CASS
Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2024, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN US nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/08/2023 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere US COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE RA D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. MASSIMO MUNNO, che ha chiesto non luogo a provvedere, essendo venuta meno la misura applicata ,- ) Penale Sent. Sez. 2 Num. 3177 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI US Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 agosto 2023, il Tribunale del riesame di Torino rigettava l'appello proposto nell'interesse di UR IU, indagato per il reato di tentata estorsione aggravata avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di revoca/restituzione della misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato avverso l'ordinanza, nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, non considerando come la richiesta era stata formulata all'esito dell'udienza di discussione finale del processo, ove era stata chiesta l'assoluzione di UR, non valutando adeguatamente le dichiarazioni dello stesso, alla luce del confronto richiesto con IO, del contenuto letterale della missiva di cui al capo di imputazione e delle dichiarazioni dibattimentali di IU TT e NZ Lucenti;
non erano state adeguatamente valutate neppure le affermazioni di UR rese nel novembre 2010 e ribadite all'udienza del 22 agosto 2023, svilendo anche la decisione del cambio del cognome dei propri figli, così da evitare ogni collegamento con il passato processuale del proprio padre, né era stato valutato il decorso del tempo. Il difensore precisa che in pendenza del giudizio di merito e stante la vicinanza tra le udienze (quella cautelare e quella dibattimentale) si erano proposte prevalentemente argomentazioni in punto esigenze cautelari, con ciò non avallando la sussistenza dei gravi indizi;
in prima battuta si ricordava quindi che UR aveva reso ben tre interrogatori, nel corso dei quali aveva espresso il suo sincero rammarico per i timori espressi da IL IO, ribadendo non solo che non aveva alcuna intenzione di vessare, intimorire o minacciare il predetto, ma soprattutto che non aveva alcun interesse rispetto al locale Lettera 22 srl;
UR aveva poi ribadito la propria estraneità rispetto a qualsiasi forma di criminalità organizzata. Con riferimento poi alla posizione carceraria di UR, si doveva rammentare che l'indagato aveva beneficiato dal 28 febbraio 2018 di tutti i semestri di liberazione anticipata in suo favore ed era stata anche accolta una richiesta di permesso premio in considerazione del suo comportamento e del giudizio positivo rispetto alla sua risocializzazione e compatibilità con l'ambiente esterno;
pertanto, anche la valutazione della data di commissione del fatto (gennaio 2020) non pareva tenere conto del benefici carcerari goduti successivamente al fatto, del percorso carcerario perseguito con impegno e costanza e soprattutto del permesso 2 speciale accordatogli nel giugno 2023; nulla si leggeva sul fatto che l'episodio contestato non era collagato o riconducibile al territorio della Val di Susa, unico ove l'indagato era radicato e poteva soggiornare in virtù del domicilio degli anziani genitori (ji reato associativo per cui UR aveva scontato la pena era relativo al clan "Crea", che non era presente in Val di Susa, ma in San Mauro Torinese) Per quanto riguardava l'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa, la seconda era stato già esclusa dal giudice per le indagini preliminari e la prima poteva essere adeguatamente bilanciata con le affermazioni di scuse e di rammarico presentate a più riprese da UR;
alla luce di tali elementi, si potevano ritenere venute meno ed in ogni caso ragionevolmente arginabili con differente misura le esigenze cautelari. 1.2 Il difensore depositava conclusioni scritte nelle quali chiedeva pronunciarsi sentenza di non luogo a provvedere, essendo venuta meno la misura applicata per avvenuta assoluzione dell'imputato, come da dispositivo di sentenza che allegava. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il difensore del ricorrente ha infatti fatto pervenire memoria con allegata sentenza, dalla quale risulta che l'imputato stato assolto dal reato contestato, con conseguente revoca della misura cautelare, per cui non sussiste più interesse all'impugnazione. 3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;
per quanto riguarda le spese processuali, questo Collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento espresso da ultimo da Sez. 5, Sentenza n. 10720 del 16/12/2021 Cc. (dep. 24/03/2022 ), Casagrande, secondo cui "in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende."
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 06/12/2023 - i i
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE RA D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. MASSIMO MUNNO, che ha chiesto non luogo a provvedere, essendo venuta meno la misura applicata ,- ) Penale Sent. Sez. 2 Num. 3177 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI US Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 agosto 2023, il Tribunale del riesame di Torino rigettava l'appello proposto nell'interesse di UR IU, indagato per il reato di tentata estorsione aggravata avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di revoca/restituzione della misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato avverso l'ordinanza, nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, non considerando come la richiesta era stata formulata all'esito dell'udienza di discussione finale del processo, ove era stata chiesta l'assoluzione di UR, non valutando adeguatamente le dichiarazioni dello stesso, alla luce del confronto richiesto con IO, del contenuto letterale della missiva di cui al capo di imputazione e delle dichiarazioni dibattimentali di IU TT e NZ Lucenti;
non erano state adeguatamente valutate neppure le affermazioni di UR rese nel novembre 2010 e ribadite all'udienza del 22 agosto 2023, svilendo anche la decisione del cambio del cognome dei propri figli, così da evitare ogni collegamento con il passato processuale del proprio padre, né era stato valutato il decorso del tempo. Il difensore precisa che in pendenza del giudizio di merito e stante la vicinanza tra le udienze (quella cautelare e quella dibattimentale) si erano proposte prevalentemente argomentazioni in punto esigenze cautelari, con ciò non avallando la sussistenza dei gravi indizi;
in prima battuta si ricordava quindi che UR aveva reso ben tre interrogatori, nel corso dei quali aveva espresso il suo sincero rammarico per i timori espressi da IL IO, ribadendo non solo che non aveva alcuna intenzione di vessare, intimorire o minacciare il predetto, ma soprattutto che non aveva alcun interesse rispetto al locale Lettera 22 srl;
UR aveva poi ribadito la propria estraneità rispetto a qualsiasi forma di criminalità organizzata. Con riferimento poi alla posizione carceraria di UR, si doveva rammentare che l'indagato aveva beneficiato dal 28 febbraio 2018 di tutti i semestri di liberazione anticipata in suo favore ed era stata anche accolta una richiesta di permesso premio in considerazione del suo comportamento e del giudizio positivo rispetto alla sua risocializzazione e compatibilità con l'ambiente esterno;
pertanto, anche la valutazione della data di commissione del fatto (gennaio 2020) non pareva tenere conto del benefici carcerari goduti successivamente al fatto, del percorso carcerario perseguito con impegno e costanza e soprattutto del permesso 2 speciale accordatogli nel giugno 2023; nulla si leggeva sul fatto che l'episodio contestato non era collagato o riconducibile al territorio della Val di Susa, unico ove l'indagato era radicato e poteva soggiornare in virtù del domicilio degli anziani genitori (ji reato associativo per cui UR aveva scontato la pena era relativo al clan "Crea", che non era presente in Val di Susa, ma in San Mauro Torinese) Per quanto riguardava l'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa, la seconda era stato già esclusa dal giudice per le indagini preliminari e la prima poteva essere adeguatamente bilanciata con le affermazioni di scuse e di rammarico presentate a più riprese da UR;
alla luce di tali elementi, si potevano ritenere venute meno ed in ogni caso ragionevolmente arginabili con differente misura le esigenze cautelari. 1.2 Il difensore depositava conclusioni scritte nelle quali chiedeva pronunciarsi sentenza di non luogo a provvedere, essendo venuta meno la misura applicata per avvenuta assoluzione dell'imputato, come da dispositivo di sentenza che allegava. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il difensore del ricorrente ha infatti fatto pervenire memoria con allegata sentenza, dalla quale risulta che l'imputato stato assolto dal reato contestato, con conseguente revoca della misura cautelare, per cui non sussiste più interesse all'impugnazione. 3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;
per quanto riguarda le spese processuali, questo Collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento espresso da ultimo da Sez. 5, Sentenza n. 10720 del 16/12/2021 Cc. (dep. 24/03/2022 ), Casagrande, secondo cui "in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende."
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 06/12/2023 - i i