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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/10/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1606/2021, avente ad oggetto: risarcimento danno da responsabilità extracontrattuale, decisa all'udienza del 2.10.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
, rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 in virtù di procura in calce all'atto di costituzione dagli avv.ti Salvatore Fabrizio
Sacripanti e Italo Montini, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Sezze (LT) alla via Corradini n. 190
ATTORE
E
, in persona del sindaco p.t. rapp.to e difeso, in Controparte_1 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Federico Maria Corbò, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via A. Bertoloni n. 55
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 conveniva in giudizio il affinché, fosse Controparte_1 condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro del 8.12.2019, nella misura di € 17.009,17 ovvero della somma di ritenuta giustizia.
A tal fine deduceva che, in data 8.12.2019, alle ore 10.00 circa, alla guida del proprio velocipede, mentre percorreva, in S. Felice Circeo, via
Sabaudia, all'altezza del civico 208, a causa di una lesione longitudinale del manto stradale cadeva rovinosamente a terra riportando lesioni personali.
Si costituiva in giudizio il , deducendo Controparte_1
l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro avvenuto su strada ampia ed illuminata ed in pieno giorno.
Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale, ammessa ctu sulla persona dell'attore, all'udienza del 2.10.2025, la causa, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è parzialmente fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
L'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto su un bene in gestione al convenuto, va ricondotta, sulla scorta della prospettazione attorea che ha invocato la posizione di custode dell'ente, all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
I più recenti arresti giurisprudenziali inscrivono la responsabilità in esame non più tra le fattispecie governate dal principio della colpa ma nel novero delle figure di responsabilità oggettiva, ritenendola basata unicamente sulla relazione di custodia che intercorre tra il soggetto e la cosa, non assumendo alcun rilievo la violazione da parte del custode dei doveri di vigilanza e controllo sulla cosa, in quanto comportamento del tutto estraneo alla struttura normativa dell'art. 2051 c.c. da cui si evince che il danno è cagionato non da un comportamento omissivo del custode ma dalla cosa (Cfr. Cass. Sez.
III 20.5.1998 n. 5031 , Cass. Sez. III 12.5.1999 n. 4689 , Cass. Sez. III
17.01.2001 n. 584 e Cass. civile Sez. III n. 10641 del 2.7.2002 e Cass. n. 472 del 15.01.2003).
- 2 - I danni sussumibili nella figura di responsabilità in esame devono, pertanto, essere collegati al dinamismo connaturale alla cosa medesima o all'insorgenza, in questa di processi dannosi, ancorché provocati da elementi esterni, con l'unica salvezza, al fine di escludere la responsabilità del custode, rappresentata dal caso fortuito, da intendersi come fattore o elemento interruttivo o eliminativo del nesso eziologico tra res e danno, fattore che ben può identificarsi anche con il comportamento del terzo e con il fatto colposo del danneggiato;
in altri termini, si sostiene che la rilevanza del caso fortuito attiene al profilo causale e non a quello soggettivo della colpa. Corollario di siffatto inquadramento, sul piano probatorio, è che mentre spetta al danneggiato provare il danno e il nesso eziologico tra danno e res (e si badi non anche l'insidiosità della cosa perché elemento non richiesto dalla norma in oggetto), spetta invece al custode provare il caso fortuito, vale a dire il rilievo determinante nella produzione del danno di un fattore causale esterno, autonomo o concorrente con la res in custodia, di natura eccezionale e straordinaria (e quindi imprevedibile), in assenza del quale non si sarebbe verificato quel dinamismo della cosa generatore dell'evento dannoso. In ordine a tale ultimo aspetto, giova evidenziare che il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità di colui che sia obbligato alla manutenzione del bene, integrando gli estremi del caso fortuito.
Invero, il fatto del terzo e la colpa del danneggiato in tanto escludono la responsabilità del custode, in quanto intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo;
e se il comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso peraltro può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità
- 3 - extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8 maggio
2008 n. 11227; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).
Pertanto, nonostante la natura oggettiva della responsabilità, la prova del nesso tra danno subito e cosa in custodia non sarà condizione necessaria e sufficiente ai fini della risarcibilità del danno occorso.
La Suprema Corte ha recentemente rammentato che “la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (Cass. Sez. III, sent. n. 11152 del 2023). Se, dunque, “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto
l'assenza di colpa, ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (Cass. Sez. III, sent. n. 26142 del 2023).
In particolare la colpa del danneggiato, la cui prova grava sul custode, può, in astratto, liberare dalla responsabilità il custode, ma si deve tradurre in un comportamento tale da spezzare il nesso causale tra la cosa e il danno mediante una condotta imprevedibile ed anormale (Corte di cassazione ordinanza n. 39965/2021), mentre grava a carico del soggetto danneggiato l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. (Cass. Sez. III ordinanza n. 18518/2024).
- 4 - Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Dall'istruttoria documentale e testimoniale espletata è stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro.
Il teste , escusso all'udienza del 17.11.2022 della cui Testimone_1 attendibilità non sussistono ragioni per dubitare, atteso che ha reso dichiarazioni precise e dettagliate sulla dinamica del sinistro, cui assisteva personalmente, riferiva: “tanto so perché ho assistito personalmente al sinistro.
Io ero fermo con la mia autovettura sul margine destro della strada. Ho visto un gruppo di ciclisti che venivano dalla direzione s. Felice a scendere. Li vedevo venire dal senso opposto di marcia a quello dove ero io fermo. Era un gruppetto, sicuramente più di due. Ho visto il primo ciclista finire con la ruota davanti incastrato in una lesione del manto stradale. La lesione era al centro della strada un po' più spostato verso il margine destro. Era una buca tanto grande da consentire alla ruota della biciletta di finirci dentro e rimanerci incastrata per circa 10 cm. Poi l'ho visto cadere insieme alla bicicletta. Io mi sono avvicinato ed aveva il caschetto e l'ho riconosciuto solo dopo che si è tolto il caschetto ed il passamontagna di copertura del viso. Gli faceva male la spalla e l'anca (…) Quello che mi ha colpito subito è stata la ruota della bicicletta incastrata nella buca dell'asfalto (…) la buca mi sembra che era lunga (…) riconosco le foto, affolliate all'atto di citazione, che mi si mostrano come ritraenti lo stato del manto stradale al momento del sinistro.”
Dello stesso tenore risultano essere le dichiarazioni del teste
[...]
, escusso all'udienza del 26.10.2023, anch'egli alla guida di una Tes_2 biciletta nella stessa direzione di marcia dell'attore, il quale ha riferito “ero nel gruppo di ciclisti con l'attore. Eravamo circa una decina. L'attore era il capofila, io mi trovavo a circa metà. Percorrevamo la strada in fila indiana.
Ho visto perdere l'equilibrio e cadere sul lato destro. È caduto Pt_1 insieme alla bicicletta. Gli altri sono riusciti a fermarsi senza andargli addosso. Ero a circa 10/15 metri. Tra le bici c'era una distanza di sicurezza di
- 5 - circa un metro. Ci siamo fermati tutti e ci siamo avvicinati. Ho visto una striscia parallele alla direzione di marcia che si sostanziava in una lesione del manto stradale. Era una crepa molto profonda ed ampia, tanto che vi entrava la ruota di una bicicletta. Era lunga circa 6/7 metri era in prossimità di un incrocio.
Era sul margine destro della carreggiata. Non ricorso se la strada avesse segnaletica di linea di margine stradale”.
Nella stessa direzione depongono i rilievi fotografici in atti aventi ad oggetto le immagini del dissesto dell'asfalto, nonché un dislivello presente per tutta la lunghezza della strada e nel tratto specifico percorso dall'attore, riconosciute dai testi come ritraenti lo stato dei luoghi al momento del sinistro.
A fronte del quadro probatorio descritto, va affermata la responsabilità della convenuta, quale custode dell'area in oggetto, la quale non ha, invece, a sua volta fornito, secondo i principi sopra richiamati, la prova liberatoria della ricorrenza del «caso fortuito».
Il convenuto, infatti, non ha provato che il danneggiato abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo, non essendo sufficiente l'affermazione, seppur risultata provata, che era una giornata asciutta ed illuminata.
Non è, infatti, risultato provato che il danneggiato abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo perché l'attore non stava facendo altro che utilizzare il bene secondo la sua tipica destinazione.
Deve pertanto essere affermata l'esclusiva responsabilità del
[...]
nella causazione del sinistro e, per l'effetto, il convenuto Controparte_1 va condannato al risarcimento in favore di parte attrice dei danni conseguenti al sinistro di cui è causa.
In ordine alla quantificazione di questi ultimi, a seguito del sinistro, devono accogliersi le risultanze della ctu medico-legale espletata.
Il C.T.U., dott. nelle risultanze dell'elaborato Persona_1 peritale ha accertato che l'attore riportava in data in seguito al sinistro “frattura pluriframmentaria del III medio della clavicola sn e frattura dell'acetabolo di
- 6 - sinistra”.
All'esito dell'esame della documentazione clinica in atti il ctu concludeva per l'esistenza di postumi consistenti in “esiti di frattura di clavicola sn con callo deforme e lieve limitazione funzionale della spalla omolaterale, esiti dolorosi di frattura dell'acetabolo di sinistra con lieve limitazione articolare dell'anca sn” da cui il ctu, che ne ha affermato la compatibilità di derivazione causale con la dinamica del sinistro e che questo giudice fa proprio perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, sono derivati degli esiti stabilizzati e permanenti, nella misura del 7%.
A carico dell'attore conseguì un'invalidità temporanea totale di giorni
35, un'invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 40.
La liquidazione del danno in via equitativa può essere eseguita secondo i criteri individuati nelle Tabelle di Milano.
Si richiama, all'uopo, il recente indirizzo della Suprema Corte, secondo cui è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per “personalizzare”, in presenza di alcune particolari condizioni soggettive, la valutazione standardizzata operata dalla tabella. In coerente risposta al richiamo operato dal Giudice di legittimità, le citate Tabelle propongono la “liquidazione congiunta” dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo di cd “danno biologico standard” e di cd. “danno
- 7 - morale”, prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di cd “personalizzazione”, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico. In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.
Le conseguenze dannose da ritenersi indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. (Cassazione civile, sez. III, 27 Marzo 2018, n.
7513).
Nel caso di specie, in considerazione della complessiva incidenza del fatto sulla persona e rilevato che il CTU, nella determinazione della percentuale sopra indicata, ha già tenuto conto delle implicazioni funzionali della menomazione subita nonché della compromissione nello svolgimento delle attività quotidiane e della sofferenza psichica, non sussistono i presupposti per incrementare ulteriormente tale importo standardizzato.
Alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (anni 72) della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno all'attualità:
€ 9.436,00 per danno biologico permanente nella misura del 7%
€ 4.025,00 per invalidità temporanea totale di gg. 35;
€ 2.300,00 per invalidità temporanea al 50% di gg 40;
€ 97,16 per spese mediche
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
- 8 - Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (8.12.2019) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata di 13.348,62 di anno in anno rivalutata secondo indici ISTAT per complessivi euro 17.444,18 all'attualità.
In accoglimento della domanda attorea, il convenuto Controparte_1
deve essere condannato al pagamento, in favore di
[...] [...]
, della somma di € 17.444,18 per i danni non patrimoniali. Parte_1
Su tale somma, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Non può trovare, invece, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali occorsi al mezzo quantificati nel preventivo in euro 800,00.
Invero dall'istruttoria espletata non risultano confermati i danni alla bici e nello specifico alle parti indicate nel preventivo danno né si evince alcuna allegazione fotografica a sostegno della richiesta avanzata da parte convenuta a dimostrazione dell'esistenza di danni corrispondenti a quelli di cui al preventivo.
- 9 - Le spese di lite (ivi comprese quelle di ctu) seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con attribuzione agli avv.ti Salvatore Fabrizio Sacripanti e Italo Montini, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, in parziale accoglimento della domanda in epigrafe, così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda attorea, accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione Controparte_1 del sinistro, condanna il convenuto al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
17.444,18, oltre interessi legali dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo;
b) condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 in favore dell'attore, che liquidano in complessivi euro 2.804,00 di cui euro
264,00 per spese ed euro 2.540,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge, con attribuzione agli avv.ti Salvatore Fabrizio
Sacripanti e Montini Italo dichiaratisi antistatari.
c) pone definitivamente a carico del le spese di Controparte_1
CTU.
Così deciso in Latina il 3.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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