Articolo 2 della Legge 31 gennaio 1992, n. 138
Articolo 1Articolo 3
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21 febbraio 1992
Art. 2. 1. Fino all'entrata in vigore della nuova normativa in materia di collocamento obbligatorio, al CONI ed alle federazioni sportive nazionali si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7, quarto comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444 .
2. Il CONI, esclusivamente per corrispondere ad effettive particolari esigenze connesse alla peculiarita' di determinate attivita' che esigano professionalita' ad alta specializzazione, puo' attribuire incarichi di consulenza professionale o di collaborazione autonoma coordinata, nel limite massimo stabilito con delibera del Consiglio nazionale, da approvarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.
3. Il CONI puo' disporre, a favore dei dipendenti addetti alla preparazione ed allo svolgimento di manifestazioni sportive, un incremento del numero di ore di lavoro straordinario consentite, entro il limite che sara' stabilito con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
Nota all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell' art. 7, comma 4, della legge 22 agosto 1985, n. 444 (Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 24 agosto 1985: "4. Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parita' di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti, lo stato di disoccupazione non inferiore ai sei mesi risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il numero 16 di cui all'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ".
L'art. 5, comma quarto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1957, riguarda la riserva dei posti e preferenze nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1992