Sentenza 3 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2001, n. 6186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6186 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
! IN6 1 8 6/0 1 REPUBBLICA ITA OPO TA I NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto смбгово SEZIONE SECONDA CIVILE ofere Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario - Presidente SPADONE R.G.N. 20623/98 Cron.13734 Dott. Antonio VELLA Consigliere Dott. Matteo IACUBINO Rel. Consigliere Rep. 2255 Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere Ud. 08/01/01 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE C SE NTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 60000 per diritti L 3. MBC 2001 RO OR ERMINIA, elettivamente domiciliata in ROMA il IL CANCELLIERE VIA L.MANCINELLI 60, presso lo studio dell'avvocato PROSSOMARITI C, che la difende unitamente all'avvocato FALACE GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RA ER, elettivamente domiciliato in ROMA LIRE 3000 CANCELLERIA VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo studio dell'avvocato AGAMENNONE S, che lo difende unitamente all'avvocato CALLEA PASQUALE, giusta delega in atti;
CG503074 2001 - controricorrente CG503043 12 nonchè
contro
-1- EL GE;
- intimato avverso la sentenza n. 158/98 del Tribunale di CAMERINO, depositata il 28/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/01 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 9.2.1996 FF ND conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di San Severino Marche, SS OR MI, al fine di sentirne pronunciare la condanna al pagamento della somma di £. 3.885.650, o di quella ritenuta equa, a titolo di corrispettivo per prestazioni svolte, come muratore, presso l'abitazione della convenuta tra il 26.7.1993 e il 13.8.1993. Deduceva l'attore di essere stato contattato dal fratello della convenuta, SS OR NI, per l'esecuzione di lavori di muratura di vario genere, in ordine ai quali veniva concordato il pagamento mediante rinvio alle tariffa giornaliere correnti. I lavori, proseguiva l'attore, erano stati direttamente commessi dalla convenuta, che insieme al menzionato suo fratello ne aveva data indicazione all'istante. Allegava questi che la prestazione in parola si era esaurita in 104 ore n un compenso unitario di £. 37.362 quale esposto nel tariffario dell'Associazione industriali di Macerata;
donde l'importo complessivo di cui l'attore rivendicava 3 il pagamento. Si costituì in giudizio la SS OR, che contestò l'esistenza di un rapporto contrattuale con l'attore, deducendo che questi aveva eseguito i lavori quale dipendente di tale PA ER, cui le opere erano state commissionate indirettamente tramite la ditta Gregoretti. Di qui l'assunto della convenuta che l'attore doveva essere considerato, se non un dipendente, almeno un subappaltatore del PA. Osservava ancora, la convenuta, che comunque nessun pagamento era dovuto, atteso che i lavori erano inficiati da vizi in ordine al cui accertamento pendeva giudizio tra essa medesima, il PA e la ditta Gregoretti, presso la Pretura di Camerino. Veniva chiamato in causa dalla SS a titolo Your di garanzia il PA, questi, costituendosi, contestò l'assunto della SS OR, deducendo che i lavori erano stati da lui eseguiti in autonomia rispetto al FF e che pertanto le difese della convenuta erano da ritenersi del tutto pretestuose. Superata la fase di trattazione senza alcun esito, il primo giudice raccoglieva le prove orali indicate dalle parti e quindi pronunciava sentenza depositata il 26.11.1996, con la quale accoglieva la domanda dell'attore e condannava la resistente al pagamento della somma di £.
3.885.650 in favore del FF, oltre alle spese processuali tanto in suo favore quanto in favore del PA. Avverso la decisione interpose appello avanti il Tribunale di Camerino la SS Moro, che si doleva: a) della carente motivazione della sentenza laddove non aveva considerato il difetto di prova sull'esistenza di alcun rapporto contrattuale intercorso con l'attore; b) della contraddittorietà della motivazione, che aveva valorizzato ingiustificatamente le emergenze istruttorie a favore dell'attore; c) dell'infondatezza della medesima, in quanto priva di supporto probatorio. Insisteva in particolare, l'appellante, sulla inesistenza di un diretto rapporto con il FF, attesa anche l'unicità della prestazione, commessa al solo PA. Difettava poi anche la prova del quantum, giacché la sentenza impugnata aveva recepito pedissequamente le indicazioni date dallo stesso 5 attore in primo grado. Resistettero all'appello sia il FF che il PA. Con ordinanza del 24.11.1997 il Collegio dispose una C.T.U. al fine di eindividuare, lavori eseguiti valutare in termine economici, i dagli appellati. Acquisito l'elaborato del consulente, e nuovamente raccolte, all'udienza del 27.4.1998, le conclusioni delle parti, il Tribunale ha trattenuto la causa per la decisione. Con sentenza depositata il 28 agosto 1998 il Tribunale di Camerino ha rigettato il gravame e condannato l'appellante alle ulteriori spese nei confronti dei due appellati. Ha invero ritenuto, in assenza di prova su un societario O di subordinazione tra ilrapporto PA ed il FF, che l'aver quest'ultimo coadiuvato, come manovale generico, l'opera del primo non implicava "il venir specialistica posizione di autonomia del primo meno della rispetto al secondo" (pag. 6 sentenza impugnata, di seguito indicata in sigla come "s.i."). Su piano probatorio accertate le carenze motivazionali della sentenza di primo grado riteneva poco significativo il fatto che "il sopralluogo prima dei lavori fu eseguito dal solo IT ben potendovi essere "tra i due PA artigiani un raccordo stabile, di tal che uno solo ispezionava le opere, che entrambi avrebbero poi seguite" (pag. 7 s.i.). - prosegue il Essendo in due ad operare "è conseguente ritenere che nota doveva Tribunale w ww essere (al committente) la completa autonomia dei due artigiani", il cui rapporto organizzativo non un profilo di poteva "esser riconnesso a subordinazione " (pag. 8 ibid.). Sul quantum ha poi ritenuto, il giudice di secondo grado, corretto il riferimento alle tariffe orarie fatto dal primo giudice. Avverso tale decisione e per la sua cassazione ricorre SS OR MI con atto fondato su due motivi, il primo dei quali articolato in due censure. Resiste con controricorso FF ND, mentre nessuna attività difensiva ha posto in essere PA ER, ritualmente intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di ricorso, ancorato al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., MI SS M. 7 sostiene che, considerata la esecuzione contemporanea e coordinata delle prestazioni del FF e del PA, che avevano portato all'esecuzione di un'opera unica di ristrutturazione, era illogico sol per questo ritenere che essa committente si era rivolta "a due distinte imprese, a due autonomi prestatori d'opera svolgenti le medesime funzioni con conseguente pagamento di un doppio corrispettivo". "Più sensata prosegue la ricorrente - appare l'ipotesi peraltro aderente alle risultanze istruttorie, che determina nel PA l'unico interlocutore della ricorrente, pur se coadiuvato da altro + soggetto, suo collaboratore o dipendente e da lui chiamato comunque non attributario di espresso (né tacito) incarico ad opera della committente" (pag. 4 ricorso). Sintomo di tale situazione era proprio il "raccordo stabile" tra i due operai, mentre a torto era stato ritenuto inapplicabile l'art. 2247 c. civ. sul "falso presupposto della conoscenza da parte del mandatario SS OR NI della 74 presenza di due diversi artigiani 11 (pag. 5 ibid.). Se vi era un "raccordo stabile" tra i due operai e unica era la prestazione che essi 8 fornivano, v'era da credere che uno solo di essi era il titolare del rapporto nei confronti del committente. Argomenta poi, la ricorrente, sul presupposto una società di fatto tra i due lavoratori, di manifesta nell'apparenza del loro operare. Con il secondo motivo si denuncia la violazione della norma ex art. 2697 C. civ. in tema di onere della prova. Si sostiene che "l'obiettiva ed accertata carenza di prova in ordine alla sussistenza di un rapporto commissorio autonomo tra la ricorrente ed il FF" non poteva ridondare a suo danno, giacché era onere dell'attore provare tale rapporto e a nulla rilevava che fosse meno fallita la prova delle "circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa". Tanto non esonerava esso attore "dall'onere di dimostrare la legittimità e fondatezza della sua pretesa" (pag. 7 ricorso). Il Tribunale di Camerino aveva operato, perciò, una "sostanziale inversione dell'onere probatorio": pur non risultando provata la tesi attorea, aveva tratto argomenti a favore di questa convenuto e, per dal fallimento di quella del quanto detto nel primo motivo di ricorso, con 9 argomenti illogici. I due motivi, che è il caso di esaminare congiuntamente, sono fondati nei termini di cui appresso. Poiché il FF, attore, aveva agito per il pagamento di corrispettivo di prestazioni (opera di muratore) svolta a favore della convenuta e questa aveva contestato di averlo ingaggiato (cioè di aver convenuto con lui la prestazione, bensì con altri), certamente allo stesso l'onere dellaincombeva prova del fatto costitutivo della sua domanda (contratto d'opera con la SS OR). Nella sentenza impugnata, senza darsi atto di alcun fatto importante l'inversione di tal onere probatorio, si traggono invece argomenti а favore della tesi attorea (autonoma contrattazione tra dette parti) dalla carenza di prova circa "un rapporto societario di fatto tra i due appellati" e dal fatto che "il PA non aveva dipendenti", L'allegata natura societaria di fer essendo la sua una "ditta meramente individuale" (pagg.
6-7 sentenza impugnata). subordinazione del rapporto tra i detti prestatori d'opera, però, costituiva una mera difesa della convenuta, che non annullava, sul piano logico e 10 giuridico,la contestazione sulla esistenza di un rapporto (contrattuale) diretto tra attore e convenuta, sicché non potevano trarsi argomenti decisivi su quest'ultimo dal fatto che i due operatori non fossero soci tra loro o che l'uno non figurasse stabilmente alle dipendenze dell'altro. Basti pensare al caso, ben ipotizzabile nella pratica di questi rapporti / dell'operaio specializzato che assume l'incarico per lavori di ristrutturazione e poi si avvale della collaborazione di manovalanza da 14i stesso ingaggiata per l'occasione. E' altrettanto fondata la censura di illogicità della motivazione, laddove si traggono argomenti favorevoli alla tesi dell'attore da prove che invece sono indiziarie nel senso opposto. Se l'unico contatto preventivo tra le parti che è stato provato è quello del "sopralluogo del solo PA" e si ipotizza un "raccordo stabile tra i due artigiani", tanto non ridonda certo a favore della tesi di due separate contrattazioni;
così è illogico ritenere che, poiché di fatto furono in due ad operare, e la cosa fu nota (a lavori in corso) alla committente, questa doveva perciò presumere che i due lavorassero in "completa 11 autonomia delle prestazioni". Non si può affatto escludere invece che, in casi del genere, si faccia un contratto unico (per e specializzata) con unmano d'opera comune artigiano e questi poi provveda ad assumere, a sua fiducia e spese, un collaboratore (pur sempre necessario). Costituiscono nuove censure, come tali inammissibili in questa sede, quelle relative all'invocato art. 2297 C. civ. in relazione ad un'apparente società di fatto tra i due operatori. L'impugnata sentenza va, per le svolte considerazioni, cassata, con rinvio al giudice a quo (che nella specie si individua nel Tribunale di Macerata) per nuovo esame dell'appello della OR alla stregua del principio in diritto sopra enunciato (onere della prova) e nuova valutazione del materiale probatorio che non incorra nelle Мен illogicità, pure sopra rilevate. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di questo giudizio. P.T.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale 12 di Macerata. Così deciso in Roma 1'8 gennaio 2001. Н соду ейну. не вельмий yours Spendoru IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico blazico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 MAG. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 alezco 80000 330000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data . 200 4 47477 330.000 al n versatu (lire TRECENTO FRONTAMiLA) p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DPPFOR li Responsabile Servizie KI UD f (Dr M. BACCICHIN 13