Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 16/02/2026, n. 2894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2894 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02894/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04279/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4279 del 2023, proposto da
Bpce EA Succursale Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Lupi, Francesca Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annarita Marasco, Gaetano Messuti, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione di illegittimità e annullamento
del silenzio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. illegittimamente serbato all’istanza presentata da CE EA in data 27 settembre 2022 a mezzo PEC, con cui si richiedeva il pagamento dei crediti maturati in virtù della Convenzione n. M01B01215506 a titolo di incentivi, pari ad euro 52.882,99, in favore della ricorrente, proprietaria dell’impianto fotovoltaico di cui alla Convenzione e cessionaria dei crediti,
nonchè per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere in relazione all’istanza del 27 settembre 2022, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e
per la condanna
del GSE a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. AB La MA IB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che
-con ricorso notificato il 9 febbraio e depositato l’8 marzo 2023 la Bpce EA Succursale Italia, cessionaria dei crediti derivanti dalla convenzione incentivante stipulata dalla IE AN s.r.l., quale soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico di 49,28 kW di potenza denominato CM7, sito in Monopoli (BA) e ammesso agli incentivi del D.M. 28 luglio 2005 e del D.M. 6 febbraio 2006, agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la conseguente condanna del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. – GSE a provvedere sull’istanza presentata in data 27 settembre 2022;
-con la predetta istanza la ricorrente fa seguito allo scambio di corrispondenza intercorsa con il GSE e chiede il pagamento dei crediti in proprio favore, riconducibili alla predetta convenzione e pari a euro 52.882,99, premettendo che l’impianto è stato smantellato e sottratto alla disponibilità della proprietà, onde non è possibile procedere all’adeguamento di cui alla delibera 243/2013 richiesto dal GSE; che la parte istante è disponibile a inviare la dichiarazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011 previo invio della modulistica necessaria; e che, essendo la cessione di credito un contratto già perfezionatosi i cui effetti sarebbero esauriti prima del fallimento della IE AN s.r.l., non sarebbe applicabile contrariamente a quanto richiesto dal GSE l’articolo 72 della legge fallimentare in merito alla dichiarazione del curatore fallimentare circa il subentro nel contratto;
-la ricorrente chiede in conclusione anche l’accertamento del proprio diritto a percepire la somma di euro 52.882,99, o la diversa somma che risulti di giustizia, a titolo di incentivi derivanti dalla convenzione di cui è divenuta cessionaria;
-il ricorso si basa sui seguenti motivi in diritto:
(i) “ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART 97, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE E DELL’OBBLIGO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEGLI ART. 1 E 2 DELLA LEGGE N. 241/1990 ”;
In sintesi il GSE non avrebbe concluso il procedimento amministrativo nel termine di legge di trenta giorni.
Il silenzio in tesi immotivato della P.A. assumerebbe il significato di un definitivo rifiuto dell’istanza di liquidazione degli incentivi maturati, con conseguente ingiusto incameramento delle somme da parte del GSE.
(ii) “ VIOLAZIONE DI LEGGE, IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 DECRETO MINISTERIALE 28 LUGLIO 2005, COME MODIFICATO DAL DECRETO MINISTERIALE 6 FEBBRAIO 2006 E ART. 6 DELIBERA A.E.E.G. N. 188/05 SS. MM. II.ECCESSO DI POTERE, PER VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE E DELLA CESSIONE DI CREDITO STIPULATEAI SENSI DELLA PREDETTA NORMATIVA ”;
CE EA riferisce di essere divenuta titolare di tutti i crediti maturati in forza della convenzione e che con comunicazione del 22 luglio 2021 il GSE avrebbe riconosciuto l’ammontare dovuto.
Le ragioni opposte dal GSE in merito alla sospensione dei pagamenti sarebbero infondate.
I crediti degli incentivi sarebbero sorti direttamente in capo a CE, la quale ne sarebbe titolare senza necessità di dichiarazioni della curatela del fallimento dell’originaria società ammessa agli incentivi, che non avrebbe facoltà di sciogliersi dalla cessione di crediti già eseguita.
La condizione di adeguamento tecnico dell’impianto sarebbe divenuta impossibile stante che la cessionaria dei crediti ha perduto ogni potere sull’impianto e in merito alla dichiarazione antimafia la ricorrente si è dichiarata in più occasioni disponibile a effettuarla;
-si è costituito il GSE per chiedere il rigetto del ricorso, formulando eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e inammissibilità del ricorso per insussistenza del silenzio-inadempimento a fronte di un provvedimento già reso e non impugnato, e argomentando nel merito sull’infondatezza del ricorso;
-alla camera di consiglio del 3 febbraio 2026, previo deposito di documenti e scritti difensivi ex art. 73 c.p.a., e formulazione del rilievo d’ufficio della possibile irricevibilità del ricorso avverso il silenzio per tardività del deposito, la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto che:
-sono fondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dal GSE, per improponibilità del ricorso avverso il silenzio nella fattispecie e sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario quanto alla domanda di accertamento di un credito nei confronti dell’amministrazione;
-la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che con la procedura ex artt. 31 e 117 c.p.a. sono tutelabili unicamente controversie relative alla mancata adozione di un provvedimento espresso richiesto dall’ordinamento per la regolazione di interessi che rientrino in materia devoluta alla giurisdizione amministrativa, con il corollario che il rimedio contro il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza del privato non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo, in ordine al rapporto sostanziale, sia privo di giurisdizione, mancando sia la natura di provvedimento amministrativo autoritativo dell’atto, sia la posizione sostanziale d’interesse legittimo da parte del ricorrente (C.d.S., sez. III, 11 maggio 2021, n. 3697).
La condizione di proponibilità di un’azione avverso il silenzio amministrativo, infatti, è che vi sia un obbligo giuridico di provvedere in capo alla P.A. (art. 2, comma 1, l. n. 241 del 1990), ossia il dovere di emettere un provvedimento in esplicazione di una pubblica funzione, sicché il rito speciale avverso il silenzio non ha lo scopo di tutelare, come rimedio di carattere generale, la posizione del privato di fronte a qualsiasi tipo di inerzia comportamentale della P.A., bensì quello di apprestare una garanzia avverso il mancato esercizio di potestà pubbliche (C.d.S., sez. V, 19 luglio 2022, n. 6238); né la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di silenzio deriva dall’art. 117 c.p.a., che è norma sul rito, bensì dai consueti criteri di riparto.
In definitiva, la consistenza della posizione soggettiva tutelata con il rito speciale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. non è compatibile con le controversie che non implicano l’esercizio di poteri autoritativi, bensì una attività riconducibile all’ambito dei rapporti di natura paritetica, nelle quali, al di là della qualificazione attribuitagli dall’istante, l’azione si risolve in un’azione di accertamento di pretese patrimoniali e non di sindacato sulla funzione amministrativa (cfr. C.d.S., sez. IV, 1° luglio 2021, n. 5037);
-corretto è quindi il rilievo del GSE secondo cui l’azione avverso il silenzio, disciplinata dagli artt. 31 e 117 c.p.a., presuppone l’inerzia della Pubblica Amministrazione a fronte di un’istanza del privato e l’omessa adozione di un provvedimento espresso, situazione non ricorrente nel caso di specie;
-neanche si versa, peraltro, in un’ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. o, c.p.a., posto che gli impedimenti opposti dal GSE al ricorrente in merito alle richieste di pagamento di incentivi non dipendono dall’esercizio di poteri concernenti la produzione di energia, come la decadenza, il rigetto o l’annullamento in autotutela né viene in alcun modo in rilievo un procedimento ma le richieste documentali del GSE e la sua dichiarata intenzione di sospendere i pagamenti, con formulazione su un piano paritetico quale controparte del rapporto obbligatorio avente a oggetto la corresponsione degli incentivi;
-per tale ultima ragione non sussiste la giurisdizione amministrativa sulla domanda di accertamento del diritto della ricorrente a percepire la somma di euro 52.882,99, formulata nelle conclusioni del ricorso, che può invece essere riassunta nei modi e termini di rito dinanzi la giurisdizione ordinaria.
Le spese possono essere compensate stante la natura in rito della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento.
Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sulla domanda di accertamento del diritto a percepire la somma di euro 52.882,99 a titolo di incentivi, sussistendo sulla stessa la giurisdizione del Giudice ordinario dinanzi il quale la domanda potrà essere riassunta ex art. 11, co. 2, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA LL, Presidente FF
AB La MA IB, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB La MA IB | RA LL |
IL SEGRETARIO