Decreto cautelare 27 novembre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00269/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01374/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1374 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Armenise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento, previa sospensione,
- del diniego a beneficiare del diritto di congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del d.lgs. 26 marzo 2001 n.151, emesso dal Comando Legione Generale Carabinieri Liguria del -OMISSIS-;
- di ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 il dott. AR OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente, con dichiarazione resa all’udienza e riportata a verbale, ha precisato che il provvedimento di trasferimento temporaneo del ricorrente adottato dal Comando dell’Arma dei Carabinieri in data 16.12.2025 ha determinato la sopravvenuta cessazione dell’interesse a coltivare il ricorso, rendendosi disponibile alla definizione immediata della causa con sentenza di rito, con spese compensate.
Il Collegio, preso atto di quanto affermato da parte ricorrente e dato avviso della possibilità di definizione della causa con sentenza in forma semplificata ex art 60 C.p.a., dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione di interesse con spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP AR, Presidente
AR OL, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR OL | PP AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.