CASS
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2025, n. 12737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12737 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OT MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/10/2024 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Ferdinando Lignola per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza del 10 ottobre 2024, ha accolto la richiesta proposta da MA OT di applicare la disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati di cui ai seguenti provvedimenti: a) sentenza della Corte d'appello di Messina, emessa in data 1 luglio 2016, irrevocabile il 18 aprile 2018, di condanna alla pena di anni otto e mesi di reclusione di reclusione ed euro 2.200,00 di multa per il reato di cui all'art. 629 cod. pen.; b) sentenza della Corte d'appello di Messina, emessa in data 23 luglio 2020, irrevocabile il 29 marzo 2022, di condanna alla pena di anni otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen., 629 commi 1 e 2 e 56, 629 cod. pen., 612 comma 2 e 611 comma 2, questi ultimi aggravati ex art. 416 bis 1 cod. pen.; c) sentenza del G.u.p. del Tribunale di Messina del 3 febbraio 2023, irrevocabile il 26 febbraio 2023, di condanna alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen., 629 e 56, 629 cod. pen, 416 ter, 512-bis cod. pen. nonché 74 d.p.r. 309 del 1990. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 12737 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 08/01/2025 2. Nel provvedimento il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni ventiquattro di reclusione sulla scorta del seguente calcolo: pena base anni sedici e mesi otto di reclusione di cui alla sentenza sub c), aumentata di anni tre e mesi quattro di reclusione per i reati di cui alla sentenza sub b), tenuto conto della pluralità ed invasività degli stessi, aumentati di ulteriori anni quattro di reclusione per i reati di cui alla sentenza sub a), alla luce della gravità dei fatti accertati, commessi con grave danno alla persona, e della già ritenuta continuazione. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore di fiducia, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen., 6 C.E.D.U. e 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione della pena inflitta per i reati satellite. Nel primo motivo la difesa rileva che il giudice non avrebbe effettuato alcun raffronto tra i diversi reati per cui è stata inflitta condanna nelle rispettive sentenze e così avrebbe omesso di indicare il percorso logico motivazionale che lo ha portato ad effettuare un aumento maggiore, e del tutto sproporzionato, pari ad anni quattro di reclusione, per un'unica vicenda estorsiva di cui alla sentenza sub a) rispetto a quello individuato per le plurime violazioni di cui alla sentenza sub b), nonché per i fatti estorsivi oggetto della sentenza sub c), ove il giudice della cognizione aveva effettuato un aumento pari a mesi sei di reclusione per ciascun delitto di cui all'art. 629 cod. pen. Sotto altro profilo, poi, il provvedimento impugnato avrebbe individuato la pena base facendo riferimento a quella complessivamente inflitta con la sentenza sub c), senza verificare se tale pena era stata applicata per un'unica fattispecie delittuosa o in relazione a plurime violazioni. 3.2. Con il secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge rilevando che il giudice, nell'individuare la pena da infliggere per i reati satellite di cui alla sentenza sub b), avrebbe dovuto tener conto del fatto che il relativo procedimento è stato definito nelle forme del rito abbreviato e, pertanto, avrebbe dovuto procedere alla riduzione premiale per la scelta del rito. 4. In data 17 dicembre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Ferdinando Lignola chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono fondati. 2 2. Il giudice dell'esecuzione, dopo avere attestato la sussistenza dei presupposti per riconoscere la continuazione tra i reati commessi da MA OT e accertati con le sentenze indicate nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., ha proceduto alla determinazione della pena sulla base di un computo che appare viziato sotto più profili. Ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti che va determinato ex novo dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, Esposito, Rv. 229822 - 01), anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375 - 01). Nella quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva il giudice, d'altro canto, in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo a tale scopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. 1, Sentenza n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 219316 - 01). Sul punto, sono recentemente intervenute anche le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, oltre che i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Laddove, poi, come nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione si trovi a operare la rideterminazione della pena tra reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., e il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum" (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De Rita, Rv. 281617 - 01). 3 3. Nel caso di specie, l'ordinanza resa dal Tribunale di Messina non ha fatto corretta applicazione dei criteri sopra richiamati in quanto è stata individuata quale pena base quella complessivamente irrogata con la sentenza sub c) ed è stato operato un unico aumento per tutti i reati satellite di cui alla sentenza sub b). Il giudice dell'esecuzione, invece, avrebbe dovuto, dapprima, scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione aveva già riunito in continuazione e individuare quello più grave e, solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 - 01). Il giudice dell'esecuzione, poi, avrebbe dovuto anche fornire una adeguata motivazione in ordine al quantum degli aumenti di pena effettuati per i singoli reati estorsivi, al fine di consentire il vaglio di congruità delle pene inflitte. Sotto altro profilo, infine, dal provvedimento impugnato non si evince se il giudice, nell'individuare gli aumenti di pena per i reati di cui alla sentenza sub b), abbia tenuto o meno conto della riduzione prevista per il rito abbreviato. 4. Le ragioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio affinché il Tribunale di Messina, attenendosi ai principi indicati, libero nell'esito, proceda a un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Messina - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari. Così deciso in Roma, 1'8 gennaio 2025.
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Ferdinando Lignola per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza del 10 ottobre 2024, ha accolto la richiesta proposta da MA OT di applicare la disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati di cui ai seguenti provvedimenti: a) sentenza della Corte d'appello di Messina, emessa in data 1 luglio 2016, irrevocabile il 18 aprile 2018, di condanna alla pena di anni otto e mesi di reclusione di reclusione ed euro 2.200,00 di multa per il reato di cui all'art. 629 cod. pen.; b) sentenza della Corte d'appello di Messina, emessa in data 23 luglio 2020, irrevocabile il 29 marzo 2022, di condanna alla pena di anni otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen., 629 commi 1 e 2 e 56, 629 cod. pen., 612 comma 2 e 611 comma 2, questi ultimi aggravati ex art. 416 bis 1 cod. pen.; c) sentenza del G.u.p. del Tribunale di Messina del 3 febbraio 2023, irrevocabile il 26 febbraio 2023, di condanna alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen., 629 e 56, 629 cod. pen, 416 ter, 512-bis cod. pen. nonché 74 d.p.r. 309 del 1990. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 12737 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 08/01/2025 2. Nel provvedimento il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni ventiquattro di reclusione sulla scorta del seguente calcolo: pena base anni sedici e mesi otto di reclusione di cui alla sentenza sub c), aumentata di anni tre e mesi quattro di reclusione per i reati di cui alla sentenza sub b), tenuto conto della pluralità ed invasività degli stessi, aumentati di ulteriori anni quattro di reclusione per i reati di cui alla sentenza sub a), alla luce della gravità dei fatti accertati, commessi con grave danno alla persona, e della già ritenuta continuazione. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore di fiducia, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen., 6 C.E.D.U. e 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione della pena inflitta per i reati satellite. Nel primo motivo la difesa rileva che il giudice non avrebbe effettuato alcun raffronto tra i diversi reati per cui è stata inflitta condanna nelle rispettive sentenze e così avrebbe omesso di indicare il percorso logico motivazionale che lo ha portato ad effettuare un aumento maggiore, e del tutto sproporzionato, pari ad anni quattro di reclusione, per un'unica vicenda estorsiva di cui alla sentenza sub a) rispetto a quello individuato per le plurime violazioni di cui alla sentenza sub b), nonché per i fatti estorsivi oggetto della sentenza sub c), ove il giudice della cognizione aveva effettuato un aumento pari a mesi sei di reclusione per ciascun delitto di cui all'art. 629 cod. pen. Sotto altro profilo, poi, il provvedimento impugnato avrebbe individuato la pena base facendo riferimento a quella complessivamente inflitta con la sentenza sub c), senza verificare se tale pena era stata applicata per un'unica fattispecie delittuosa o in relazione a plurime violazioni. 3.2. Con il secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge rilevando che il giudice, nell'individuare la pena da infliggere per i reati satellite di cui alla sentenza sub b), avrebbe dovuto tener conto del fatto che il relativo procedimento è stato definito nelle forme del rito abbreviato e, pertanto, avrebbe dovuto procedere alla riduzione premiale per la scelta del rito. 4. In data 17 dicembre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Ferdinando Lignola chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono fondati. 2 2. Il giudice dell'esecuzione, dopo avere attestato la sussistenza dei presupposti per riconoscere la continuazione tra i reati commessi da MA OT e accertati con le sentenze indicate nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., ha proceduto alla determinazione della pena sulla base di un computo che appare viziato sotto più profili. Ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti che va determinato ex novo dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, Esposito, Rv. 229822 - 01), anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375 - 01). Nella quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva il giudice, d'altro canto, in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo a tale scopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. 1, Sentenza n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 219316 - 01). Sul punto, sono recentemente intervenute anche le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, oltre che i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Laddove, poi, come nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione si trovi a operare la rideterminazione della pena tra reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., e il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum" (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De Rita, Rv. 281617 - 01). 3 3. Nel caso di specie, l'ordinanza resa dal Tribunale di Messina non ha fatto corretta applicazione dei criteri sopra richiamati in quanto è stata individuata quale pena base quella complessivamente irrogata con la sentenza sub c) ed è stato operato un unico aumento per tutti i reati satellite di cui alla sentenza sub b). Il giudice dell'esecuzione, invece, avrebbe dovuto, dapprima, scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione aveva già riunito in continuazione e individuare quello più grave e, solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 - 01). Il giudice dell'esecuzione, poi, avrebbe dovuto anche fornire una adeguata motivazione in ordine al quantum degli aumenti di pena effettuati per i singoli reati estorsivi, al fine di consentire il vaglio di congruità delle pene inflitte. Sotto altro profilo, infine, dal provvedimento impugnato non si evince se il giudice, nell'individuare gli aumenti di pena per i reati di cui alla sentenza sub b), abbia tenuto o meno conto della riduzione prevista per il rito abbreviato. 4. Le ragioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio affinché il Tribunale di Messina, attenendosi ai principi indicati, libero nell'esito, proceda a un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Messina - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari. Così deciso in Roma, 1'8 gennaio 2025.