Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00713/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01289/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1289 del 2024, proposto da Tania Mercadante, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Comunale e Roberto Malzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del bando di concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo indeterminato e part time (50%) di 45 posti nel profilo professionale di Istruttore di vigilanza – Area degli Istruttori, bandito dal Comune di Salerno e pubblicato il 04.07.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Vista la memoria del 19.02.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa ON AC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con Determina Dirigenziale n. 3147 del 2/07/2024, il Settore Risorse Umane del Comune di Salerno indiceva il concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo indeterminato e part – time (50%) di n. 45 posti nel profilo professionale di “Istruttore di Vigilanza – Area degli Istruttori”;
Il Bando di concorso, approvato e pubblicato in data 4/07/2024, all’art. 1 prevedeva che, in ossequio al Regolamento per lo svolgimento delle procedure di selezione e accesso all’impiego, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 15/05/2024, ed in conformità al D.P.R. n. 82/2023, il concorso si sarebbe svolto per soli esami.
La ricorrente non partecipava alla procedura concorsuale.
Con ricorso notificato in data 31/07/2024, la Sig. ra Mercadante impugnava il bando di concorso ritenendolo illegittimo, per irrazionalità ed irragionevolezza, nella parte in cui non aveva previsto: a) l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo/premiale per chi avesse conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) con votazione pari o superiore a 90/100; b) la valorizzazione, con un punteggio premiale, per chi avesse svolto il servizio militare in maniera lodevole.
Gli sviluppi dell’iter concorsuale, prevedevano lo svolgimento delle prove alle quali, non avendo presentato domanda, la ricorrente non partecipava.
In seguito è stata approvata la graduatoria definitiva.
Con determina n. 3453 del 02/07/2025, l’Ufficio procedeva con l’assunzione di n. 56 candidati.
La ricorrente non impugnava l’approvazione della graduatoria né gli atti relativi alle prove.
2. Si costituiva l’amministrazione comunale in data 12.02.2026.
3. Con memoria depositata in data 19.02.2026 parte ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse chiedendo la compensazione delle spese del giudizio.
4. La civica amministrazione, con memoria ex art. 73 c.p.a. in vista dell’udienza pubblica, chiedeva di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente con condanna alle spese di lite di controparte, stante l’avvenuto svolgimento dell’attività difensiva da parte dell’Ente ed il virtuale accoglimento di una delle eccezioni formulate in via preliminare nella propria memoria ritualmente depositata.
5. All’udienza pubblica del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. ai sensi del quale: “ Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:
(…)
c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione (…)”.
Si è già avuto modo di ricordare che l'istituto è una manifestazione del principio di unilateralità che regge il processo amministrativo posto a tutela delle posizioni soggettive appartenenti a chi ha introdotto il giudizio, rispetto alle quali gli interessi della parte resistente assumono rilevanza solo in funzione di contrasto della pretesa azionata.
Ne consegue che, venuto meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia di merito, il giudizio non può proseguire nel solo interesse della parte resistente alla decisione di rigetto. (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, 5/05/2010, n. 1223, richiamata da T. A. R. Campania – Salerno, Sez. II, 4/12/2019, n. 2162).
7. Sussistono, per la natura formale della decisione, eccezionali motivi per compensare, tra le parti, spese e competenze di lite, con espressa declaratoria d’irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
ER US, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
ON AC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON AC | ER US |
IL SEGRETARIO