Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6970
CASS
Sentenza 22 maggio 2001

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Massime1

La responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 cod. civ. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l'esistenza di un rapporto di lavoro ed un collegamento tra fatto dannoso del dipendente stesso e mansioni da questi espletate, senza che sia, all'uopo, richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità, risultando sufficiente, viceversa, l'esistenza di un rapporto di cd. "occasionalità necessaria", da intendersi nel senso che l'incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue competenze, o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purché sempre entro l'ambito delle proprie mansioni.

Commentario1

  • 1Mobbing: datore risponde anche di atti vessatori compiuti da altro dipendenteAccesso limitato
    Carmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 10 settembre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6970
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6970
Data del deposito : 22 maggio 2001

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