imprese per l'Italia Palermo, Confesercenti Provinciale di Palermo, Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre e Sos Imprese Palermo che liquida in complessivi euro 5.000 per ciascuna delle predette parti civili, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 14 novembre 2023. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Luigi Fabrizio Augusto Mancuso Vito Di Nicola ито сп'сча CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Pocals. Depositata in Cen ieria oggi Roma, li 17 MAG. 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO. IL FUNZIONARIO GANDIZIARIO 20