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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/11/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 742/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. AF UC, all'esito dell'udienza di discussione del 12 novembre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 742/2022 promossa da
in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Parte_1 [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Armando CAPORICCI come da Parte_2 procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cassino, Corso della Repubblica n. 144
- parti opponenti
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro DI MEGLIO e Massimo
BO RI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Ente in
Cassino, Via Polledrera s.n.c.
- parte opposta
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione – omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011, depositato il 4.4.2022, , in proprio e Parte_1 quale liquidatore della ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_2 ingiunzione n. OI – 000215144, notificata il 12.3.2022, con cui veniva irrogata ai ricorrenti la sanzione amministrativa di euro 24.000,00 per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
Gli opponenti deducono la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa indicazione della condotta sanzionata, essendo insufficiente il rinvio agli atti prodromici di accertamento, mai notificati;
la illegittimità della medesima ordinanza, per difetto di prova dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, tenuto conto che a causa di una grave crisi finanziaria la società opponente si
è trovata nella impossibilità di corrispondere le retribuzioni ai propri dipendenti e di provvedere al versamento degli oneri contributivi;
l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la sanzione;
l'eccessività della sanzione irrogata;
la mancata applicazione del regime della continuazione ex art. 258 D.Lgs. n. 152 del 2006 con le ulteriori violazioni delle medesime norme commesse dagli opponenti.
Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, gli opponenti chiedono al giudice adito di accogliere nei confronti dell' le seguenti conclusioni: CP_1 previa sospensione dell'efficacia provvisoria esecutiva della ordinanza impugnata, annullarla nel merito, in quanto infondata in fatto e diritto e comunque illegittima;
in via subordinata, previa riunione del presente procedimento con quello avente ad oggetto le ulteriori ordinanze di ingiunzione, annullarle per violazione dell'art. 258 152/2006, in via ulteriormente subordinata, applicare il minimo della sanzione amministrativa con applicazione o meno dell'art. 258 D. Lvo 152/2006.
Il tutto con condanna alle spese del presente procedimento.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto dell'avverso CP_1 ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Parte convenuta eccepisce, in particolare, l'infondatezza della avversa eccezione di prescrizione, in quanto agli opponenti è stato notificato l'atto di accertamento della violazione in data 15.6.2017. Fa inoltre rilevare la corretta indicazione nell'ordinanza ingiunzione degli estremi della violazione sanzionata.
La causa è stata istruita documentalmente e per testi dal giudice precedente assegnatario del fascicolo.
Subentrato l'odierno decidente, previa revoca dell'ordinanza di ammissione della prova testimoniale ed infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione, le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito dell'udienza di discussione del 12 novembre 2025 la causa è stata infine decisa come in dispositivo, letto in udienza contestualmente alla motivazione, in assenza delle parti.
***
I ricorrenti agiscono per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 000215144 (all. 14 , CP_1 pacificamente notificata il 12.3.2022, con cui è stata irrogata agli opponenti la sanzione amministrativa di euro 24.000,00 per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative al periodo dal dicembre 2012 al novembre 2013 (cfr. diffida, all. 1 . CP_1
L'opposizione va accolta per l'assorbente e dirimente ragione che l' non ha provato l'assunto di CP_1 avere notificato agli opponenti l'atto di accertamento della violazione in data 15.6.2017, cosicché l'unico atto che può ritenersi pacificamente notificato, in data 12.3.2022, è l'ordinanza ingiunzione opposta. Ne discende la fondatezza della dedotta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la sanzione, essendosi estinto il potere di emanare l'ordinanza ingiunzione per decorso del suddetto termine quinquennale, in quanto dall'epoca dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, relative al periodo dal dicembre 2012 al novembre 2013, non risultano notificati agli opponenti atti interruttivi antecedenti alla notifica della ordinanza ingiunzione avvenuta in data 12.3.2022. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 28 della L. n. 689 del 1981, “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Come condivisibilmente chiarito dalla Suprema Corte, “all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione si può procedere nel termine quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni” (Cass. civ. n. 18442/2006; n. 15720/2021).
La fondatezza di tale motivo di opposizione, in ossequio al principio della ragione più liquida, dispensa dall'esaminare le ulteriori doglienze degli opponenti.
L' secondo soccombenza, va condannata a pagare agli opponenti le spese processuali, da liquidarsi CP_1 nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 in applicazione dei parametri minimi previsti per tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
− condanna l' a pagare agli opponenti le spese processuali, da liquidarsi in euro 2.695,00, oltre CP_1 rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
AF UC
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. AF UC, all'esito dell'udienza di discussione del 12 novembre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 742/2022 promossa da
in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Parte_1 [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Armando CAPORICCI come da Parte_2 procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cassino, Corso della Repubblica n. 144
- parti opponenti
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro DI MEGLIO e Massimo
BO RI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Ente in
Cassino, Via Polledrera s.n.c.
- parte opposta
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione – omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011, depositato il 4.4.2022, , in proprio e Parte_1 quale liquidatore della ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_2 ingiunzione n. OI – 000215144, notificata il 12.3.2022, con cui veniva irrogata ai ricorrenti la sanzione amministrativa di euro 24.000,00 per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
Gli opponenti deducono la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa indicazione della condotta sanzionata, essendo insufficiente il rinvio agli atti prodromici di accertamento, mai notificati;
la illegittimità della medesima ordinanza, per difetto di prova dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, tenuto conto che a causa di una grave crisi finanziaria la società opponente si
è trovata nella impossibilità di corrispondere le retribuzioni ai propri dipendenti e di provvedere al versamento degli oneri contributivi;
l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la sanzione;
l'eccessività della sanzione irrogata;
la mancata applicazione del regime della continuazione ex art. 258 D.Lgs. n. 152 del 2006 con le ulteriori violazioni delle medesime norme commesse dagli opponenti.
Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, gli opponenti chiedono al giudice adito di accogliere nei confronti dell' le seguenti conclusioni: CP_1 previa sospensione dell'efficacia provvisoria esecutiva della ordinanza impugnata, annullarla nel merito, in quanto infondata in fatto e diritto e comunque illegittima;
in via subordinata, previa riunione del presente procedimento con quello avente ad oggetto le ulteriori ordinanze di ingiunzione, annullarle per violazione dell'art. 258 152/2006, in via ulteriormente subordinata, applicare il minimo della sanzione amministrativa con applicazione o meno dell'art. 258 D. Lvo 152/2006.
Il tutto con condanna alle spese del presente procedimento.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto dell'avverso CP_1 ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Parte convenuta eccepisce, in particolare, l'infondatezza della avversa eccezione di prescrizione, in quanto agli opponenti è stato notificato l'atto di accertamento della violazione in data 15.6.2017. Fa inoltre rilevare la corretta indicazione nell'ordinanza ingiunzione degli estremi della violazione sanzionata.
La causa è stata istruita documentalmente e per testi dal giudice precedente assegnatario del fascicolo.
Subentrato l'odierno decidente, previa revoca dell'ordinanza di ammissione della prova testimoniale ed infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione, le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito dell'udienza di discussione del 12 novembre 2025 la causa è stata infine decisa come in dispositivo, letto in udienza contestualmente alla motivazione, in assenza delle parti.
***
I ricorrenti agiscono per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 000215144 (all. 14 , CP_1 pacificamente notificata il 12.3.2022, con cui è stata irrogata agli opponenti la sanzione amministrativa di euro 24.000,00 per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative al periodo dal dicembre 2012 al novembre 2013 (cfr. diffida, all. 1 . CP_1
L'opposizione va accolta per l'assorbente e dirimente ragione che l' non ha provato l'assunto di CP_1 avere notificato agli opponenti l'atto di accertamento della violazione in data 15.6.2017, cosicché l'unico atto che può ritenersi pacificamente notificato, in data 12.3.2022, è l'ordinanza ingiunzione opposta. Ne discende la fondatezza della dedotta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la sanzione, essendosi estinto il potere di emanare l'ordinanza ingiunzione per decorso del suddetto termine quinquennale, in quanto dall'epoca dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, relative al periodo dal dicembre 2012 al novembre 2013, non risultano notificati agli opponenti atti interruttivi antecedenti alla notifica della ordinanza ingiunzione avvenuta in data 12.3.2022. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 28 della L. n. 689 del 1981, “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Come condivisibilmente chiarito dalla Suprema Corte, “all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione si può procedere nel termine quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni” (Cass. civ. n. 18442/2006; n. 15720/2021).
La fondatezza di tale motivo di opposizione, in ossequio al principio della ragione più liquida, dispensa dall'esaminare le ulteriori doglienze degli opponenti.
L' secondo soccombenza, va condannata a pagare agli opponenti le spese processuali, da liquidarsi CP_1 nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 in applicazione dei parametri minimi previsti per tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
− condanna l' a pagare agli opponenti le spese processuali, da liquidarsi in euro 2.695,00, oltre CP_1 rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
AF UC