Sentenza 22 maggio 2001
Massime • 1
La responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 cod. civ. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l'esistenza di un rapporto di lavoro ed un collegamento tra fatto dannoso del dipendente stesso e mansioni da questi espletate, senza che sia, all'uopo, richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità, risultando sufficiente, viceversa, l'esistenza di un rapporto di cd. "occasionalità necessaria", da intendersi nel senso che l'incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue competenze, o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purché sempre entro l'ambito delle proprie mansioni.
Commentario • 1
- 1. Mobbing: datore risponde anche di atti vessatori compiuti da altro dipendenteAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 10 settembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6970 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI DO IN PROPRIO & IN RAPPRESENTANZA DELLA CIMEE ELETTRONICA SRL, con sede in Milano, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CERESIO 24, presso lo studio dell'avvocato CARLO ACQUAVIVA, difeso dall'avvocato GIANCARLO DIECI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SCAMA STRADE SPA, in persona del suo legale rappresentante Dott. Benito VANZIN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANARA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SALVATORE ARMENIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
ER GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO BARDUCCI, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati FRANCO JAZZETTA, LUCIO NICOLAIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1874/97 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 21/05/97 e depositata il 10/06/97 (R.G. 3517/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;
udito l'Avvocato Giorgio BARDUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 15 gennaio 1989 DO RI in proprio e quale rappresentante della Cimee Elettronica s.r.l., conveniva davanti al Tribunale di Milano la Sca.Ma. Strade s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti da lui personalmente e dalla società il 24 agosto 1988, allorché, in occasione di piogge, lo scantinato della sua abitazione, adibito anche a magazzino della Cimee, era rimasto allagato. Esponeva all'uopo che UI TE, titolare dell'omonima impresa edile, aveva assunto in appalto dal Comune di Milano le opere occorrenti per la formazione del collettore primario di fognatura della via Marzabotto con allacciamenti secondari alle singole proprietà: che la Sca.Ma. Strade aveva assunto in subappalto dal TE i lavori aventi ad oggetto tali allacciamenti;
che i relativi manufatti, in attesa delle licenze di allacciamento, avrebbero dovuto essere interrotti, previa loro sigillatura, ad una distanza di 50 centimetri, laddove la subappaltatrice aveva innestato la diramazione relativa all'immobile di sua proprietà direttamente all'interno di esso, così determinando, col porre in essere un antecedente dall'allagamento, il danneggiamento sia del materiale elettronico ivi custodito, sia dell'autovettura parcheggiata nel retrostante giardino. Radicatosi il contraddittorio, la convenuta contestava la fondatezza della domanda, deducendo che la diramazione del collettore principale era stata condotta sino all'interno della proprietà dello RI per sua stessa iniziativa, egli avendo di ciò incaricato la ditta cui aveva affidato l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dello stabile. Opponendosi pertanto alla domanda, chiedeva d'essere autorizzata a chiamare in causa il TE, per esserne manlevata. Costituitosi il terzo ed istruita la causa, il Tribunale di Milano rigettava la domanda risarcitoria, ela sentenza, impugnata dallo RI et supra e dal TE, rispettivamente con appello principale ed incidentale, era confermata dalla Corte d'appello di Milano. Per la cassazione della sentenza lo RI, in proprio e nei nomi, proponeva ricorso sulla base di un complesso motivo. Resistevano con controricorso gli intimati.
La Sca.Ma. Strade ha presentato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli art. 2049 e 2697 c.c.), i ricorrenti si dolgono che il giudice del merito abbia ritenuto, ai fini della responsabilità ex art. 2049 c.c., che dovesse sussistere l'elemento - invece non richiesto dalla norma, e comunque nella specie sussistente --del vantaggio economico del preponente quale conseguenza dell'attivita del preposto.
La Corte d'appello aveva anche affermato che l'opera era contraria alle istruzioni impartite dalla società senza che, tuttavia, vi fosse alcun elemento a riscontro, non bastando a tale fine il tenore del contratto di subappalto, per essere soltanto rilevante la realtà delle cose.
In ogni caso, quel che rilevava era l'eventuale sussistenza del rapporto di occasionalità necessaria (esclusa soltanto dall'attività "privata" del preposto, attività che nella specie faceva difetto, se vero che il BA aveva operato utilizzando macchinario e risorse anche umane della Sca.Ma. Strade), ma di tale rapporto il secondo giudice non aveva detto alcunché, avendo introdotto il concetto, estraneo al modello normativo, di interesse e di vantaggio economico della società.
Osserva il Collegio.
La Corte d'appello confermò la prima decisione, di rigetto della domanda, rilevando che il collegamento alla proprietà dello RI della diramazione fognaria, ad opera del geom. BA e dell'operaio IA, dipendenti della Sca.Ma Strade, era stato compiuto, su richiesta di quello, in "indubbia violazione dell'ordine impartito dalla società datoriale ai propri dipendenti" (poiché lo stesso appellante non aveva formulato, al riguardo, sostanziali eccezioni, essendosi limitato a dedurre che le opere erano state approvate da parte degli organi comunali: mentre era indubbio che l'appalto commesso dal Comune di Milano atteneva alla sola predisposizione delle opere su suolo pubblico, onde solo a tali opere poteva riferirsi la verifica successivamente attuata dal committente). Ora - continuava la Corte - "(non) sembra che la violazione di cui s'è detto possa essere in alcun modo riferita all'interesse della società convenuta, ovvero anche solo connessa alle modalità di attuazione dei compiti e delle incombenze dalla stessa affidati ai dipendenti. La realizzazione del prolungamento oltre il limite previsto dal contratto di appalto pubblico risulta infatti intuibilmente indifferente o addirittura contrario agli interessi della società convenuta, essendo evidente che tale iniziativa, sicuramente utile al fine di consentire agli appellanti di predisporre l'allacciamento, approfittando della contemporanea esecuzione dei lavori di ristrutturazione dello stabile di loro proprietà, non comportava alcun vantaggio economico per la convenuta, finendo semmai per rendere meno agevole l'esecuzione dei lavori, imponendo la coordinazione della posa del tubo con la sistemazione muraria fatta eseguire dagli attuali appellanti". Doveva pertanto escludersi la ricorrenza dei presupposti in fatto per l'affermazione della responsabilità della Sca.Ma. Strade ai sensi dell'art. 2049 c.c., il che rendeva inutile l'esame di ogni altra questione sull'atteggiamento psicologico della società. La Corte territoriale, in sostanza, volendo riassumerne il pensiero, fondò la propria decisione sul fatto che: a) l'opera di allacciamento della fognatura alla proprietà dello RI era stata compiuta dai dipendenti della Sca.Ma. Strade, BA e IA, in violazione delle istruzioni da essa ricevute;
b) "la violazione" non era riferibile all'interesse della società ovvero alle modalità di attuazione dei compiti affidati al BA e al IA, poiché )"infatti", si legge in sentenza) l'opera era indifferente rispetto agli interessi della medesima società, non comportandole alcun vantaggio economico, ed anzi contrastando con essi. Ebbene, la decisione non sfugge alla complessa censura. Intanto, come esattamente nota il ricorrente, la responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. non è esclusa dal fatto che il dipendente abbia trasgredito agli ordini ricevuti, non essendo questo l'elemento di discrimine.
La giurisprudenza di questa Corte, invero, ha da sempre pacificamente affermato che la responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l'esistenza di un rapporti di lavoro ed un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni da questi espletate, senza che sia, all'uopo, richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità, risultando sufficiente, viceversa, l'esistenza di un rapporto di "occasionalità necessaria", da intendersi nel senso che l'incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'effetto dannoso, e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgredendo agli ordini ricevuti, purché sempre entro l'ambito delle proprie mansioni (ex plurimis, Cass. 20 marzo 1999 n. 2574, Cass. 26 giugno 1998 n. 6341, Cass. 21 giugno 1999 n. 6233). Tale principio, che pure la Corte d'appello mostra di ben conoscere, pone in evidenza l'ulteriore errore, parimenti denunciato, nel quale essa cadde: giacché - se elementi necessari e sufficienti, ai fini della responsabilità de qua, sono un rapporto di lavoro ovvero di commissione ed il nesso di occasionalità necessaria, nel senso appena indicato, tra incombenze e danno - fuoriesce dalla struttura della fattispecie legale il fatto che il proponente abbia un qualche interesse, inteso come vantaggio economico, al concreto esercizio delle mansioni del preposto (vantaggio che, peraltro, nel caso di violazione delle istruzioni, non potrebbe, almeno in linea tendenziale, che mancare).
Cosicché, l'avere escluso, quel giudice, in punto di fatto, un vantaggio economico della Sca.Ma. Strade riferibile all'attività dei suoi dipendenti, non poteva condurlo ad escludere, per ciò stesso (il termine "infatti", di cui si è detto), il menzionato rapporto di occasionalità necessaria, questo essendo da ritenere escluso, secondo il riprodotto postulato, solo se il comportamento dannoso non sia stato agevolato, in qualunque modo, dall'esercizio delle mansioni esplicate, onde la condotta del preposto non possa essere riferita all'ambito delle attività commessegli e alla sfera giuridica dello stesso preponente.
L'errore in cui incorse la Corte di merito è attribuibile al fraintendimento dell'affermazione, tratta da Cass. 17 marzo 1990 n. 2226, secondo cui occorre, ai fini della responsabilità del committente, che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle quali le mansioni gli furono affidate, e non finalità proprie alle quali il primo "non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe": dove, peraltro, il concetto di interesse mediato, correlato alle finalità perseguite dal commesso, nient'altro esprime, evidentemente, se non l'esigenza della riferibilità del comportamento del preposto (determinativo del danno) all'ambito delle mansioni a lui affidate.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata. Il Giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Milano, dovrà riesaminare la controversia adeguandosi all'enunciato principio di diritto.
Lo stesso giudice dovrà anche provvedere al regolamento delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e rinvia, anche per le spese di questa fase del giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 23 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2001