CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/08/2023, n. 33840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33840 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN FO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/s ite le conclusioni del PG 1.4X- ehi-t., udito il d nsore Penale Sent. Sez. 5 Num. 33840 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 13/04/2023 FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di NZ SO, volta a ottenere la restituzione, ex art. 175, c.p.p., nel termine per impugnare la sentenza di condanna pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, in sede di giudizio abbreviato, in data 28.6.2021, per il delitto di cui agli artt. 110, c.p., 223, co. 1, n. 1) e n. 2), 216, n. 1) e n. 2), 219, n. 1), I.fall. 2. Avverso la suddetta ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il NZ, lamentando violazione degli artt. 175 e 583 c.p.p., in quanto all'errore compiuto dal difensore nell'indicazione dell'indirizzo della Corte d'appello non avrebbe dovuto attribuirsi valenza ostativa, attesa la tempestività della formazione dell'atto di impugnazione e della spedizione e l'esatta indicazione del destinatario, né va taciuto che l'impugnazione avrebbe dovuto considerarsi proposta alla data di spedizione della raccomandata, senza che la dichiarazione dell'addetto al recapito di non conoscere il destinatario potesse valere ad elidere tali essenziali circostanze di validità della proposizione dell'appello. 3. Con requisitoria del 12.3.2023 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Paola Mastroberadino chiede che il ricorso venga rigettato. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile essendo sorretto da motivi manifestamente infondati. Come chiarito dalla corte territoriale, nel caso in esame la decisione assunta si fonda sul dato di fatto, incontestato dallo stesso ricorrente, che la "mancata tempestiva impugnazione della sentenza emessa dal GUP del tribunale di Milano in data 28.6.2021 è ascrivibile, non a caso fortuito o a forza maggiore, ma ad un errore del difensore nell'indicazione dell'indirizzo dell'Ufficio Giudiziario destinatario dell'atto", in quanto sul plico spedito a mezzo raccomandata postale, contenente l'atto di appello, era stato indicato come indirizzo civico dell'autorità giudiziaria destinataria dell'atto stesso "C.so V. Emanuele II n. 22/24", invece che quello corretto di "C.so di Porta Vittoria, 24". Orbene tale conclusione appare del tutto conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato dal giudice di merito, secondo cui la negligenza del difensore nel proporre impugnazione non integra ipotesi di caso fortuito o forza maggiore legittimanti la restituzione nel relativo termine (cfr. Sez. 4, n. 31408 del 09/05/2013, Rv. 255952). In questa prospettiva si è ulteriormente chiarito che il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (cfr. Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Rv. 271660). Principi ribaditi anche in più recenti arresti, in cui si evidenziato, da un lato, come il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine (cfr. Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, Rv. 282667); dall'altro, che la decadenza dell'imputato dal termine per proporre appello non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto ascrivibile al difensore, atteso che all'imputato personalmente spetta la facoltà di impugnare, in via autonoma e concorrente rispetto al difensore (cfr. Sez. 2, n. 13803 del 10/03/2021, Rv. 281033). Può, in conclusione, affermarsi la manifesta inammissibilità del ricorso, apparendo evidente come l'errore nell'indicazione dell'indirizzo dell'autorità giudiziaria, che non ha reso possibile la proposizione dell'impugnazione nei termini di legge, per non essere tempestivamente giunto all'indirizzo del destinatario il plico contenente l'atto di appello, sia ascrivibile a negligenza del difensore, che a tanto non poteva porre rimedio, chiedendo di essere rimesso in termini. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma il 13.4.2023.
lette/s ite le conclusioni del PG 1.4X- ehi-t., udito il d nsore Penale Sent. Sez. 5 Num. 33840 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 13/04/2023 FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di NZ SO, volta a ottenere la restituzione, ex art. 175, c.p.p., nel termine per impugnare la sentenza di condanna pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, in sede di giudizio abbreviato, in data 28.6.2021, per il delitto di cui agli artt. 110, c.p., 223, co. 1, n. 1) e n. 2), 216, n. 1) e n. 2), 219, n. 1), I.fall. 2. Avverso la suddetta ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il NZ, lamentando violazione degli artt. 175 e 583 c.p.p., in quanto all'errore compiuto dal difensore nell'indicazione dell'indirizzo della Corte d'appello non avrebbe dovuto attribuirsi valenza ostativa, attesa la tempestività della formazione dell'atto di impugnazione e della spedizione e l'esatta indicazione del destinatario, né va taciuto che l'impugnazione avrebbe dovuto considerarsi proposta alla data di spedizione della raccomandata, senza che la dichiarazione dell'addetto al recapito di non conoscere il destinatario potesse valere ad elidere tali essenziali circostanze di validità della proposizione dell'appello. 3. Con requisitoria del 12.3.2023 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Paola Mastroberadino chiede che il ricorso venga rigettato. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile essendo sorretto da motivi manifestamente infondati. Come chiarito dalla corte territoriale, nel caso in esame la decisione assunta si fonda sul dato di fatto, incontestato dallo stesso ricorrente, che la "mancata tempestiva impugnazione della sentenza emessa dal GUP del tribunale di Milano in data 28.6.2021 è ascrivibile, non a caso fortuito o a forza maggiore, ma ad un errore del difensore nell'indicazione dell'indirizzo dell'Ufficio Giudiziario destinatario dell'atto", in quanto sul plico spedito a mezzo raccomandata postale, contenente l'atto di appello, era stato indicato come indirizzo civico dell'autorità giudiziaria destinataria dell'atto stesso "C.so V. Emanuele II n. 22/24", invece che quello corretto di "C.so di Porta Vittoria, 24". Orbene tale conclusione appare del tutto conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato dal giudice di merito, secondo cui la negligenza del difensore nel proporre impugnazione non integra ipotesi di caso fortuito o forza maggiore legittimanti la restituzione nel relativo termine (cfr. Sez. 4, n. 31408 del 09/05/2013, Rv. 255952). In questa prospettiva si è ulteriormente chiarito che il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (cfr. Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Rv. 271660). Principi ribaditi anche in più recenti arresti, in cui si evidenziato, da un lato, come il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine (cfr. Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, Rv. 282667); dall'altro, che la decadenza dell'imputato dal termine per proporre appello non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto ascrivibile al difensore, atteso che all'imputato personalmente spetta la facoltà di impugnare, in via autonoma e concorrente rispetto al difensore (cfr. Sez. 2, n. 13803 del 10/03/2021, Rv. 281033). Può, in conclusione, affermarsi la manifesta inammissibilità del ricorso, apparendo evidente come l'errore nell'indicazione dell'indirizzo dell'autorità giudiziaria, che non ha reso possibile la proposizione dell'impugnazione nei termini di legge, per non essere tempestivamente giunto all'indirizzo del destinatario il plico contenente l'atto di appello, sia ascrivibile a negligenza del difensore, che a tanto non poteva porre rimedio, chiedendo di essere rimesso in termini. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma il 13.4.2023.