Cass. pen., sez. II, sentenza 16/07/2015, n. 43920
CASS
Sentenza 16 luglio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di circostanze aggravanti comuni, ai fini della contestazione dell'ipotesi di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. (l'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità) non è sufficiente la mera indicazione, nel capo di imputazione, dell'importo della somma sottratta alla persona offesa, essendo invece necessario, per la corretta formulazione dell'addebito, che sia esplicitata la rilevante gravità del danno, onde consentire l'esercizio del connesso diritto di difesa. (Fattispecie in tema di truffa).

Commentario1

  • 1Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disamina
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021

    Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/07/2015, n. 43920
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43920
Data del deposito : 16 luglio 2015

Testo completo