Sentenza 28 ottobre 2004
Massime • 1
È abnorme sotto il profilo strutturale, in quanto non previsto dalla legge processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, ricevuto il parere sfavorevole del P.M. sull'istanza di revoca di un decreto di sequestro preventivo, ordini al P.M. di espletare ulteriori indagini, in quanto il G.I.P., come stabilito dal comma terzo dell'art. 321 cod.proc.pen., deve decidere sull'istanza sulla base dei motivi posti a fondamento di questa dall'interessato e delle valutazioni espresse dal P.M. nelle richieste formulate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2004, n. 49387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49387 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 28/10/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1300
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 18293/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
avverso l'ordinanza 19.4.2004 emessa dal GIP del Tribunale di Napoli;
nei confronti di:
MA UG, n. a Napoli il 2.2.1955;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo Fiale;
lette le richieste del P.M. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Il GIP del Tribunale di Napoli, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, prendeva cognizione di un'istanza con cui MM UG (imputato dei reati di cui agli artt. 44 del D.P.R. n. 380/2001 e 349 cod. pen.) aveva chiesto il dissequestro temporaneo e parziale di opere edilizie abusive, in relazione alla quale il P.M. aveva espresso parere negativo, e - con ordinanza del 19.4.2004 - disponeva la trasmissione degli atti all'ufficio del P.M., statuendo testualmente "si sospende la decisione ... e si restituiscono gli atti al PM., affinché senta l'ufficio tecnico del Comune per indicare le sole opere necessarie per l'eliminazione del pericolo di smottamento del terreno e per l'incolumità delle persone". Avverso tale decreto ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale ne ha eccepito l'abnormità, poiché esso sarebbe "incompatibile con principi- cardine del sistema processuale vigente, quali quello della speditezza e della massima semplificazione, si da potere essere qualificato extra ordinem".
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno statuito che deve considerarsi affetto da abnormità sia il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, sia quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
L'abnormità dell'atto processuale può riguardare, perciò, tanto il profilo strutturate, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, allorquando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass., Sez. Unite, 12.2.1998, n. 17). La norma di cui all'art. 321, 3 comma, c.p.p. prevede che, nel caso in cui il P.M. ritenga che non può trovare accoglimento, anche in parte, la richiesta dell'interessato di revoca del sequestro, deve trasmettere l'istanza al giudice, presentando "richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni". I brevissimi termini previsti per la trasmissione degli atti evidenziano la necessità di una tempestiva decisione da parte del giudice stesso.
Nella fattispecie in esame il G.I.P. non soltanto ha omesso di decidere tempestivamente ma ha imposto al P.M., al di fuori di ogni previsione legislativa, un'attività di indagine non dovuta, perché il G.I.P. è tenuto ad assumere le proprie decisioni sull'istanza alla stregua dei motivi posti a fondamento di questa dall'interessato e delle valutazioni sulle quali si fondano le specifiche richieste del P.M. (vedi Cass., Sez. 3^, 22.1.1993, n. 1947, rie. PM. in proc. Magliulo).
Il provvedimento impugnato, conseguentemente, consistendo in un ordine non previsto dalle disposizioni che disciplinano la materia, si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale. Esso deve essere perciò annullato senza rinvio e gli atti devono essere restituiti al G.I.P. del Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 608, 611 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP. del Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2004