Sentenza 16 luglio 2015
Massime • 1
In tema di circostanze aggravanti comuni, ai fini della contestazione dell'ipotesi di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. (l'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità) non è sufficiente la mera indicazione, nel capo di imputazione, dell'importo della somma sottratta alla persona offesa, essendo invece necessario, per la corretta formulazione dell'addebito, che sia esplicitata la rilevante gravità del danno, onde consentire l'esercizio del connesso diritto di difesa. (Fattispecie in tema di truffa).
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/07/2015, n. 43920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43920 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2015 |
Testo completo
439 2 0 / 1 5 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Sent. n. 1636 Pubblica Udienza del 16 luglio 2015 R.G.N. 16612/2015 composta da dott. Mario Gentile Presidente dott. Margherita B. Taddei Relatore dott. Alberto Macchia dott. Ugo De Crescienzo dott. Sergio Beltrani ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia nei confronti di OC NN nato il [...] avverso la sentenza n.13/689 del GIP del Tribunale di Perugia, del 18.07.2013; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio 1 M udito per la parte civile AL AN, l'avv. Alessandra Flauti,in qualità di sostituto processuale dell'avvocato Isabella Cacciari che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
E' stata depositata memoria dalla parte civile nella quali si deducono i motivi del ricorso principale., chiedendone l'accoglimento MOTIVI della DECISIONE 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ricorre avverso la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Perugia, datata 5 novembre 2014, con la quale, in ordine alle imputazioni di seguito riportate: A) delitto p. e p. dall'art. 368 c.p. perché, mediante presentazione di denuncia di smarrimento di un blocchetto di assegni comprendente tra gli altri i nn. 68213785/03, 68213786/04 e 68213790/08 tratti sul c/c n. 1294 acceso presso l'istituto bancario Cassa di Risparmio di Cesena Agenzia di Perugia San Faustino, dinanzi a personale della Stazione Carabinieri di Perugia in data 5 maggio 2011, incolpava del reato di ricettazione i successivi prenditori degli assegni ed in particolare AL AN, pur sapendolo innocente, avendo emesso gli assegni suddetti a suo favore, a garanzia della restituzione di somme pagate per caparra relativa all'acquisto di immobile in costruzione. In Perugia il 5 maggio 2011. b)delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 640, 485, 491 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nella presentazione della calunniosa denuncia di cui al capo A) e nella contraffazione degli assegni ivi indicati mediante correzione del numero di c/c di traenza (1284 anziché 1294), nonché mediante la sottoscrizione per traenza dei medesimi titoli come leg. rappr. LO.BU. s.r.l. anziché come persona fisica (effettiva titolare del c/c 1294), induceva in errore AL AN sulla effettiva possibilità di incasso degli assegni medesimi e dunque sulla effettiva valenza di garanzia dai medesimi assolta a fronte di versamenti di pari importo (90.000 + 12.000 e) e relativi interessi (4.250 éj, procurandosi l'ingiusto profitto consistente nella disponibilità delle somme versate dal AL senza corrispettivo, con pari danno per la p.o. In Perugia in data anteriore e prossima al 13 giugno 2011 (data del tentativo di incasso degli assegni). Con recidiva semplice ex. Art. 99 c.p. all'altro reato contestato, il Giudice, in fase all'esito di separazione rispetto predibattimentale all'esito dell'udienza camerale, dichiarava il proscioglimento di , OC NN in ordine al reato di truffa per tardività della querela, non ravvisando nei fatti la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.7 cod.pen., non contestata formalmente, neanche con il richiamo alla specifica norma di legge.
1.1 Denuncia il ricorrente l'inosservanza o erronea applicazione della legge processuale ed in particolare degli artt.529 e 469 c.p.p.,517 c.p.p. in relazione all'art. 61 n. 7 c.p.; 178 lett. e) c.p.p. e 429 co. 1 lett. e) e co. 2 c.p.p. per violazione del diritto di difesa, deducendo 2 M a) che l'emissione di sentenza di improcedibilità predibattimentale ex art. 469 c.p.p. non era consentita nel caso in esame essendo necessaria una valutazione , dibattimentale circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.61 n.7 cod.proc. e la non opposizione delle parti;
b) che l'emissione di sentenza ex art. 529 c.p.p. sarebbe stata possibile solo all'esito del dibattimento, attenendo alla valutazione, passibile di definitività, sulla sussistenza in concreto del fatto costituente aggravante;
c) che qualora il giudicante avesse ritenuto violato il diritto di difesa per insufficiente chiarezza e precisione nella contestazione, avrebbe dovuto emettere ordinanza predibattimentale di nullità ex art. 429 co. 2 c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti al G.U.P.
2.Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.
2.1 Un primo profilo di inammissibilità delle censure attiene al principio già affermato da questa Corte, secondo cui ai fini della contestazione dell'ipotesi di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. (l'avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità) non è sufficiente la mera indicazione, nel capo d'imputazione, (nella fattispecie, reato di truffa) dell'importo della somma sottratta alla persona offesa, ma è necessario, per la corretta formulazione dell'addebito, che sia esplicitata la valutazione circa la rilevante gravità del danno, così da consentire l'esercizio del connesso diritto di difesa. In altri termini, come emerge dallo stesso tenore letterale, la norma fa riferimento non all'entità del danno, che sicuramente può essere indicata in termini aritmetici, ma alla gravità,concetto quest'ultimo che necessariamente presuppone una valutazione di tutti gli elementi che convergono a determinare la rilevanza del danno e che nella loro interezza devono essere conosciuti dall'imputato per metterlo nelle condizioni di articolare la difesa. Inoltre,proprio perché trattasi di una valutazione di merito, l'accertamento sulla sussistenza della rilevante gravità del danno patrimoniale è precluso al giudice di legittimità ( n.8707 del 1992 rv 191933).
2.2 Entrambi tali principi supportano la legittimità della sentenza impugnata,non essendo fondato il motivo di ricorso relativo all'art. 469 co 1 lett.c) cod.proc.pen. La sentenza qui impugnata è stata, infatti, pronunciata all'esito di una udienza camerale, essendo state le parti poste nelle condizioni di manifestare e motivare la propria opposizione, presupposto, quest'ultima, dell'appellabilità della sentenza.
2.3 Nè è corretto affermare che solo all'esito del dibattimento sarebbe stato possibile valutare la sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità. Al P.M.,infatti, è riservata una fase del procedimento per indagare sul fatto ed acquisire gli elementi di valutazione necessari a configurare il fatto nelle sue caratteristiche peculiari tanto più se الله 3 queste, come per il danno di cui all'art.61 n.7 cod.pen., condizionano sia l'esercizio dell'azione penale sia l'esercizio del diritto di difesa.
2.4 Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. .
P.Q.M.
од Dichiara inammissibile il ricorso del Pol : Così deciso in Roma il 16 luglio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente M.B.Taddei M. Gentile троподенья DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 30 OTT 2015 IL CANCELLIERE A DI M E Claudia Pianelli R P U N E O *