TAR Roma, sez. 3T, sentenza 16/02/2026, n. 2894
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione art 97, comma 2, della Costituzione e dell’obbligo di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi degli art. 1 e 2 della Legge n. 241/1990

    Sono fondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dal GSE, per improponibilità del ricorso avverso il silenzio nella fattispecie. La procedura ex artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile solo per controversie relative alla mancata adozione di un provvedimento espresso richiesto dall’ordinamento per la regolazione di interessi che rientrino in materia devoluta alla giurisdizione amministrativa. Il rimedio contro il silenzio non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione sul rapporto sostanziale.

  • Inammissibile
    Violazione di legge, in particolare degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Decreto Ministeriale 28 luglio 2005, come modificato dal Decreto Ministeriale 6 febbraio 2006 e art. 6 Delibera A.E.E.G. n. 188/05 ss. mm. ii. Eccesso di potere, per violazione della convenzione e della cessione di credito stipulate ai sensi della predetta normativa

    Sono fondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dal GSE, per improponibilità del ricorso avverso il silenzio nella fattispecie. La procedura ex artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile solo per controversie relative alla mancata adozione di un provvedimento espresso richiesto dall’ordinamento per la regolazione di interessi che rientrino in materia devoluta alla giurisdizione amministrativa. Il rimedio contro il silenzio non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione sul rapporto sostanziale.

  • Inammissibile
    Mancata conclusione del procedimento amministrativo

    Sono fondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dal GSE, per improponibilità del ricorso avverso il silenzio nella fattispecie. La procedura ex artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile solo per controversie relative alla mancata adozione di un provvedimento espresso richiesto dall’ordinamento per la regolazione di interessi che rientrino in materia devoluta alla giurisdizione amministrativa. Il rimedio contro il silenzio non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione sul rapporto sostanziale.

  • Inammissibile
    Domanda di accertamento del credito

    Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sulla domanda di accertamento del diritto a percepire la somma di euro 52.882,99 a titolo di incentivi, sussistendo sulla stessa la giurisdizione del Giudice ordinario dinanzi il quale la domanda potrà essere riassunta ex art. 11, co. 2, c.p.a.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 16/02/2026, n. 2894
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2894
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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